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EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

mercoledì 11 ottobre 2017

VIA - Segnalazione cattiva esecuzione nell’ordinamento italiano della direttiva n. 2014/52/UE

Firenze, 9 ottobre 2017

Alla Commissione Europea

Alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo


Oggetto: segnalazione cattiva esecuzione nell’ordinamento italiano della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il sottoscritto Cardosi Tiziano, per conto di associazione No Tunnel TAV di Firenze, residente a Firenze, in Via Odoardo Beccari, n. 62 (c.a.p. 50126) – posta elettronica notavfirenze@gmail.com , p.e.c. tiziano.cardosi@pec.it ,

PREMESSO CHE

- con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (serie generale) n. 156 del 6 luglio 2017, l’Italia ha dato esecuzione alla direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che ha modificato e integrato la precedente direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. Il citato decreto legislativo n, 104/2017 è entrato in vigore il 21 luglio 2017;

- numerose disposizioni del decreto legislativo n. 104/2017 appaiono effetto di una cattiva applicazione della direttiva n. 2014/52/UE e in violazione degli obblighi discendenti dalla medesima.

Precisamente:
  • l’articolo 2, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 104/2017 modifica l’art. 5, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e prevede che il progetto da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sia il “progetto di fattibilità” di cui all’articolo 23, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti).                                                                                                                          Come noto, la direttiva n. 2014/52/UE ha fra gli obiettivi il coinvolgimento dell’opinione pubblica e il rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo. Tali obiettivi vengono puntualmente disattesi, perché l’Italia ha determinato un indebolimento della normativa previgente che disponeva la sottoposizione a procedura di V.I.A. del progetto definitivo (articolo 23, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Infatti, il nuovo Codice degli appalti individua, come è consuetudine, tre diversi livelli di progettazione, il progetto di fattibilità equivale al progetto preliminare. Questo significa svolgere la procedura di V.I.A., come già negativamente accaduto per le cosiddette “infrastrutture strategiche” di cui alla legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo), in una fase di definizione progettuale generica e incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con evidenti danni collaterali sociali, ambientali ed economico-finanziari.        L’art. 23, commi 6° e 7°, del decreto legislativo n. 50/2016 così distinguono il progetto di fattibilità dal progetto definitivo:                                                                                                “6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura ,nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.                                                                                                    7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.                                                      Il nuovo Codice degli appalti non contiene alcuna descrizione dettagliata degli elementi necessariamente presenti in un progetto di fattibilità. Per raggiungere gli obiettivi del coinvolgimento dell’opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo la procedura di V.I.A. non può che esser condotta sul progetto definitivo, mentre le sole valutazioni preliminari previste dai nuovi articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 152/2006, come introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017, possono essere effettuate sul progetto di fattibilità. Se la procedura di V.I.A. è condotta sul progetto di fattibilità, il Soggetto proponente è autorizzato a fornire elaborazioni tecniche e realizzative approssimative, sottraendo informazioni essenziali al pubblico e ai privati direttamente interessati dalle ricadute dell’opera sul territorio e impegnando l’amministrazione pubblica alla concessione della fondamentale autorizzazione in campo ambientale (bene comune per eccellenza), ottenuta la quale il Soggetto proponente potrà introdurre le ulteriori modifiche, anche sostanziali, che riterrà opportune, con le conseguenti ricadute ambientali;
  • analoghe considerazioni possono esser fatte riguardo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 104/2017, che modifica l’art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: il Soggetto proponente attualmente produce per lo svolgimento della procedura un mero “studio preliminare ambientale” al posto del vero e proprio progetto preliminare o progetto di fattibilità (art. 23, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016), come previsto dalla previgente normativa. È del tutto evidente come non siano raggiungibili gli obiettivi del coinvolgimento dell’opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni disposti dal Legislatore comunitario;
  • l’articolo 12, comma 2°, del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la Valutazione di Impatto Sanitario per le sole “centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW”, in palese contrasto con gli obiettivi di cui alla direttiva n. 2014/52/UE (art. 3), che impone una valutazione degli effetti del progetto sulla salute della popolazione in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW);
  • l’articolo 18 del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la sostituzione del previgente art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in tema di sanzioni per violazioni varie della disciplina sulla V.I.A. e sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A.                                        Esso viola pesantemente principi e obiettivi della direttiva n. 2014/52/UE in quanto permette “nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni … ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione alla “autorità competente” di “consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività previa la considerazione discrezionale dell’esistenza dei “termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”.            Si tratta del palese svuotamento degli obiettivi della normativa comunitaria che impone, in particolare con l’art. 10 bis della direttiva n.2011/92/UE come integrata dalla direttiva n. 2014/52/UE che testualmente afferma: “Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”, nonché con il successivo art. 11 relativo alle procedure amministrative e giurisdizionali di valutazione della legittimità del procedimento e i conseguenti provvedimenti.
PERTANTO SEGNALA

alle SS.LL., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 (258 della versione consolidata) e 227 del Trattato CE (TFUE), affinché la Commissione Europea e la Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, possano valutare se, in quanto risultante dagli opportuni accertamenti, si ravvisino eventuali violazioni della normativa comunitaria, in particolare riguardo la direttiva n. 2011/92/UE come integrata e modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale.

Si ringrazia per l’attenzione.

Tiziano Cardosi

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