anche su Il Manifesto Sardo (“Inquinare e avvelenare potrà essere più semplice“), n. 189, 1 aprile 2015
Il 2 aprile 2015 entra in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, “Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”. La nuova legge, come da tempo denunciato, rivela un’oscena potenzialità assolutoria dei reati contro l’ambiente, la pubblica amministrazione, gli altri animali, la salute pubblica.
Infatti, il decreto legislativo n. 28/2015 dà attuazione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge n. 67/2014 per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. La pena dell’arresto “è destinata ad essere eliminata dalle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare”.
Non si può dimenticare che in queste categorie (reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni) rientrano, a puro titolo di esempio, reati contro la pubblica amministrazione come l’abuso d’ufficio(art. 323 cod. pen.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.), malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.),frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), tutti delitti tipici delle organizzazioni criminali che puntano acontrollare e gestire a proprio piacere le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Vi ricadono anche reati contro la salute pubblica, come adulterazione e contraffazione di cose in danno alla salute pubblica (art. 441 cod. pen.), per non parlare di quasi tutti i reati ambientali e urbanistici, dalla lottizzazione abusiva (art. 30 L del D.P.R. n. 389/2001 e s.m.i.) alla violazione del vincolo paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), dall’inquinamento delle acque (art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) al traffico illecito di rifiuti (art. 259 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).
Senza storia i reati in danno degli altrianimali come quelli previsti dagli artt. 544bis (uccisione di animali), 544 ter(maltrattamento di animali), 544quinques (divieto di combattimento di animali).
Secondo le intenzioni del Governo Renzi, la nuova causa di non punibilità (nuovo art. 131 bis cod. pen.) per “irrilevanza del fatto“ unita alla “non abitualità del comportamento” consentirà “una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.
In realtà, non c’è nemmeno un risparmio delle risorse, visto che comunque le indagini andranno fatte e il giudizio del G.I.P. ci dovrà pur essere.
In parole povere, se il pubblico ministero non riuscirà a provare la crudeltà della condotta o il rilievo del danno o l’indagato sia un delinquente incallito e la valutazione del G.I.P. propenderà per una scarsa rilevanza del danno causato da un trasgressore considerato non abituale, i reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente, la salute, gli altri animali saranno impuniti.
Le preoccupazioni di Luca Ramacci, magistrato presso la Corte di cassazione e fra i migliori esperti di diritto ambientale, sono evidenti e condivisibili (vds. Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali, Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 30 marzo 2015), così come quelle diStefano Maglia (“Reati ambientali? E depenalizzar m’ è dolce in questo mare?“, Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 24 marzo 2015).
Ne fa il degno paio il disastro ambientale abusivo, contenuto nel disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati.
Difficile vedere nella nuova ipotesi di reato il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen.). Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.
Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.
Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli equivoci interpretativi fossero ridotti al minimo. In questo caso le ambiguità ci sono e rimangono, come ha sottolineato con passione Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchia.
Non ci vuol molto a immaginare un disegno unico, una regìa un po’ squallida.
Associazioni, comitati, cittadini devono informarsi, informare e agire, la magistratura dovrà fare la sua parte per evitare le peggiori conseguenze in danno dell’ambiente e della collettività.
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.
Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
qui il vivace dibattito sul disastro ambientale abusivo sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente:
* G. Amendola, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”, 17 marzo 2015,
* S. Ciafani, E. Fontana, La replica di Legambiente e Libera alle critiche riguardanti l’inserimento dei reati ambientali nel codice penale, 23 marzo 2015,
* S. Palmisano, Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’?, 26 marzo 2015
* G. Amendola, Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, 27 marzo 2015
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