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giovedì 18 agosto 2016

La Corte costituzionale ribadisce che qualsiasi disciplina urbanistica è subordinata alla pianificazione paesaggistica.

Arbus, Fluminimaggiore, Capo Pecora
Arbus, Fluminimaggiore, Capo Pecora
Importante sentenza della Corte costituzionale in materia di rapporti fra normativa di tutela del paesaggio e disciplina urbanistica.
Con la sentenza n. 189 del 20 luglio 2016 il Giudice delle leggi ha deciso riguardo il conflitto di attribuzione ex art. 127 cost. sollevato dallo Stato riguardo la legge regionale Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011, di integrazione e modifica di un complesso di norme regionali portanti il c.d. piano per l’edilizia sardo (leggi regionali n. 19/2011, n. 4/2009, n. 28/1998, n. 22/1984 e altre norme di carattere urbanistico).
Se è vero, infatti, che è stata dichiarata incostituzionale soltanto la disposizione che prevede il posizionamento “libero” di roulotte e case mobili in strutture turistico-ricettive, si tratta per le restanti parti di una sentenza interpretativa di rigetto, indicando quale sia l’unica interpretazione costituzionalmente legittima delle altre disposizioni regionali impugnate.
San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009
San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009
E l’interpretazione cogente indicata dalla Corte costituzionale è quella che vede, ancora una volta, le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalere sulle disposizioni regionali urbanistiche.
La disposizione giudicata costituzionalmente illegittima è l’art. 20 della legge regionale n. 21/2011 che sostituisce il comma 4 bis dell’art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), introdotto dalla legge regionale n. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). L’attuale comma 4bis prevede che “fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento”.
Tresnuraghes, Corona Niedda e, sullo sfondo, Capo Marrargiu (foto Benthos)
Tresnuraghes, Corona Niedda e, sullo sfondo, Capo Marrargiu (foto Benthos)
La Corte costituzionale ha affermato chiaramente che “la disposizione impugnata … nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.  Conseguentemente, “la norma censurata si pone dunque in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio – che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica – e con l’Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 – che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (sentenza n. 235 del 2011)”.
E’ chiaro e incontrovertibile che la “Corte ha già affermato che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica (sentenza n. 232 del 2008, successivamente richiamata dalle sentenze n. 101 del 2010 e n. 235 del 2011)”.
Le restanti disposizioni impugnate sono gli artt. artt. 7, comma 1, lettera f, e 18, visto l’art. 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) aveva, nelle more del giudizio, provveduto ad abrogare la legge regionale n. 19 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, fra cui anche l’impugnato art. 23 della legge regionale n. 21/2011. Da ciò la rinuncia all’impugnativa statale, accettata dalla Regione autonoma della Sardegna.
La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità degli gli artt. artt. 7, comma 1, lettera f, e 18 della legge regionale n. 21/2011, ma ne ha indicato l’unica interpretazione costituzionalmente legittima con una decisione interpretativa di rigetto[1].
Cagliari, Poetto, sopraelevazione immobile grazie al c.d. piano per l'edilizia
Cagliari, Poetto, sopraelevazione immobile grazie al c.d. piano per l’edilizia
L’art. 7, comma 1, lettera f, della legge regionale n. 21/2011 ha inserito “il comma 5-ter nell’art. 8 della legge regionale 22 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), legge attuativa del cosiddetto piano casa, prevedendo che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi»”.
La Corte è estremamente chiara: “l’art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata deve … essere interpretato nel senso che gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”, in quanto “si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile”, mentre la possibilità che “taluni interventi edilizi siano realizzati in deroga ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle «vigenti disposizioni normative regionali»”, non può consentire anche che “possano essere effettuati in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti”, nonché  “all’intiera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale (sentenza n. 134 del 2014)”.
Arzachena, Costa Smeralda, ampliamento Hotel Romazzino
Arzachena, Costa Smeralda, ampliamento Hotel Romazzino
L’art. 18 della legge regionale n. 21/2011 ha, a sua volta, inserito “l’art. 5-bis dopo l’art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)”prevedendo “che: «1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale. 2. La Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010»”.          La censura statale si era rivolta al “solo secondo comma della disposizione de qua, il quale violerebbe la disciplina statale concernente l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio … norma di grande riforma economico-sociale, funzionale ad assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale nella delicata fase di tutela preventiva del bene protetto”.
Anche in questo caso la Corte indica quale debba essere l’interpretazione costituzionalmente corretta, che non vada a intaccare la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s“il comma 2 della disposizione inserita dal censurato art. 18 … deve essere inteso nel senso che la Giunta (regionale, n.d.r.) può prevedere forme di semplificazione ‘diverse’ da quelle previste dalla normativa statale, nel frattempo applicabile anche nella Regione autonoma della Sardegna ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ma non per questo di ‘maggiore semplificazione’, tanto più che è la stessa disposizione regionale a prevedere che esse debbono essere conformi ai principî contenuti nel citato d.P.R. n. 139 del 2010”.    Nessun ulteriore ampliamento, pertanto, delle ipotesi tassative di “interventi minori” contemplati nel procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, normato con il D.P.R. n. 139/2010 e frutto della competenza esclusiva statale in materia.
Una pronuncia, quella della Corte costituzionale, molto equilibrata e attenta, nel solco della giurisprudenza costante nel ritenere prevalenti i temi della tutela del paesaggio/ambiente sugli aspetti di ordine urbanistico-edilizio attinenti la gestione del territorio.
dott. Stefano Deliperi

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