Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

venerdì 22 giugno 2012

LETTERA PROCURA: per Autocertificazione e EMAS

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                                                                                                     Spett. Presidente Provincia di Firenze
                                                                                               Palazzo Medici Riccardi                                                                             Via Cavour n. 1 – 50129 – Firenze
                    presidente@provincia.fi.it
                                                                               PEC  provincia.firenze@postacert.toscana.it 

Spett. Presidente Regione Toscana
             Piazza Duomo, 10 – 50122 – FI
               enrico.rossi@regione.toscana.it

                                                             Spett. Sindaco Comune di Rufina
            Via Piave, 5 – 50068 –Rufina (FI)
               sindaco@comune.rufina.fi.it

 Spett. Direttore Regionale Arpat
               Dott. Giovanni Barca
               Via Porpora, 22 – 50144 – Firenze
               giovanni.barca@regione.toscana.it

  p.c.       Dott.ssa Gavilli Giovanna
               Responsabile Arpat servizio
               Subprovinciale Firenze sud-est
               g.gavilli@arpat.toscana.it    

  p.c. ISPRA- Responsabile settore accreditamento: Vincenzo Parrini
               accreditamento@isprambiente.it
                     vincenzo.parrini@isprambiente.it 

  p.c.  Procura di Firenze
                Via Strozzi, 1
                50123 – Firenze


Raccomandata/PEC  -   Anticipata via e-mail
            

Oggetto: “AUTOCERTIFICAZIONE” - come previsto dall’art. 209 del D. Lgs 152/2006 - e registrazione EMAS, o altre certificazioni ambientali, rilasciate alla società AER Spa, per consentire il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività D10 e D15, presso l’impianto di Incenerimento “I Cipressi” in Loc. Selvapiana a Rufina, scaduta il 14 Giugno 2010 .

La sottoscritta associazione “Vivere in Valdisieve” (in stretta collaborazione con l’Associazione Valdisieve) si è posta il quesito  se la società AER Spa sia in possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui quelli richiamati dal Regolamento CE 1221/2009 riguardo al rinnovo della certificazione EMAS, per poter usufruire della possibilità di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività specificata in oggetto.

PREMESSA[1] 

1.     L’autorizzazione all’esercizio dell’ attività di incenerimento (D10 ) e deposito preliminare (D15) dell’impianto di Incenerimento “I Cipressi” in Loc. Selvapiana a Rufina è scaduta il 14 giugno 2010, stando alla scadenza dell’Autorizzazione unica SUAP 10630 del 14/06/2005 (Atto Dirigenziale  n. 1748 del 9/06/2005 della Provincia di Firenze, rilasciato ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/97).
2.     L’impianto ha continuato a funzionare fino al 29 Agosto 2010 (al link indicato nell’ all. 1  si apre l’immagine dei dati delle emissioni relative al mese di Agosto 2010, rintracciabile anche sul sito di AER Spa al link http://www.aerspa.it/aer1/autoemi/archivio.asp ).
3.     Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, l’11 Dicembre 2009 (prot. Prov. Fi. n. 0565191/2009 –all. 2 pag. 2), nei tempi previsti per legge 180 gg. prima della scadenza, AER Spa ha inviato alla Provincia di Firenze ( e al SUAP del comune di Rufina) una “dichiarazione di proseguimento dell’attività …fino al 31-12-2010” di esercizio dell’ impianto di incenerimento (D10) e deposito preliminare (D15) all’interno della fossa di stoccaggio, usufruendo della possibilità dell’autocertificazione. Al momento della suddetta richiesta di autocertificazione, la certificazione EMAS era valida perchè con scadenza 27 Settembre 2010 (al link dell’all. 2 si apre tutto il documento che ci hanno inviato dalla Provincia di Firenze in cui alle pag. 2 e 3 vi è la prima richiesta di rinnovo autorizzazione del Presidente Longini).
4.     A  tale  richiesta  la Provincia  di Firenze  ha  risposto  il  22-02-2010  ( prot. n. 0078150/2010 - all. 3)- precisando che a quella data “non è stato avviato alcun procedimento Suap competente per territorio”, inoltre coglieva l’occasione “per ricordare che  in base a  quanto stabilito dal D.  Lgs.  4/08  e  considerato che in data 17/02/2010 è stata pubblicata sul Burt n. 9 - parte prima- la nuova legge in oggetto [ndr. LR 10/2010: procedimento di rinnovo autorizzazione impianto] con decorrenza dal 18 Febbraio 2010 e considerato che gli impianti di gestione rifiuti ricadono nei suddetti allegati, in particolare A2 (VIA) [ndr. elenco omesso] e B2 (Verifica) [ndr. elenco omesso]………( riguardo a questo passaggio della lettera della Prov. di Firenze si veda nota[2]): “presumiamo” che la Provincia di Firenze volesse ricordare ad Aer Spa che l’impianto in questione ricade appunto nell’allegato B2 e cioè che in sede di rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla VIA in quanto mai effettuata nel corso dei 35 anni di attività; oppure, in base a quanto stabilisce ancora il comma 6, dell’art. 43 della LR 10/2010, “per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti…”. Da tener presente che il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in oggetto è RELATIVO esclusivamente all’impianto “esistente” autorizzato con AD 1748/2005, in quanto l’impianto “futuro” sta già seguendo un’altra procedura di autorizzazione amministrativa (VIA e AIA) perché non può rientrare, appunto, nelle prescrizioni impartite dall’AD 1748/2005.
Ciò che noi andiamo a “presumere” sulla risposta della Provincia di Firenze è avvalorato anche dalla successiva risposta del Direttore di AER Spa G. Erci (vedi punto 5 sotto) in cui tiene a precisare che sull’ ”area” in questione è già stata effettuata la VIA e successiva AIA (Il Dott. Erci forse dimentica di precisare che la VIA e l’AIA sono state avviate sul progetto di ampliamento dell’eventuale futuro impianto).
 
5.     A tali precisazioni della Provincia di Firenze, infatti, segue la risposta del Direttore di AER Spa, Giacomo Erci (datata 3 marzo 2010 – visibile al link dell’ all. 4), il quale ritiene che non sia applicabile l’art. 43, comma 6 della LR 10/2010 in quanto la domanda di AER Spa è stata presentata precedentemente all’entrata in vigore della suddetta Legge, che l’azienda è certificata EMAS e quindi è nelle condizioni di procedere all’autocertificazione e che “sull’area in questione è già stata rilasciata VIA e successiva AIA per la realizzazione dell’ampliamento dell’attuale impianto” (annullate lo stesso giorno dal TAR Toscana).
 
6.     Per quanto riguarda la risposta del Direttore di AER Spa ribadiamo che la pronuncia  positiva  di  compatibilità  ambientale  ( VIA )  e   l’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ottenute da AER Spa rispettivamente nell’anno 2007 e 2008, riguardano il PROGETTO Definitivo ( non l’ “area” ) di un impianto completamente nuovo che non ha niente a che vedere con  quello attuale né in strutture, né in impiantistica, né in superfici e volumi, ecc., che sarà demolito completamente.
Da notare che nella stessa data della risposta del Direttore di AER Spa, cioè il  3 marzo 2010, è stata depositata la SENTENZA del TAR Toscana (N. 00592/2010 - all. 5) che ha annullato en
trambi gli atti di VIA 2007 e AIA 2008  facendo così decadere uno dei punti cruciali della suddetta lettera del 3 marzo 2010 del Direttore Erci in cui dichiara di avere sia la VIA che l’AIA (punto 5 sopra). Doveroso ricordare che attualmente siamo ancora in fase di attesa del giudizio del Consiglio di Stato a cui si è appellata sia AER Spa che l’Associazione Italia Nostra Onlus, su alcuni punti non accolti dal TAR Toscana.
 
7.     Per essere ancora più precisi si ricorda che la Provincia di Firenze ha rilasciato una NUOVA pronuncia positiva di compatibilità ambientale  (VIA)  in data 28-6-2010 relativa soltanto al progetto di “ampliamento”. Invece la procedura per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sullo stesso progetto di ampliamento, è stata riattivata il 30 Gennaio 2011 (all. 6) ed è ancora in fase di definizione in quanto interrotta per 120 giorni (con scadenza fine luglio 2011) a seguito della richiesta formulata dalla prima Conferenza dei Servizi del 24 marzo 2011 al proponente, in questo caso AER Impianti Srl, a presentare  ulteriori integrazioni.
 
8.     Il Suap del Comune di Rufina in data 4 Marzo 2010 (prot. n. 3488 –in all. 7) inoltra all’Assessorato all’Ambiente della  Provincia di Firenze la pratica in questione per il “rinnovo autorizzazione esercizio impianto incenerimento <I Cipressi>” . Ci sembrerebbe di capire quindi che fino a questo momento non vi sia ancora alcuna autorizzazione ufficiale di rinnovo ( di presa d’atto dell’autocertificazione  o  altro).
 
9.     Successivamente, in data 3 Novembre 2010, il Presidente di AER Spa - Silvano Longini - invia una lettera alla Provincia di Firenze contenente ulteriori precisazioni (prot. Prov. Fi. n. 044861/2010- pag. 8 dell’all. 2) alla sua precedente richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento (prot. Prov. Fi. n. 0565191/2009 – di cui al punto 3 sopra). Per poter proseguire la suddetta attività di incenerimento (D10) e deposito preliminare (D15) comunica quanto segue:
▬ “la polizza fidejussoria n. 085.1139450.51 della Fondiaria” […] “prevede la  copertura di 10 anni + 3, pertanto fino al 14/06/2020”; 
▬  “in data 21 ottobre 2010 - prot. n. 188” […] “AER Impianti srl [3] [ndr. che nel frattempo è divenuta la proprietaria dell’impianto esistente denominato I Cipressi, in loc. Selvapiana a Rufina] richiede “la disponibilità di AER Spa a proseguire la gestione dell’attuale impianto “I Cipressi” fino al 31 Dicembre 2011;
▬ “a Settembre 2010 è stato rilasciato da parte di Certiquality il certificato di convalida della Dichiarazione Ambientale”.
 
10.                     Nel frattempo l’impianto di incenerimento ha subito un “fermo impianto per manutenzione straordinaria”. Il primo periodo del fermo impianto  va dal 1°  Settembre 2010 al 31 Dicembre 2010 ( come si può vedere dal sito di AER spa http://www.aerspa.it/aer1/autoemi/emissioni.asp - oppure, se nel frattempo fosse cambiata la pagina,  si veda l’ immagine al link dell’ all. 8).
Successivamente è stata prorogata dal 1° Gennaio 2011 fino a “presumibilmente” tutto il mese di Giugno 2011[4] (il sito di AER Spa, alla pagina emissioni http://www.aerspa.it/aer1/autoemi/emissioni.asp, non è mai stato aggiornato con questa ulteriore proroga). Ai link dell’ all. 9 si possono visionare le due comunicazioni fatte da AER Spa ad ARPAT, da noi richieste tramite accesso agli atti. Durante questo periodo ( oltre 11 mesi ) la “fossa di stoccaggio dei rifiuti” ha continuato a funzionare da “stazione di travaso” in attesa di conferire i rifiuti nella discarica in loc. Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini (così come dichiarato da AER Spa nelle due comunicazioni di Fermo Impianto - all. 9 ).
 
11.                       Per poter usufruire dell’AUTOCERTIFICAZIONE per il rinnovo delle autorizzazioni all’attività di incenerimento e deposito preliminare (secondo l’ art. 209 del D.Lgs. 152/2006), occorre essere in regola con le certificazioni EMAS ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (ex Reg. CE n. 761/2001) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o certificati UNI EN ISO 14001.
 
12.                       Il certificato UNI EN ISO 14001, N° 11761, è stato  rilasciato da Certiqulity ad Aer Spa in data 27-09-2007. E’ stato rinnovato il 2-11-2010, con scadenza
 
07-09-2013, come è visibile sul sito di AER Spa http://www.aerspa.it/aer1/pdf/iso/ISO14001.pdf). La NORMA ISO 14001:2004 prevede al punto 4.5.2. la “valutazione del rispetto delle prescrizioni”normative come prerequisito senza il quale un'organizzazione non può ambire alla certificazione ambientale[5].
 
13.                       La prima certificazione EMAS rilasciata alla società AER Spa, N° IT-000849, ha come data di registraz
ione il 19/03/2008 con SCADENZA 27/09/2010.  Ad oggi nel sito di ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/_files/EMAS/Emas_ElencoRegistrati.pdf  ) vi è l’elenco delle organizzazioni registrate Emas [6] aggiornato al 28-04-2011 in cui, alla pag. 219 relativa alla società che gestisce l’impianto e cioè AER Spa,  la data di scadenza del certificato EMAS risulta quella del 27-09-2010 e la data del rinnovo del certificato EMAS  è in bianco. Nell’elenco  delle organizzazioni registrate Emas non compare una eventuale registrazione della società AER Impianti Srl.
 
14.                       AER Spa dichiara,  nel  suo sito  internet (si veda l’immagine al link in  all. 10),  che  il certificato Emas  è  stato  rinnovato a Febbraio 2011.  Ad  oggi, però,  il  rinnovo  non  risulta  né  nell’ elenco  delle  organizzazioni  registrate Emas ( che si trova nel sito di ISPRA - di cui sopra ),  né  facendo la  ricerca per organizzazione alla pagina http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/itIT/EMAS/Elenco_organizzazioni_registrate_EMAS/  (nel medesimo sito di ISPRA), né è visibile sul sito di AER Spa (e l’informazione e la trasparenza sono uno dei requisiti essenziali per avere queste certificazioni ambientali).
 
15.                       Dopo alcune telefonate agli uffici della Rete dei Nodi Regionali[7] Emas (che fanno capo alle Arpa territoriali di competenza), abbiamo avuto risposta dalla Dott.ssa Roberta Mastri ( al link in all. 11) in cui ci comunica che: “quando il Comitato [ndr. Emas-Ecolabel e Ecoaudit] delibera il rinnovo della registrazione EMAS ci informa con una comunicazione ufficiale, al momento non è ancora avvenuto per AER, quindi, considerato anche le informazioni che ci sono sul registro delle organizzazioni registrate EMAS, è probabile che l'istruttoria per il rinnovo sia ancora in corso (per il rinnovo occorre presentare una nuova Dichiarazione Ambientale, può darsi che il Comitato abbia chiesto integrazioni)”. Successivamente abbiamo scritto ai due indirizzi di posta elettronica  indicati dalla  Dott.ssa  Mastri. Ci  è  arrivata  una  risposta dalla responsabile Dott.ssa Paola Giambanco [8] che ci comunica  soltanto  che la  nostra  richiesta  è  stata  inoltrata  al  responsabile del  settore  EMAS,  Dott. Vincenzo Parrini, in  data  4  luglio  2011 ( la nostra richiesta di  chiarimenti  in merito al rinnovo dell’EMAS è stata da noi rinnovata al Dott. Parrini e alla Dott.ssa Giambanco in data 17 luglio e di nuovo il 1° Agosto 2011). Siamo in attesa di risposte in merito.
 
16.                       Per ottenere il certificato EMAS, o il suo rinnovo,  le società devono essere in regola anche con le convalide delle “Dichiarazioni Ambientali” annuali, nuove o aggiornate e devono aver  rispettato gli obblighi  normativi in materia ambientale così come richiamato anche dall’ art. 4, comma 4, del Regolamento CE n. 1221/2009 [9].
 
17.                       La prima “Dichiarazione Ambientale” di AER Spa è datata 2007 – edizione 2 del 18 settembre 2007, con dati aggiornati al 31-03-2007- (all. 12).
 
18.                       Alla prima Dichiarazione Ambientale del 2007, sono seguiti gli “aggiornamenti”:
l’aggiornamento  del 2008 – è stato redatto con i dati aggiornati al 31-12-2007 (all. 13);
l’aggiornamento  del 2009 – edizione 4 del 17 giugno 2009, è stato redatto  
           con i dati aggiornati al 31-12-2008, ove possibile al 31-03-2009 (all. 14).
 
19.                       Il Certificatore che convalida la “Dichiarazione Ambientale” (DA), in questo caso è Certiquality. Il primo attestato di convalida della Dichiarazione Ambientale  rilasciato alla società Aer Spa ( n° E-315) è stato rilasciato in data 27-09-2007 con scadenza 26-09-2010 ( il certificato è visibile alle  pag. 5 e 6 in  all. 2). Sul sito di AER Spa si può visionare il nuovo “Attestato di Convalida della Dichiarazione Ambientale” (che si apre cliccando sul certificato Emas  e appare al posto di quest’ultimo. Non appare cioè il previsto nuovo certificato EMAS). Infatti cliccando  su “EMAS ambiente”,  o sull’icona del certificato EMAS (all. 15, probabilmente trattasi del certificato EMAS scaduto il 27-9-2010),  invece del certificato EMAS appare l’attestato di convalida della dichiarazione ambientale datato -“emissione corrente” - 8 febbraio 2011 con scadenza 7-09-2013,  del  quale &nbs
p;manca  comunque  l’ allegato  annesso in  cui  si precisano i siti che rientrano in detta convalida (http://www.aerspa.it/aer1/aer/qualitaemas.htm).  
 
20.                       Si fa presente che nell’anno 2010 sono sopravvenuti diversi fatti che presumibilmente avrebbero dovuto comportare un ulteriore aggiornamento della Dichiarazione Ambientale, dato che l’aggiornamento 2009 - visibile sul sito di AER Spa - è stato redatto con i dati relativi al 2008 o, dove possibile, fino a marzo 2009. Si precisa che fra i requisiti fondamentali del Regolamento CE 1221/2009 vi sono la pubblicazione e la diffusione al pubblico della Dichiarazione Ambientale (Reg. CE 1221/2009-punto 17).
     Il Regolamneto EMAS 1221/2009 inoltre indica che ogni 3 anni l’organizzazione registrata EMAS dovrebbe rielaborare una NUOVA Dichiarazione Ambientale. Se dobbiamo fa riferimento alla data di prima convalida della Dichiarazione Ambientale risalente al 2007, AER Spa doveva fare una nuova Dichiarazione  Ambientale  nel 2010,  se, al contrario, dovesse valere la data di  emissione del marzo 2008, dovrebbe fare una nuova Dichiarazione Ambientale  nel 2011. Sul sito di AER Spa si trova solo la Dichiarazione Ambientale del 2009 (http://www.aerspa.it/aer1/index.htm ).
 
21.                       E’ possibile che l’eventuale NUOVA Dichiarazione Ambientale ( con i dati aggiornati al 2010) non sia ancora stata pubblicata sul sito di AER Spa perchè ancora in corso di Istruttoria di rinnovo registrazione EMAS (come si può  dedurre dalla risposta N° 3 delle FAQ sul sito di ISPRA, al link: http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/itit/Accreditamento/Iter_di_accreditamento/FAQ/#faq ).
 
22.                       Questi i fatti più importanti avvenuti nel corso del 2010:
▬ il TAR Toscana con sentenza depositata  il 3 marzo 2010, annulla gli atti di VIA 2007 e di AIA 2008 sul progetto di ampliamento del nuovo inceneritore “I Cipressi” in loc. Selvapiana-Rufina, rilasciati dalla Provincia di Firenze alla società AER Spa.
▬ Il 18 febbraio 2010 entra in vigore la nuova Legge Regionale 10/2010 in cui all’art. 43, comma 6 recita : “Le domande di rinnovo di autorizzazione o conces­sione relative all’esercizio di attività per le quali all’epo­ca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure ido­nee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economi­co-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).”
▬ Il 28-06-2010 la Provincia di Firenze rilascia un NUOVO Atto Dirigenziale n. 2123 [10]  alla  società  “AER Spa”  che  esprime  la  pronuncia  positiva di  compatibilità ambientale (VIA) al progetto di “ampliamento dell’impianto di incenerimento <I Cipressi> a Rufina” (presentato appunto da AER Spa). L’Atto Dirigenziale n. 2123 è stato preceduto dalla richiesta inoltrata dalla Provincia di Firenze alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, per il rilascio,  da parte di quest’ultima, di un “Parere Definitivo” (parere che la Soprintendenza ha fornito in data 18-06-2010 prot. n. 0242733 – all. 2  della nota 10).
▬ Nell’Atto Dirigenziale 2123 del 28.6.2010 la Provincia di Firenze dispone anche di riattivare l’iter di AIA. La richiesta di AIA sarà però presentata dalla società AER Impianti Srl, a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul quotidiano “La Nazione” del 30-01-2011 (all. 6).
▬ Il fermo impianto per “Manutenzione Straordinaria” (come ricordato al punto 8 ) per il periodo che va dal 1° Settembre 2010 al 31 Dicembre 2010  poi prorogato fino a Giugno 2011. Alla data odierna l’impianto risulta non produrre alcuna emissione (come dimostrato dai dati delle emissioni pubblicati sul sito di Aer Spa) e quindi sembrerebbe CHIUSO. In data 4 luglio 2011 abbiamo chiesto via e-mail alla Dott.ssa Gavilli - responsabile Arpat - servizio sub-provinciale di Firenze sud-est, sede di Pontassieve - se vi fossero da parte di AER Spa ulteriori comunicazioni di proroghe al fermo impianto per manutenzione straordinaria [11]. In data 5 luglio 2011 abbiamo ricevuto la conferma di lettura della suddetta mail, ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta [12].
▬ Il 20 aprile 2011 è stata convocata la II° Commissione Ambiente del Comune di Pontassieve per rispondere ad una interrogazione delle forze di opposizione relativamente all’impianto di incenerimento in questione. Il Presidente di AER Impianti Srl (Sig. Marcello Ulivieri), in questa occasione (di cui esiste un’ audiocassetta e numerosi testimoni[13]), dichiara che l’ impianto ha  bisogno  di rifare il forno e  che,  in vista della  costruzione del nuovo impianto, detto lavoro non sarà eseguito. In base a queste dichiarazioni sembra che l’impianto debba rimanere inattivo e quindi CHIUSO”.
 
23.                       L’ autocertificazione  al  rinnovo  delle autorizzazioni all’esercizio, secondo l’art. 209 del D. Lgs 152/2006, si può ottenere anche
se l’organizzazione  è in possesso del solo certificato UNI ISO EN 14001:2004. Aer Spa possiede questo certificato (come già evidenziato al punto 12), mentre AER Impianti Srl, da quanto risulta dal loro sito http://www.aerimpianti.it/, a tutt’oggi, pare non possedere nessuna Certificazione Ambientale. Tale certificazione ISO 14001 non richiede di redigere obbligatoriamente una Dichiarazione Ambientale (come accade per l’EMAS), ma soltanto di elaborare un Sistema  di Gestione Ambientale (SGA) con le seguenti finalità:
“• avere un approccio strutturato nella definizione degli obiettivi ambientali e nell'individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli,  
• identificare i rischi ambientali e le opportunità di miglioramento,
assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti per l'ambiente,  
• ridurre i costi legati ai consumi energetici, alla gestione dei rifiuti e delle materie prime,  
• avviare un processo di miglioramento continuo della performance ambientale,  
• aumentare il valore della propria impresa nel mercato, partendo da una seria analisi delle proprie problematiche ambientali, siano esse di natura legislativa, tecnica o gestionale”.
(fonte:http://www.certiquality.it/ISO14001~@@@@@@@@@@DIDHTVS@QH@DEH@DDFUBQ@ ).
Dal solito SITO di Certiquality, al link: http://www.certiquality.it/ISO14001~@@@@@@@@@@DIDHTVS@QH@DEH@DDFUBQ@,  
si legge anche,  oltre al punto di cui sopra ovvero “assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti per l'ambiente”, che “Il Sistema di Gestione Ambientale definito dalla ISO 14001 si basa sulla conformità legislativa, il miglioramento continuo e la prevenzione dell'inquinamento[14].
 
    24.Gli unici documenti che abbiamo e che si riferiscono all’iter di  certificazione ambientale EMAS ( non UNI ISO EN 14001:2004), sono quelli che ci sono stati inviati tramite e-mail,  in data 11 luglio 2011, dal Dott. Romeo Nannucci  ufficio URP Provincia di Firenze (il quale ci inoltra  la risposta della Dott.ssa Forni Francesca, responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze, ad una precedente richiesta di un Consigliere Provinciale), e sono relativi al certificato EMAS e alla convalida della Dichiarazione Ambientale  da parte di Certiquality (documento visibile al link in all. 2).
 
25.Al momento della prima richiesta di “autocertificazione” per continuare l’esercizio dell’attività D10 e D15 fino al 31-12-2010, fatta dal Presidente di  AER Spa Silvano Longini (punto 3), la certificazione EMAS e la convalida della Dichiarazione Ambientale erano ancora valide perchè scadevano a Settembre 2010.
 
26.Al   momento  della  seconda  lettera  “ di  precisazione ”  per   richiedere   la   proroga all’esercizio dell’attività D10 e D15 con autocertificazione, fatta sempre dal Presidente di AER Spa Silvano Longini (punto 9) in data 3 novembre 2010, le suddette certificazioni (Emas e convalida Dichiarazione Ambientale) sono entrambe scadute da 2 mesi (appena rinnovata invece la certificazione ISO 14001:2004 in data 2-11-2010). Eppure ci pare che la Dott.ssa Forni della Provincia di Firenze le consideri a  tutti gli effetti come parte integrante dell’iter della pratica di autocertificazione presentata da Longini Silvano visto che le ha mandate a noi e al consigliere provinciale (all. 2).
 
27.Da notare anche che, nella lettera di accompagnamento in risposta alla nostra richiesta di accesso agli atti ( pag. 1 in all. 2), la Dott.ssa Forni fa specifico riferimento alla certificazione EMAS ( e non a ISO 14001). Anche il Presidente Longini Silvano nella sua seconda richiesta ( pag. 8 in all. 2) non fa alcun riferimento né alla Norma ISO 14001 né ad Emas, ma cita solo il certificato di convalida della Dichiarazione Ambientale.
 
28. Sul sito della Provincia di Bologna - al seguente link:
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServePG.php/P/878310010500/M/278411031010/T/Autocertificazione-per-rinnovo-autorizzazioni-gestione-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti-rilasciati-ai-sensi-dellart-208-DLGS-152-06-o - si legge: “In sede di espletamento delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultano registrate EMAS (Regolamento CE n.761/2001)[ ndr: tale regolamento è stato sostituito con il Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009] e operino nell'ambito del sistema Ecolabel (Regolamento CE n.1980/2000) o certificate ISO 14001, possono sostituire l'autorizzazione (procedura ordinaria) con autocertificazione resa [ndr. in questo caso] alla Provincia di Bologna, ai sensi del DPR n.445/2000.

Questa procedura non può essere attuata
 
● qualora siano previste modifiche impiantistiche e gestionali all'attività autorizzata a seguito delle quali impianto e attività non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
 
● qualora le attività rientrino nel campo di applicazione della normativa IPPC (decreto legislativo n.59/2005), ovvero impianti in possesso di autorizzazione integrata ambientale”.    
 
                  A riguardo abbiamo chiesto ulteriori informazioni al Dott. Gangemi, responsabile della Provincia di Bologna del procedimento relativo all’ “Autocertificazione per rinnovo autorizzazioni gestione i
mpianti di smaltimento e recupero di rifiuti rilasciati ai  sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/2006 o rilasciati ai sensi dell’art. 27, 28 ex D. Lgs. 22/97, in possesso di
 certificazione ambientale” che risponde: “L'autocertificazione di cui all'art. 209 c. 2 e seguenti del d.lgs 152/2006 è riferita, come da titolo dell'artcilo [ndr: articolo], ai casi di rinnovo di autorizzazioni all'esercizio precedntemente [ndr. precedentemente] emanate, pertanto è riferito ai casi in cui la ditta già autorizzata intenda, allo scadere dell'autorizzazione (di durata limitata a 5 anni, opra [ndr. sopra] a 10 anni), proseguire l'attività esattamente alle stesse  condizioni e con il medesimo impianto autorizzato precedentemente. Qualoa [ndr. qualora] vi fossero delle modifiche gestionali o impiantistiche rientrerebbe nelle procedure di cui all'art. 208 del medesimo d.lgs.” (all. 16 ).
 
                  Ricordiamo che l’atto dirigenziale della Provincia di Firenze N°1748/2005 rilasciato ad AER Spa, sulle basi del quale sempre AER Spa ha chiesto l’“autocertificazione”, è stato rilasciato, appunto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/97.
                  Sul sito della Provincia d Firenze – al link: http://www.provincia.fi.it/rifiuti/risorse-correlate/uffici-e-servizi/  o agli altri link relativi ai vari procedimenti - non ci sono riferimenti a procedure ( o moduli) per il “rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per impianti di smaltimento e recupero rifiuti” da attuare con autocertificazione in quanto in possesso di certificazioni ambientali (cioè ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/2006), come abbiamo invece trovato per la Provincia di Bologna o di Milano o Monza-Brianza, per citarne solo alcune.                                    Riguardo, per esempio, a quanto riportato nel sito della Provincia di Bologna sulla “Previsione di modifiche impiantistiche”, e meglio specificato dal responsabile del procedimento Dott. Gangemi, notiamo: 
 
▬ affinchè L’AUTOCERTIFICAZIONE sia valida deve rispondere ai requisiti richiesti dall’art. 209 del D. Lgs. 152/2006, i quali sono:
 
A-
LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITAresa tramite “una denuncia di prosecuzione dell’attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate ove previste” (comma 2 – art. 209 – D. Lgs. 152/2006); 
 
B-
LA CONFORMITA’ DELL’ ATTIVITA’ ALL’ AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE e cioè, nel nostro caso, all’ Atto Dirigenziale  n. 1748 del 9/06/2005 della Provincia di Firenze (rilasciato secondo l’art. 28 del ex D. Lgs. 22/97).
 
In merito al punto A precisiamo che:
 
●   da quasi un anno non esiste continuità di esercizio in quanto l’impianto [NDR. ORMAI 2 ANNI!]
 
è chiuso  per l’attività relativa all’incenerimento ( D10 )  a  causa  del  forno
completamente inutilizzabile.
 
In merito al punto B precisiamo che:
 
    ●  il progetto di “ampliamento” (presentato prima da AER Spa e ora da AER Impianti Srl, di cui è in corso l’AIA) rappresenta, a nostro avviso, una previsione reale di modifica dell’impianto esistente (ovvero sull’impianto esistente saranno “realizzate varianti sostanziali in corso di esercizio” – art. 208- comma 19, D. Lgs. 152/2006), in quanto:
     -- la capacità nominale di trattamento passerà dalle circa 10.000 t/anno di  rifiuti trattati alle quasi 70.000 t/anno;
     --  l’ impiantista sarà completamente sostituita e non è previsto il reimpiego di nessun macchinario;
     -- la struttura dell’impianto occuperà nuove superfici inedificate e quindi nuove volumetrie in ragione anche dell’aumento della capacità di trattamento;
       --  la struttura dell’impianto esistente sarà demolita completamente.
 
●  il futuro impianto dopo il cosiddetto “ampliamento” rientra nella normativa IPPC (D. Lgs. 152/2006), non a caso il progetto definitivo è stato sottoposto all’ Autotrizzazione Integrata Ambientale (AIA) e quindi, il futuro impianto, è una modifica sostanziale dell’impianto esistente e non sarà più conforme all’autorizzazione precedente (AD. 1748/2005).
 
Per quanto riguarda invece le eventuali “Previsioni di modifiche gestionali”, ribadite dal Dott. Gangemi della Provincia di Bologna, notiamo che: 
 
           ▬  La gestione dell’esercizio dell’attività di incenerimento (D10) è affidata ad AER Spa fino al 31-12-2011 (come dichiarato da AER Spa - all. 2 pag. 8), quindi al momento pare che tale gestione, per tale attività (D10), sia in fase di cessazione ( tuttavia ciò appare in contrasto con il pagamento della fidejussione che è stato fatto per 10 anni più 3, pertanto fino al 14-06-2020!).
 
     29. Sia sul sito della Provincia di Bologna (al punto sopra) sia facendo una ricerca su internet (in particolare per la provincia Monza-Brianza e Provincia di Milano [15]), si aprono dei moduli da riempire relativi all’autocertificazione (art. 209 D. Lgs. 152/2006). Notiamo che il richiedente l’autocertificazione deve presentare diversi documenti, tra cui una denuncia di prosecuzione delle attività attestante la “conformità dell'impresa”, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove, ove previste. Nel nostro caso non sappiamo se AER Spa (società richiedente l’autocertificazione) abbia questa conformità.
           Avevamo già inoltrato una lettera a luglio 2010 all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVGP) e al Difensore Civico, avente per oggetto:
 
           “Formulazione di quesiti inerenti la Gestione del Servizio di Igiene   Ambientale nei comuni della Val di Sieve, in particolare:
La costituzione e i compiti di Ato Toscana Centro;   
l’individuazione, con provvedimento motivato […], dei concessionari non cessati ai sensi dell’art. 113, comma 15  bis, del D. Lgs 267/2000, e, conseguentemente, i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Straordinario, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.b), della LR. 61/07;
la costituzione di “nuove” società, in contrasto con l’obiettivo generale teso a unificare il servizio, a diminuire
i soggetti e a minimizzare i costi della gestione dei rifiuti  (più volte citato e sottoscritto da Enti e Amministratori,  nei
vari protocolli di intesa, accordi, convenzioni, patti e delibere, realizzati in questi anni in funzione del ridimensionamento degli ATO)”.
 
     A tali quesiti non abbiamo mai avuto nessuna risposta in merito. A questo link https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwZmUyNDk3MDQtZDg5Yy00YmE5LTlhNDAtNTg3MjA0MDY0OWFm&hl=it è possibile visionare la lettera che ripercorre le tappe salienti della società AER Spa e AER Impianti Srl e le domande che avevamo posto.
 
      30. Dai moduli delle Province di Monza-Brianza e di Milano, di cui al punto 29, è interessante anche un altro requisito che il richiedente dell’autocertificazione sembra tenuto a fornire ( almeno in queste province). Il richiedente dovrebbe dichiarare “di essere proprietario dell’impianto o di averne la piena disponibilità per la durata minima corrispondente al periodo di validità del certificato di registrazione EMAS, maggiorato di 180 giorni più un anno, in base a ……………………… [es. contratto di affitto registrato]”. Nel nostro caso non sappiamo se anche la Provincia di Firenze richieda questi requisiti e/o se questi debbano essere applicati.
 
      31.Per quanto riguarda il “Fermo Impianto per Manutenzione Straordinaria” e l’ “autocertificazione” riteniamo importanti anche le affermazioni del Presidente di AER Spa, Silvano Longini, durante un’intervista a “Lady Radio” avvenuta il 1° Luglio 2011. Questa la trascrizione dell’intervista:
                                      Giornalista:sentiamo anche Longini sull’ inceneritore di Selvapiana perchè, oltre a quello che verrà realizzato in futuro più grande, ce n'è già uno che però è fermo, in manutenzione, ormai da quasi 1 anno. Che ne è di questo inceneritore?
                                       
                                        Longini:l'inceneritore  attuale è sostanzialmente in manutenzione e quindi ....non lo so,  ci sono degli investimenti abbastanza  importanti  che devono  essere realizzati e quindi non so si tratta di vedere, perchè nello  stesso momento siamo la società che lo gestirà - che non è AER Spa, quindi non sono io, tanto per intenderci -  ha ripresentato l'AIA dopo la bocciatura   dal TAR.  La VIA è stata riattivata, l'AIA è in corso di perferzionamento, dopo di che, probabilmente, verrà aperto il cantiere.
Pertanto non lo so se un investimento per farlo ripartire è un investimento importante, forse non è neanche conveniente.”
                             Giornalista:“Sul fronte autorizzativo dovevate rifare l'autocertificazione,    come funziona?”
                             Longini: “le autorizzazioni sono tutte in possesso di AER Impianti”.
            (l’intervista integrale si può ascoltare al link: http://www.ladyradio.it/readnews.jsp?id=4978, di cui la trascrizione è rintracciabile nella parte finale).
 
            Da questa intervista ci sembra di poter capire questo:
 
a)     che l’inceneritore attuale non sarà riattivato e quindi non può essere considerato in “manutenzione straordinaria” perché non vi è alcuna manutenzione in atto, tale da rendere idoneo l’impianto esistente a riprendere l’attività di incenerimento secondo quanto stabilito dall’AD 1748/2005 ( a cui anche l’autocertificazione deve fare riferimento).
 
b)    che tutte le procedure per l’autocertificazione, per continuare l’esercizio dello stesso, sono state richieste da AER Spa proprio a nome del suo Presidente Silvano Longini, in virtù delle certificazioni ambientali  “rilasciate” alla sua azienda (ISO e EMAS). Ad AER Impianti Srl è stata ceduta solo la nuda proprietà dell’impianto (come si evince dall’Aggiornamento della Dichiarazione  Ambientale AER Spa 2009 - pag. 7 [16]), non la gestione che è rimasta ad AER Spa. Le autorizzazioni, quindi, devono essere in possesso di AER Spa.
 
32.Da non sottovalutare neanche una delle ultime “News di ARPAT” (N° 149-11[17]) relativa a sopralluoghi e controlli effettuati nel corso del 2010 (anno 2010 citato in diversi punti nel testo della news, al link della nota 16). ARPAT, alla pag. 2, fa una sintesi degli impianti –interessati dai controlli, tra cui l’impianto in oggetto - che hanno avuto particolari problemi e per i quali scrive: “non è stato possibile assicurare il controllo con la stessa frequenza, a tutti gli impianti”. Specificatamente all’impianto di incenerimento in questione, in  località  Selvapiana  e  gestito  da  AER  Spa, Arpat riporta quanto segue: “ Nel 2010 si segnala che: AER si è fermata per ampliamento”.  
 
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In base a quanto abbiamo indicato in premessa, risulta evidente che la nostra Associazione abbia motivo di interessarsi alla questione, fra l’altro molto complessa, e  nutra preoccupazione per le vicende esposte.
A nostro avviso c’è molta confusione tra le “definizioni” di “impianto esistente” e il suo cosiddetto “ampliamento”.
 
Ci sembra che l’ambiguità e la poca trasparenza, nei confronti dei portatori di interesse diffuso quali  le Associazioni Ambientaliste, possano contribuire ad allontanare l’attenzione sulla questione che secondo noi è di primaria importanza e cioè se trattasi di progetto di “ampliamento” dell’esistente o di “NUOVO impianto”, che da un punto di vista di “iter procedurale” provinciale degli impianti non sarebbe la stessa cosa!
 
Ci sembra di capire, inoltre, che a seconda che si tratti dell’uno o dell’altro caso possano essere diverse anche le relative autorizzazioni all’esercizio.
Infatti sembra che per l’impianto esistente, che DEVE rientrare nei parametri rilasciati con Atto Dirigenziale n° 1748/2005 dalla Provincia di Firenze, che deve essere in regola con le certificazioni ambientali necessarie e sul quale non devono essere previste modifiche gestionali o impiantistiche, si possa utilizzare l’autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/2006.
Invece le autorizzazioni all’esercizio per l’impianto modificato, secondo                 le caratteristiche riportate nel progetto  del  cosiddetto  “ampliamento” e che lo  fanno        rientrare tra gli impianti IPPC,  devono scaturire dal procedimento di  Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), non ancora concluso.
 
Per tutti questi motivi gradiremmo avere delle risposte che articoliamo in 3 capitoli:
1- Fermo Impianto per Manutenzione Straordinaria;
2- Certificazione EMAS o ISO 14001;
3- Autocertificazione.
 
>1<
>FERMO IMPIANTO PER  MANUTENZIONE STRAORDINARIA<
 
Per quanto riguarda il Fermo Impianto per Manutenzione Straordinaria (di oltre 10 mesi) ci chiediamo:
 
a.     se l’utilizzo della “fossa di stoccaggio” dei rifiuti come “stazione di travaso” (all. 9) non debba essere autorizzato con atto amministrativo specifico, in primis perché le prescrizioni sull’uso della fossa di stoccaggio sono disposte dall’Atto Dirigenziale 1748/2005 (e allegati) in cui pare non essere prevista questa opzione, secondariamente va ricordato che comunque tale atto è scaduto il 14 giugno 2010 (all. 17).
b.     Se la Provincia di Firenze si stia comportando in due modi diversi per una stessa procedura cioè per la richiesta di “rinnovo di esercizio” con “autocertificazione” secondo l’art. 209 – D. Lgs.  152/2006. A tutt’oggi infatti non siamo riusciti a visionare un  atto conclusivo  di  competenza della  Provincia  di  “ Presa  d’ Atto ”  della  richiesta  di  “  rinnovo  di esercizio” all’ attività di incenerimento (se questa lo deve emanare),  come  invece è già avvenuto per esempio per il rinnovo all’esercizio dell’attività di  Stoccaggio delle Pelli (AD 3987/2009 - all. 18) richiesto da AER Spa sempre con “autocertificazione” secondo l’art. 209 del D. Lgs. 152/2006. 
c.     Se i rifiuti indifferenziati depositati nella “fossa di stoccaggio dei rifiuti”, utilizzata da quasi 1 anno come “stazione di travaso” (all. 9) e che è stata interessata anche da un “incendio” la mattina del 9 Febbraio 2011 “dovuto” con tutta probabilità ad autocombustione, vadano poi direttamente in discarica o ad un impianto di selezione o ad altro impianto di smaltimento. Teniamo a precisare che i rifiuti indifferenziati della Valdisieve sono per la maggior parte conferiti col metodo del “cassonetto stradale aperto” e quindi possono essere considerati a tutti gli effetti “Tal Quali” e contenere rifiuti anche pericolosi che, senza un pretrattamento ( o selezione), andrebbero a finire direttamente nella discarica di Case Rota a Terrranuova Bracciolini ( come ci riferisce la stessa AER Spa nelle comunicazioni del fermo impianto per manutenzione straordinaria - all. 9 ).         All’uopo è utile ricordare che  esiste un divieto di conferimento in discarica dei rifiuti “tal quali”, considerati tali per non aver subito trattamento  preventivo  e caratterizzazione  (D. Lgs. 36/2003 e  DM 27 Sett
embre  2010).
d.     Se per un periodo di “Fermo Impianto per Manutenzione Straordinaria” di oltre 11 mesi (che a stare alle parole del Presidente Marcello Ulivieri - nell’intervento durante la II° Commissione Ambiente del Comune di Pontassieve - probabilmente si prorogherà ancora), sia necessaria anche una comunicazione dell’azienda agli Uffici preposti inerente la tipologia dei lavori che si stanno eseguendo all’interno del sito dell’impianto di incenerimento.                           Detta comunicazione  non risulta essere stata prodotta stando alla risposta della Dott.ssa Giovanna Gavilli (responsabile Arpat servizio Subprovinciale Firenze sud-est) che dichiara di non esserne in possesso (vedere risposta mail in all. 19).
e.     Se attualmente l’impianto (e relativo esercizio delle attività D10 e D15) sia conforme alla definizione di “impianto esistente” in base alla legislazione Nazionale ed Europea (DPR 203/88 - D. Lgs. 133/2005- D. Lgs. 152/2006 -Direttiva 2008/1/CE – ecc.) che definisce un impianto come  “ impianto esistente ”  se  è   in  regola   con  le   autorizzazioni ambientali necessarie per l’ ESERCIZIO,  dal momento che nel nostro caso pare che si sia di fronte ad una vera e propria CHIUSURA dell’attività ( in particolare quella relativa all’attività D10, cioè di incenerimento).
f.       Se un “fermo impianto per manutenzione straordinaria” così lungo non possa essere considerato un modo per “prolungare l’attività” dell’impianto  per  giustificarne  il  suo  “ ampliamento ”,  appunto,  di  Impianto  “esistente” – secondo le definizioni legislative.
g.     Se il “PROGETTO”, di cui è in corso l’AIA per ottenere le autorizzazioni all’esercizio del “nuovo impianto”, si possa considerare come “AMPLIAMENTO” oppure sia relativo alla costruzione di un “impianto NUOVO” a tutti gli effetti (secondo le definizioni legislative).
h.     Cosa significa l’affermazione di ARPAT, nella news N° 149-11, che “AER  si  è  fermata  per  ampliamento ”  dal  momento  che  l’AIA  è  ancora sospesa in attesa che “AER Impianti Srl” produca le integrazioni richieste durante la Conferenza dei Servizi del 24 Marzo 2011, che scadevano a fine Luglio 2011, e per le quali il proponente ha richiesto un’ulteriore proroga fino al 30 Ottobre 2011, proroga subito concessa dalla Provincia?
 
>2<
>CERTIFICAZIONE EMAS o ISO UNI EN 14001:2004<
 
Per quanto riguarda la certificazione EMAS o ISO UNI EN 14001:2004, che danno il diritto ad usufruire dell’autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio dell’attuale impianto di incenerimento “I Cipressi” (art. 209 del D. Lgs 152/2006), ci chiediamo:
 
i.       Se Ispra, attraverso il Comitato EMAS-Ecolabel-Ecoaudit, abbia rinnovato effettivamente la certificazione EMAS alla società AER Spa ( in base al nuovo Reg. CE 1221/2009) perché ad oggi, nonostante i vari accessi agli atti, richieste, e-mail e telefonate ad ISPRA, Provincia di Firenze e ad Arpat, non siamo riusciti a capire se è stato rilasciato  un nuovo certificato oppure se la procedura di rinnovo sia ancora in corso, o in che fase della stessa siamo e/o quanto tempo occorre per terminare questo iter. Ciò lo si può ipotizzare leggendo sia la riposta della Dott.ssa Roberta Mastri ( responsabile Area Tecnica di Arpat Firenze - all. 11 ),  sia  perché  in  caso  di  sospensione,  revoca  o  cancellazione  
dell’organizzazione dalla registrazione EMAS, il Comitato-Sezione EMAS Italia avrebbe comunicato il provvedimento anche alle ARPA territoriali (all. 20– “Procedura di Registrazione Emas”).
j.       Se è in corso un accreditamento della certificazione EMAS da parte della società AER Impianti Srl ( ma in questo caso avrebbe valore per l’eventuale ampliamento e relativa gestione del nuovo impianto ma non per  la gestione dell’impianto esistente che è effettuata  ancora da  AER
 Spa, almeno fino al 31-12-2011).
k.    Se gli “obblighi normativi in materia ambientale” (necessari sia per l’accreditamento EMAS che ISO) siano stati adempiuti, vista soprattutto l’entrata in vigore della LR 10/2010 ( e s.m.i.), con particolare riferimento all’art. 43, comma 6 in cui si legge: “le domande di rinnovo di autorizzazione o conces­sione relative all’esercizio di attività per le quali all’epo­ca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto  ambientale e  che  attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico- finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si    applicano   alle    attvità   soggette   ad    autorizzazione    integrata ambientale (AIA) ”.
l.       In relazione al rispetto dei medesimi obblighi normativi in materia ambientale, se esista una Dichiarazione Ambientale con i dati aggiornati all'anno 2010 e relativa convalida, date le numerose novità che presumiamo dovessero essere dichiarate nella medesima, emerse durante l’anno in questione. Questo nel caso in cui sia già stata elaborata ma non ancora pubblicata.
m.  Come mai nella seconda richiesta di “autocertificazione” (o  meglio la proroga della precedente) fatta dal Presidente di Aer Spa Silvano Longini in data 3 novembre 2010 (punto 9) si asserisce che il certificato di convalida della Dichiarazione Ambientale, emesso da Certiquality, è stato “rilasciato” a settembre 2010 quando le date riportate sul certificato odierno sono: emissione corrente: febbraio 2011, scadenza Settembre 2013? A seguito della nostra richiesta di accesso agli atti, il nuovo certificato non ci è stato mai consegnato, ci è stato consegnato solo il certificato scaduto a settembre 2010. Nel contempo  il certificato della nuova convalida della Dichiarazione Ambientale è visibile sul sito di AER Spa:  http://www.aerspa.it/aer1/aer/qualitaemas.htm.
n.     Come mai nella prima richiesta di “autocertificazione” fatta dal Presidente di Aer Spa Silvano Longini viene citato sia il certificato  ISO 14001 che la certificazione EMAS, mentre nella seconda lettera di precisazione viene citata soltanto la convalida Certiquality della Dichiarazione Ambientale ?
o.     Come mai anche la Dott.ssa Forni (P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati Provincia di Firenze), nell’accompagnatoria alla nostra richiesta  agli  atti ( all. 2 –  pag. 1 ),   parla  soltanto  di  registrazione  EMAS e non di ISO UNI EN 14001:2004?
p.     Se si possa rilasciare la certificazione di registrazione EMAS, di conseguenza l’autocertificazione, qualora risulti che l’attività di esercizio (D10 e D15),  presso l’impianto in questione,  sia  dismessa (chiusa)  da  quasi 1 anno  e  sapendo,  stando alle parole di Marcello  Ulivieri, presidente di AER Impianti Srl, che rimarrà CHIUSO fino ai lavori di “ampliamento”.
 
>3<
>AUTOCERTIFICAZIONE<
 
Per quanto riguarda la richiesta di AUTOCERTIFICAZIONE da parte di AER Spa per rinnovare le autorizzazioni all’esercizio dell’ attività di  incenerimento (D10 ) e deposito preliminare (D15) nell’impianto attuale,  ci chiediamo:
 
q.     In primis se la società AER Spa, oppure la sua “gemella” AER Impianti Srl, siano appunto in regola con la certificazione EMAS corrente che consentirebbe di ricorrere all’autocertificazione per il rinnovo dell’ esercizio dell’ attività di incenerimento (D10 ) e deposito preliminare (D15), secondo l’art. 209 del D. Lgs. 152/2006. Oppure se AER Spa, o AER Impianti Srl, abbiano altre certificazioni ambientali valide per  poter usufruire dell’autocertificazione, e in questo caso quali.
r.      Se la Provincia di Firenze deve, o doveva, emettere - visto che è di sua competenza - un atto dirigenziale di presa d’atto del rinnovo delle autorizzazioni così come avvenuto per il rinnovo dell’autorizzazione allo “Stoccaggio delle Pelli” (punto b – all. 18 ).
s.      A cosa si riferisce il Presidente di AER Spa, Silvano Longini, durante l’intervista di Lady Radio affermando che  “ le autorizzazioni sono tutte in possesso di AER Impianti”?
t.       Se il “Progetto di Ampliamento”, in fase di procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ( in cui ricordiamo è previsto un aumento di volumetrie, occupazione di suolo inedificato, aumento della potenza di incenerimento, ecc..),  possa rappresentare una “variante sostanziale” a seguito della quale l'impianto attuale (ovvero l’esistente, per il quale si è richiesto il proseguimento dell’attività di incenerimento –D10- e deposito preliminare –D15- con autocertificazione ) non risulti più essere “conforme” all'Autorizzazione originale rilasciata con Atto Dirigenziale  n. 1748 del 9/06/2005.
u.     Se così fosse si può presupporre che la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione all’esercizio dell’attività nell’impianto attuale debba essere attuata non tanto con l'art. 209 del D. lgs. 152/2006 ma con l’art. 208, dello stesso Decreto, e relativo alle autorizzazioni per nuovi impianti?
v.     Se l'ipotesi sopra descritta è valida, la società AER Spa ( o AER Impianti Srl) può usufruire dell’autocertificazione?
 
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L’Associazione  “Vivere in Valdisieve” si  rende disponibile  fin  d’ ora  per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  alle  questioni  poste.
Ci auspichiamo che a questi nostri quesiti possa seguire una risposta chiarificatrice.
 
Questi i nostri recapiti per eventuali comunicazioni:
 
Associazione “ Vivere in Valdisieve “   
Tel. 055/240338 - cell: 3392986542 - e-mail: vivereinvaldisieve@libero.itcasellino@interfree.it - CF: 94178730840
Sede legale c/c Avv. Duccio Sebastiani, Viale E. Torricelli, 15 – 50125 Firenze
Tel. 055/221072---FAX: 0552280605 --- e-mail: d.sebastiani@ecrux.it
Facecbook:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100000764986596
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Blog: http://vivereinvaldisieve.blog.espresso.repubblica.it/
                                                                                             
 
Distinti Saluti.
  
 
Rufina, 11 Agosto 2011
  

Presidente Associazione
“Vivere in Valdisieve”
Roberta Vigna

NOTE:

[1]Si precisa che all’interno di tutto il documento vi possono essere delle frasi in virgolettato e corsivo. Queste sono riprese dai documenti che abbiamo. Per ulteriore chiarezza si avverte che alcune parole all’interno degli incisi possono essere state “modificate” dalla scrivente in quanto riportate in neretto o sottolineate senza alterarne però i contenuti. 

    ● Nella trasformazione in PDF alcuni link potrebbero non aprirsi, si prega di copia-incollare l’url nella barra di ricerca o leggere direttamente dalla versione WORD.

[2] Durante l’accesso agli atti al Suap di Rufina, avvenuto il 1° Aprile 2010, il fascicolo inerente l’autorizzazione o autocertificazione conteneva solo la prima pagina della lettera di risposta della Provincia di Firenze. Abbiamo chiesto in Provincia di avere una copia della stessa ma “pare” che tutti i documenti risalenti a quella data, in quel momento, non fossero disponibili.

[3] - Il 5 Marzo del 2009 il Consiglio di Amministrazione di AER SPA approva lo Statuto di una nuova Società denominata “AER IMPIANTI SRL”.

- Il 16 Marzo dello stesso 2009 si riunisce l’Assemblea degli azionisti di AER SPA che ha come tema il percorso da seguire per la vendita delle quote ad AER IMPIANTI SRL.

- Il 25 Marzo del 2009 il Presidente della Società AER SPA costituisce detta AER IMPIANTI SRL con Capitale Sociale di 20.000 €. Successivamente il 98% del Capitale sociale viene venduto agli stessi soci componenti AER SPA nelle stesse proporzioni di quote che gli stessi hanno in AER SPA. Il Presidente socio fondatore di Aer Impianti srl si riserva il 2% delle quote della costituenda società.

- Sempre nel marzo 2009 Aer Spa” ha effettuato la scissione del ramo aziendale relativo alla parte impiantistica costituendo la società Aer impianti srl.  Aer Impianti ha  acquisito la nuda proprietà dell’attuale impianto di incenerimento, la titolarità dell’AIA rilasciata per l’ampliamento dell’impianto di termovalorizzazione (ndr. Decaduta  insieme alla VIA per sentenza del TAR), e ha ceduto l’usufrutto dei terreni e dell’attuale impianto ad AER SPA che continua a gestire l’impianto (fonte: Dichiarazione  Ambientale AER spa 2009-pag.7).

- Il 21 Aprile 2009 il Consiglio Comunale di Pontassieve approva la Delibera n.42, avente come oggetto:

“ADESIONE AD AER IMPIANTI SRL- Approvazione Statuto ed acquisto quote della Società”.  La stessa cosa dovrebbe essere avvenuta per tutti i comuni che fanno parte della  suddetta società.

[4] A tutt’oggi non risulta che l’impianto sia rientrato in funzione. Sul sito di AER Spa non vi sono emissioni per questa prima metà di Luglio 2011. Non vi sono risposte in merito neanche dalla Provincia di Firenze a cui avevamo chiesto se vi fossero ulteriori proroghe. La stessa  Dott.ssa Francesca Forni, responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze, ha dichiarato che il periodo di fermo impianto per manutenzione straordinaria “è effettivamente molto lungo”  e si sarebbe attivata per chiedere  chiarimenti in merito ( pag. 1 all. 2 ).

[5] http://www.eurogroup.biz/web/canali-tematici/qualita-ambiente/approfondimenti/LA-NORMA-ISO-140012004-CHECK-IL-CONTROLLO-DEL-SISTEMA-DI-GESTIONE-AMBIENTALE-I-PARTE_563_16.jsp  . (Le norme ISO 14001, tra cui la A 5.2. sulla valutazione del rispetto delle prescrizioni,  sono state incorporate nel Regolamento CE 1221/2009, in questo caso si veda l’ allegato II parte A).

[6] pdf “Elenco Organizzazioni Registrate Emas” anche al link: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwNGY2Njg1YmQtMzg1Yy00Nzc4LThjNzctYjE5ODYwNzcxODVj&hl=it 

[7] http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Rete_EMAS/Nodi_Regionali/  

[8] visibile al link: https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwOTkyNmRiMjItZTNlNy00ODhiLWIxZTMtNTIxNzczMDBmMGRk&hl=it  ( da scaricare).

[9]  Regolamento CE n. 1221/2009 - Art. 4 Preparativi per la registrazione –comma 4: Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente”. Altri riferimenti di questo tipo si trovano anche nelle “considerazioni”,  nelle “definizioni” e negli allegati che devono riempire i verificatori delle dichiarazioni ambientali.

[10] Atto di VIA 2123/2010: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwYzU1ZmU4YWUtMmI5ZS00NGIyLWIwZTItYmJjZmJlMmVkOTI2&hl=it 

Allegato 1: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwZTM4OWFlMTctMjEzMi00NmEyLThmNTctYzA2YWNhMTU4NGNi&hl=it

Allegato 2 (Parere Sovrintendenza): https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwMDk4OTUwYjAtYmRkOS00NmIwLTk2ZjMtNWFjMzg5NmU0MjY4&hl=it 

[11] Immagine della e-mail inviata alla Dott.ssa Gavilli: https://docs.google.com/leaf?id=0BwPdOiic_X3vMWQ5NDRjOTQtNWQ5Ni00MThmLTliZTktZTUwMjY4MTcxZmU4&hl=it 

[12] Immagine della lettura della e-mail da parte della Dott.ssa Gavilli: https://docs.google.com/leaf?id=0BwPdOiic_X3vZWE2NGNlYTAtZTMzYy00Y2RhLTg3MzctZWY4MDhlMmExNWQ3&hl=it 

[13] Sono presenti in rappresentanza della II° Commissione Ambiente i Sigg.ri: Fantini Luigi (Presidente Commissione che registra con audiocassetta tutta la seduta), Andrea Serafini, Palmiero Bencini, Cinzia Frosolini, Marco Galli, Giuliano Coco; inoltre gli interroganti: Pinzauti Filippo e Vaggelli Giovanna (consiglieri dell’opposizione); l’Assessore all’Ambiente Leonardo Pasquini. In rappresentanza di AER Impianti Srl ci sono: Fabio Vaggioli (tecnico AER- Impianti  Srl ), Benassi Adelmo (tecnico AER- Imp. Srl), Marcello Ulivieri (Presidente Aer- Imp. Srl) ed infine numerosi cittadini  (circa una quindicina) che si possono rintracciare facilmente.

[14] Se il link non si apre, vedere il pdf della pagina in allegato 21.

[15] http://www.provincia.mb.it/ambiente/rifiuti/Modulistica_online/procedura_ordinaria.html

    http://www.provincia.milano.it/ambiente/rifiuti/doc/rinnovo_autorizzazione_con_certificazione.rtf

[16]al link: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwZGQ5MjQxOTctNjg4OS00ZmZkLTgwZmQtMWMxNjI1NDViYjA0&hl=it

[17] al link:  http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/149-11/149-11-un-approfondimento-sull2019attivita-di-controllo-e-monitoraggio-svolta-da-arpat-nel-2010  oppure, se il link non si aprisse, vedere il pdf in all. 22.

NB-Seguono gli allegati:

ALLEGATI


  1. 1- Dati emissioni periodo Agosto 2010 https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwNzEyZTU3MjItYWZmNy00ZjMwLWI0OWUtMmFiYjhhZDUyYzNm&hl=it
  1. 2- Documentazione “Autocertificazione” contenente: pag. 1- accompagnatoria Dott.ssa Forni Francesca; pag. 2 e 3- prima richiesta autocertificazione presentata dal Presidente di AER Spa Silvano Longini fino al 31-12-2010; pag. 4- Certificato EMAS; pag. 5 e 6- Certificato di Convalida Certiquality per la Dichiarazione Ambientale; pag. 7- carta identità Presidente AER Spa Silvano Longini; pag. 8- seconda richiesta autocertificazione presentata dal Presidente AER Spa Silvano Longini https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwMjFkYWI5MDQtZjk2ZS00MjQxLTgxZmItNjk2N2QyNzcwMGYy&hl=it
  1. 3- Risposta della Provincia di Firenze https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwM2I4OGVjOGMtYmIxMi00NmU2LTkxNjctYzFmNjZmMjBmOTdh&hl=it
  1. 4- Risposta del Direttore Giacomo Erci alla Provincia di Firenze https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwYzc4MTZiYzctZjYxNC00MmNlLTk4MjktNjgwYzQ0NTI4ZWQ2&hl=it
  1. 5- Sentenza TAR N. 00592/2010 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwYWVmMmVkMWUtMGY4ZS00ZjkxLWFlZWYtMTRjMDQzNzUyOTg3&hl=it
  1. 6- La Nazione del 30 gennaio 2011 – Avvio NUOVO  procedimento AIA  https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwNmM0YzIwNWQtZGVkNi00ZWNlLWJkMjMtZDAyYjc2ZDQ1MGI3&hl=it
  1. 7- Lettera di inoltro pratica da SUAP di Rufina alla Provincia https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwYTMzMmM3Y2QtNDI5MS00MWM4LWFiNTEtYTE0MWFiOTlmZTdh&hl=it
  1. 8- Immagine sul sito di AER Spa sul fermo impianto https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwN2E2OTA4YzQtNTIyMS00MTlmLTgwOTYtNDBlYzUxZDJhZDM5&hl=it
  1. 9- Comunicazioni di AER Spa ad Arpat sul fermo impianto

      1-  https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwOTJlY2IwNDUtNzQxNC00ZjRiLWExNGUtMDVmMzUzMDFjMmM3&hl=it 

      2-https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwMjlkM2U2NWQtNDU0YS00ODBjLTlmNTAtNDQwMGExZDZjOTli&hl=it

  1. 10- Immagine del sito di AER sulle certificazioni Ambientali EMAS e ISO https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwZTk5NTZjYWEtYjQ5Ni00ZjEwLWJkZWEtZDY0NmEyZWI0ZmUx&hl=it
  1. 11- Risposta Dott.ssa Mastri Roberta di ARPAT – EMAShttps://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwMzQxZjBiNmYtZGQ0NS00MDM0LWFlNjYtMDk2MTYyNjY0N2M3&hl=it
  1. 12- Dichiarazione Ambientale 2007 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwODUzMWM2NGMtZTk5Zi00NjliLWFkODEtN2MwN2E1ZTViMzAz&hl=it

  1. 13- Aggiornamento 2008 Dichiarazione Ambientale https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwOTlmZTUzMWUtZWQ2Yy00ODQ5LWI0MTUtMTBmZTY1YmY5MDc3&hl=it 
  1. 14- Aggiornamento 2009 Dichiarazione Ambientale https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwZGQ5MjQxOTctNjg4OS00ZmZkLTgwZmQtMWMxNjI1NDViYjA0&hl=it
  1. 15- Immagine sul sito di AER Spa relativa al certificato EMAS (quello scaduto) che però non si apre https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwNmY2MmVkN2QtMTg2Ny00MWJhLWI3MDUtMDg1NjA1M2E1MmMy&hl=it
  1. 16- Risposta Dott. Gangemi, Provincia Bologna (da scaricare) https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwZGRiNGFmOTYtMjY1My00YzczLWFhN2ItODVkNGI3ZmUyMjhk&hl=it
  1. 17- AD n. 1748/2005

            Nota: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwYTIzNDM3YjUtNDNmMi00ZTFjLWI5NGUtYjU3YzhlN2NjNDlm&hl=it

Atto: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwY2YyZmZhN2QtMTc2Yy00NGY2LTg3OGEtZGU5MWNmZTVjOWVj&hl=it

All. 1: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwNjFlYmMyZWYtNDg2My00ZTI2LWFiZGUtMjdiZmZiZjU1OGE1&hl=it

All. 2: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwYzA4NjVjZGEtMGMzMS00MDVjLTliOGQtODJlNzM5MDMwNTM5&hl=it

  1. 18- Atto Dirigenziale n. 3987 del 26-11-2009 – Stoccaggio Pelli https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwODNlMTA4ZmYtYTg0ZC00Yjg0LWI1YTUtODA0YTQxMTZmNzdk&hl=it
  1. 19- Risposta della Dott.ssa Gavilli Giovanna di Arpat in merito alle opere di manutenzione straordinaria ( per aprire cliccare su scarica 14 KB )  https://docs.google.com/leaf?id=0B5uPVnFGS9xwNzBiZmY1YWItNzdiZi00NzAzLWIxMDMtZmRjOTkyYmE5YTk1&hl=it
  1. 20- Procedura Emas per la regisatrazione/rinnovo Emas https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwNGE4NTBlMjYtZTdlNy00N2I5LWI1NjctMDhmZmE1ZTljZWIz&hl=it
  1. 21- Pdf pagina di Certiquality su ISO 14001 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwPdOiic_X3vZmE2NWMyNzktYTFlNC00ZjM4LWFmNmQtYTYwNDVmOGNjZDQ2&hl=it
  1. 23- Pdf Arpat-News N° 149-11 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5uPVnFGS9xwYTJiMmFlNzItZjIwZi00ZWUzLWI0NjItZGE1YThhZGM5OGI3&hl=it  



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