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giovedì 19 novembre 2015

MOTIVI DI ILLEGITTIMITA' della Legge obiettivo proposta dalla Regione Toscana per il controllo numerico degli ungulati




MOTIVI  DI  ILLEGITTIMITA'
della Legge obiettivo proposta dalla Regione Toscana
per il controllo numerico degli ungulati
(Consultazione del 19 novembre 2015)
Premesso che:
a differenza di quanto si sia erroneamente ritenuto fino ad oggi, l’ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale o di altri ungulati, tantomeno può rappresentarlo un’estensione del periodo di prelievo o la concessione del prelievo in aree altrimenti protette, perchè l’attività venatoria ha determinato negli anni una destrutturazione della piramide delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di età (Risoluzione conclusiva C.8/00085 29/10/2014 approvata dalla Camera);
in particolare, a partire dagli anni ‘50, la massiccia introduzione di cinghiali, inizialmente operata con soggetti catturati all’estero e, successivamente, con animali prodotti in allevamenti  che si sono andati progressivamente sviluppando in diverse regioni italiane ha creato problemi di incrocio tra sottospecie differenti e di ibridazione con le forme domestiche determinando la scomparsa dalla quasi totalità del territorio della forma autoctona peninsulare ( ISPRA);
la forma di caccia attualmente più utilizzata, la braccata con i cani da seguita, crea spesso una destrutturazione delle popolazioni caratterizzate da elevate percentuali di individui giovani responsabili di un sensibile aumento dei danni alle colture (ISPRA);
la legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” contiene nella lettera e nello spirito anche la tutela degli animali e di conseguenza ammette un’attività venatoria che rispetti, se non l’individuo, almeno la specie, l’ambiente, e l’ecosistema;
mentre l’OMS  dichiara la carne rossa  fortemente cancerogena, l’Università di Torino che  la Trichinellosi è sostenuta da un nematode che infesta il 50% dei cinghiali, che circa 20.000 tonnellate di piombo ogni anno  contaminano acqua, suolo, animali e quindi chi se ne ciba (per ora la legge proibisce l’utilizzo di munizionamento al piombo solo nelle zone umide);

l’art. 3 comma 1 a) dell’allegato A “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana - Modifiche alle  L.R. 3/1994 e 48/1994” dichiara esplicitamente l’”assenza di dati censuari specifici” mentre l’art. 7 della legge 157/92  al comma 3) stabilisce che l’ISPRA “ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica…..di controllare e valutare…” ;

l’art. 2 comma 1) dell’allegato A legge obiettivo ammette che vi siano zone di ripopolamento ovvero di continua immissione di quegli animali “colpevoli!” dei danni all’agricoltura;

la Regione Toscana con la suddetta legge obiettivo intende promuovere la caccia agli ungulati per tre anni  con l’uccisione dichiarata di centinaia di migliaia di animali (e vittime umane?),  organizzare con le loro carni una filiera alimentare per la quale aveva già previsto i criteri organizzativi con la Deliberazione del 15 dicembre 2014 n. 1185 sulle “Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)” anticipando spudoratamente l’approvazione della legge.

Stante quanto sopra, senza entrare nel merito dell’errore metodologico ormai avvalorato sia dagli studi che dall’esperienza (perché se gli ungulati si cacciano su vasta scala aumentano?) evidenziamo i motivi che ci sembra violino le leggi e la giurisprudenza correnti.

1.      In base art. 117 della Costituzione “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Per “ecosistema” si intende:  “Una porzione della biosfera in cui abitano organismi animali  e vegetali che interagiscono tra loro e con l’ambiente che li circonda (Wikipedia)”, “L’insieme di organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali ed energia” (Treccani),  “Esseri viventi che hanno relazioni sia tra di loro che con gli elementi non viventi dell’habitat” (Facciamo scienze), “Un ecosistema è una comunità di organismi viventi -microrganismi piante animali- in associazione con il proprio ambiente fisico e legata da un flusso di nutrienti e di energia” (Rai cultura)………ecc. Quindi una Regione non può legiferare anche perchè, se nell’ecosistema le specie sono dipendenti le une dalle altre, prima di qualunque intervento è necessario almeno un censimento accurato del numero di individui della specie oggetto dell’intervento, osservazione e accertamento dei cambiamenti che si verificano nel numero degli individui nell’arco di alcuni anni, l’individuazione delle cause dei cambiamenti per intervenire su tali cause piuttosto che sugli effetti (aumento di individui di una specie in modo non tollerabile dal territorio). Diversamente si utilizzerebbe un criterio estemporaneo non finalizzato alla soluzione del problema ma ad altro.
2.      Varie sono le sentenze della Corte Costituzionale per illegittimità, anche contro la Toscana. Tra queste la sentenza 20/2012 che ha dichiarato fuori legge il calendario venatorio di Lombardia Liguria Emilia Romagna Toscana Marche Abruzzo province di Trento e Bolzano ribadendo la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela delle specie cacciabili. Con la sentenza del 20 maggio 2013 n. 90 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il calendario venatorio della Toscana approvato dalla Regione con legge di durata pluriennale piuttosto che con atto deliberatorio annuale. Ne consegue che i calendari venatori e quindi le condizioni territoriali che li determinano devono essere rivisti anno per anno in relazione agli effetti sull’ambiente degli interventi dell’anno precedente.
3.      L’Art. 19 della legge 157 recepito dall’art. 37 comma 2. della L.R. 3/94 recita: “il controllo esercitato selettivamente viene praticato di norma mediante l’utilizzo di  metodi ecologici”. La legge obiettivo, nell’all. A non accenna a metodi ecologici già utilizzati e senza il risultato previsto, ma autorizza l’abbattimento in qualsiasi periodo dell’anno. I due metodi non possono sussistere contemporaneamente.
4.      Secondo l’art. 19 comma 2) della legge 157)92 i piani di abbattimento degli ungulati devono essere attuati da “guardie venatorie provinciali, proprietari e conduttori di fondi, guardie forestali, guardie comunali” e non dai cacciatori come proposto all’art. 37 della legge obiettivo.
5.      L’art.  13 della legge 157/92 per l’attività venatoria consente l’uso di fucile con canna ad anima liscia e canna ad anima rigata nonché l’uso dell’arco e del falco mentre all’art. 21 vieta espressamente, tra l’altro, l’uso di trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari. All’art. 4 dell’all. A al comma b) dell’all. A, si ammette l’utilizzo di fari e strumenti di  intensificazione della luce, al comma c) l’utilizzo di attrattivi, al comma d) l’utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull’aspetto, la cerca e trappole selettive.
6.      L’art. 12 comma 6 della legge 157/92 stabilisce che la fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio …appartiene a colui che l’ha cacciata. La legge obiettivo intende invece organizzare una filiera alimentare di carne di ungulati trasformando gli animali selvatici in animali da reddito senza però attribuire loro il “conforto” obbligatorio dello stordimento ma lasciando che l’inseguimento, il terrore, la sofferenza alimentino i tanti momenti prima della morte in contrasto con la legge 189/94. La stessa Università di Torino riferisce del  “grande stress che influisce in misura rilevante sulla qualità della carne” degli ungulati cacciati. La sentenza della Corte di Cassazione penale sez. III 21/12/2005 46784 ha osservato che, pur prescrivendo l’art. 19 ter  disp. Coord. Cod. Pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali, tale norma non impedisce l’applicazione delle disposizione dell’Art. 544 ter cod. pen. quando la condotta pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale (che nel nostro caso non tratta la caccia) non rientra neppure tra quelle consentite proprio per l’assenza di stordimento (Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967  Art. 6.  Macellazione degli animali: Gli animali introdotti nei macelli devono essere  abbattuti  previo stordimento con il sistema elettrico o altro metodo idoneo, e quindi, dissanguati, spennati o spellati o eviscerati.”
7.      La legge obiettivo che stabilisce un periodo di caccia triennale, contrasta con la legge comunitaria 2009 che modifica la 157/92 al comma 2 dell’art 18 e stabilisce che “fermo restando le disposizioni relative agli ungulati le regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini in relazione a specie determinate e allo scopo, e sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Ispra al quale devono uniformarsi”.

Quanto sopra per opportuna conoscenza.

19 novembre 2015
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Le Associazioni Animaliste del C.A.A.R.T.


Chiedono pertanto:

1) Che venga vietata la caccia nei Parchi dello Stato, nei terreni e fondi privati, nelle vicinanze di case, strade, che vengano implementati i controlli da parte di organi estranei al mondo venatorio. ( Sarebbe augurabile il Garante per gli Animali ! )


2) Di vietare la licenza di caccia e il porto d’armi per la caccia agli ungulati a coloro che risultano maggiori di 70 anni, causa riflessi allentati ed armi molto più potenti che in passato.

Ogni settimana assistiamo alla serie interminabile di incidenti mortali e ferimenti, forse in numero maggiore degli incidenti stradali provocati dagli ungulati, incidenti che potrebbero essere evitati con cartelli di limite di velocità, ecc.

3) Che l’alcool test e il test antidroga sia fatto anche ai cacciatori, a seguito dei recenti fatti accaduti.


4) Che ogni cacciatore resti nel proprio ATC, senza invadere altre zone e regioni.

5) Che sia data la giusta importanza a coloro, turisti, camminatori, bikers, che intendono come loro diritto fruire della natura in sicurezza, senza il pericolo di essere impallinati.

6) Che si impedisca la creazione di una filiera di carne di animali selvatici (Patrimonio dello Stato, dunque di tutti !!), filiera impropria, anacronistica e contraria agli ultimi dettami sanitari mondiali.

Così tante tonnellate di carne di animali catturati e uccisi senza controllo porterebbe inevitabilmente ad una grossa responsabilità da parte degli Organi competenti, dunque la proposta Remaschi dovrebbe essere vagliata e giudicata in tutte le sue conseguenze anche dall’Assessorato alla Sanità e dalla Commissione competente prima di essere approvata.



Gabriella Costa-Portavoce C.A.A .R.T.

Cell. 340 2282833

(Coordinamento Associazioni Animaliste regione Toscana)

animalistitoscani@libero.it

gabcos-ta@libero.it

www.caart.webnode.it

Pag. FB Caart

 

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