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  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

sabato 19 agosto 2017

L’Unione europea esamini le nuove (pessime) norme italiane sulla valutazione di impatto ambientale.

La direttiva n. 2014/52/UE ha integrato e modificato la direttiva n. 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale (qui il testo coordinato delle direttive sulla V.I.A.).
Nonostante reiterate e argomentate osservazioni inviate a Governo, Camera dei Deputati e Senato da parte di associazioni e comitati ambientalisti, purtroppo il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 156 del 6 luglio 2017 ed è in vigore dal 21 luglio 2017.

Firenze, Due Macelli, taglio degli alberi per l’alta velocità (genn. 2010)
Soltanto alcuni aspetti marginali sono stati migliorati in seguito alle osservazioni ambientaliste e alle richieste di Regioni e Province autonome, ma 
l’impianto è rimasto di pessima fattura. Per giunta, contiene elementi di molto dubbia rispondenza alla direttiva europea, motivo per il quale il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (17 agosto 2017) un ricorso ai sensi dell’art. 258 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla Commissione europea e alla Commissione “petizioni” del Parlamento europeo perché verifichino la piena rispondenza o meno del decreto legislativo n. 104/2017 alla normativa comunitaria sulla V.I.A.
Sono diverse le norme della disciplina nazionale sulla V.I.A. contestate:
* l’articolo 2, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 104/2017 prevede che il progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. sia il progetto di fattibilità” di cui all’articolo 23, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), con una definizione progettuale generica e incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con evidenti danni collaterali sociali, ambientali ed economico-finanziari, in contrasto con gli obiettivi il coinvolgimento dell’opinione pubblica e il rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo richiesti dalla direttiva n. 2014/52/UE;
* analoghe considerazioni possono esser fatte riguardo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 104/2017, che modifica l’art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: il Soggetto proponente attualmente produce per lo svolgimento della procedura un mero “studio preliminare ambientale” al posto del vero e proprio progetto preliminare o progetto di fattibilità, come previsto dalla previgente normativa. E’ del tutto evidente come non siano raggiungibili gli obiettivi del coinvolgimento dell’opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni disposti dal Legislatore comunitario;

Balena (da National Geographic)
* l’articolo 23, comma 2°, del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la valutazione di impatto sanitario per le sole “centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW”, in palese contrasto con gli obiettivi di cui alla direttiva n. 2014/52/UE (art. 3), che impone una valutazione degli effetti del progetto sulla salute della popolazione in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW);
* l’articolo 18 del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la sostituzione del previgente art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in tema di sanzioni per violazioni varie della disciplina sulla V.I.A. e sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A.        Esso viola pesantemente principi e obiettivi della direttiva n. 2014/52/UE in quanto permette “nel caso di progetti … realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni  …  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di assoggettabilita’ a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un progetto gia’ realizzato o in  corso  di  realizzazione” alla “autorita’ competente” di “consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita’“ previa la considerazione discrezionale dell’esistenza dei “termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali o  per  il  patrimonio  culturale”.       Si tratta del palese svuotamento degli obiettivi della normativa comunitaria che impone, in particolare con l’art. 10 bis della direttiva n.2011/92/UE come integrata dalla direttiva n. 2014/52/UE che testualmente afferma: “Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”, nonché con il successivo art. 11 relativo alle procedure amministrative e giurisdizionali di valutazione della legittimità del procedimento e i conseguenti provvedimenti.   
In parole povere, anche in assenza di preventiva pronuncia di V.I.A., anche contro una sentenza dei Giudici amministrativi, i lavori possono esser fatti proseguire, con una discrezionalità che scivola penosamente nell’arbitrio.

Roma, Fiume Tevere
Vi sono ulteriori aspetti molto discutibili della disciplina nazionale di recepimento delle direttive V.I.A. relative alla distribuzione dei poteri fra Stato e Regioni e Province autonome, alla sottrazione dei progetti di ricerche di idrocarburi all’obbligo di V.I.A. (sono ora destinati alla meno stringente procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.), alla nomina della Commissione tecnica V.I.A./V.A.S. per chiamata diretta, senza alcuna procedura selettiva, ma non sembrano confliggere con la normativa comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ritiene opportuno che vi sia una vera e propria ampia denuncia popolare contro questa pessima e illegittima normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria sulla V.I.A.: un fac simile di ricorso è disponibile gratuitamente per comitati, associazioni, singoli cittadini, basta richiederlo all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.
La procedura di V.I.A. deve garantire l’ambiente e la salute dei cittadini, non gli interessi di speculatori e petrolieri!
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
 
(foto A.N.S.A., E.R., S.D., archivio GrIG)
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