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| Cagliari, Stagno di Capoterra, scarico illecito di rifiuti vari |
Ed ecco un altro aspetto, rimasto finora in secondo piano rispetto a
quelli di più immediata visibilità (es. il disastro ambientale “abusivo”), della nuova
normativa sui delitti ambientali, la
legge 22 maggio 2015, n. 68.
La
scomparsa di numerosi reati contravvenzionali ambientali.
Ne parla un ufficiale di polizia giudiziaria
impegnato sul campo,
Giuseppe Aiello, comandante della Polizia locale di Lioni (AV).
Purtroppo, la nuova
disciplina sui delitti ambientali contiene
poche luci e troppe ombre e, unitamente alla
depenalizzazione strisciante dei reati ambientali, appare far parte di un unico disegno finalizzato a depotenziare la difesa efficace dell’
ambiente e della
salute pubblica mediante
norme penali.
Proprio il contrario di quanto sarebbe necessario.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale
Lexambiente, 2 luglio 2015
L’altra
faccia della Legge n. 68/2015 sugli Ecoreati: il disastro
dell’eliminazione delle contravvenzionali, in materia ambientale almeno
l’80 % dei reati contravvenzionali buttati nella spazzatura. (Giuseppe Aiello)
Premessa.
La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122
del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il
nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro
l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite
sotto forma di delitto, è stata accolta con entusiasmo da tantissimi che
gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le
dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di
esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento
5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da
ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e
autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo ambientale da
Legambiente, al WWF.
Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia
per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati
zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude
all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi
delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora
contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo
ambientale”.
La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18
anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati
contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il
termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate
giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono
sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela
dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali
mediante l’introduzione di nuovi reati delitti. Dispiace dover deluderli
e destare loro ulteriori preoccupazioni con questa mia analisi
ragionata della seconda parte seconda L.68/2015, forse fin ora rimasta
sconosciuta.
In realtà i risultati complessivi di questa manovra nascondono, ad un
occhio più esperto, disastrose conseguenti in ambito alla tutela Penale
riservata in passato dal Codice dell’Ambiente con sfaccettature di
grande superficialità ed imbarazzo mascherando, con quel falso
entusiasmo, quella che è di fatto la più grande manovra di
depenalizzazione dei reati ambientali mai vista sin ad ora nel nostro
Paese.
Purtroppo nessuno ha saputo o voluto spiegare cosa realmente
rappresenti, nel complesso, la nuova Legge e quali conseguenze reali
porterà alla causa ambientale ed innanzitutto nessuno ha svelato l’altra
faccia della medaglia che, se da una parte, introduce effettivamente
nuovi reati ambientali sotto forma di delitti dall’altra intende
eliminare la stragrande parte dei reati contravvenzionali contemplati
nel Codice dell’Ambiente, D.lgs 152/2006, trasformandoli in sanzioni
amministrative con una procedura che definirla fantascientifica è poco.
Direi proprio che è stata tradita l’attesa di chi, da lungo tempo,
aspettava una norma coerente con quanto richiesto dalla Direttiva
dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione
dell’ambiente, sicuramente, dopo tanto tempo, si sarebbe potuto e dovuto
fare di più infatti, soprattutto in termini di semplificazione e di
concretezza operativa, basti pensare che un risalente progetto di legge,
intitolato Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, “Delitti
contro l’ambiente”, e disposizioni sostanziali e processuali contro il
fenomeno criminale dell'”Ecomafia”, risulta trasmesso alle Presidenze
delle Camere il 22 aprile 1998.
L’ Europa, nella su citata direttiva, ha voluto precisare che
“attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o
possono provocare un deterioramento significativo della qualità
dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e
della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni
penali dotate di maggiore dissuasività”, chiedendone l’introduzione nei
sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario
di tutela penale dell’ambiente.
Questo obiettivo sembrava fosse stato raggiunto dalla Legge 68/2015
con l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato
ai delitti contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro
ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività,
impedimento del controllo e omessa bonifica. Purtroppo il legislatore
non si è fermato a questo dando sfogo, nella seconda parte della Legge,
quella peggiorativa o se vogliamo l’altra faccia della medaglia, alla
sua grande fantasiosa e stravolgente mania di complicare le cose fino a
renderle incomprensibili ed inapplicabili (legislazione ambientale in
primis).
Insolitamente con la nuova Legge si è anche operata una sensibile
modifica al D.lgs 152/2006 introducendo nel corpo del codice dell’
Ambiente una ulteriore parte VI bis, che pare nessuno ne aveva mai
parlato o richiestone l’introduzione, in cui si prevede il modo di
eliminare le contravvenzioni, ivi contemplate, con sanzioni
Amministrative affidandone il compito ovvero la bacchetta magica
necessaria per giungere alla metamorfosi, all’Organo di Vigilanza.
Si, proprio così, da oggi Vigili, Carabinieri poliziotti e
quant’altri contemplati nell’art 55 del C.P.P. sono assunti a rango di
paladini dell’ambiente, premiati sul campo e promossi esperti e tecnici
ambientali, tutti senza esclusione alcuna, capaci di graziare anche i
reo confessi della maggior parte delle violazioni ambientali
ammettendoli al pagamento di sanzioni amministrative piuttosto che a
stressanti processi penali, alla faccia degli ecoreati.
Questa non può che essere vera pazzia e dimostrazione che chi
legifera in materia ambientale nel nostro Paese è lontano anni luce
dalla realtà, CHE NON CONOSCE LE PROBLEMATICHE DEI CONTROLLI, e
soprattutto non sa chi sono gli organi di vigilanza.
Passando in rassegna la legge 68/2015 si rileva che essa è composta da tre articoli.
Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1,
contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono
nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro
l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e
nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale,
disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.
Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di
ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima
della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione
delle sanzioni previste.
Tralasciando l’aspetto relativo all’introduzione dei nuovi reati
delitti, come su indicati, ritengo necessario rivolgere l’attenzione
alla disciplina contenuta al comma 9 dell’art. 1 della l. in questione,
con la quale il legislatore ha introdotto in calce al testo del D.lgs.
n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale) una nuova Parte Sesta-bis,
intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e
penali in materia di tutela ambientale”.
La questione su cui si pone l’attenzione e che merita un’attenta
riflessione è passata quasi del tutto inosservata anche se ha fortissime
ripercussioni sul piano tecnico giuridico e quello pratico dei
controlli stravolgendo il normale assetto procedurale della polizia
giudiziaria nei casi di illeciti penali a carattere contravvenzionale
contenuti nel D.lgs 152/2006.
In particolare ad essere stravolto è l’operatività degli organi di
vigilanza, chiamati ad assumere un nuovo ruolo, innaturale rispetto alla
genesi della P.G., con compiti che difficilmente potranno essere svolti
senza creare ulteriori problematiche e il rischio che si infilino
cavilli e sotterfugi capaci di creare zona franca dei soliti criminali
che hanno sempre speculato grazie ad una normativa farraginosa e
permissiva.
Legge
n. 68/2015: l’introduzione della parte VI bis del T.U.A.
(l’eliminazione dei reati contravvenzionali), la monetizzazione degli
illeciti ambientali.
La disciplina di riferimento, contenuta negli articoli 318 bis- 318
octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, come innovato dalla
legge 68/2015, viene a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e
procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere
contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente.
La normativa in esame, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce
al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli
articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata
“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in
materia di tutela ambientale” con l’intendo di operare l’estinzione, in
via amministrativa, delle ipotesi di contravvenzioni di cui al D.lgs. n.
152/2006 e succ. modd. che ricorda la analoga disciplina
dell’adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di
sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del
decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente
richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81].
Non bisogna lasciarsi ingannare dal menzionato titolo, che fa uno
specifico richiamo sia agli illeciti amministrativi sia a quelli penali,
proprio per questo sembrerebbe capire che nella nuova parte VI bis
fosse considerato il duplice aspetto degli illeciti del T.U.A.
Amministrativi e Penali mentre in effetti troviamo trattato solo
l’aspetto relativo ai reati contravvenzionali.
A chiarire la portata del provvedimento è proprio il primo articolo
318-bis che apre la citata Parte Sesta-Bis, che recita “Le disposizioni
della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in
materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,
urbanistiche o paesaggistiche protette”.
Il successivo articolo 318 ter (prescrizione) chiarisce in modo
palese che la manovra legislativa intende introdurre un sistema capace
di eliminare la contravvenzione accertata tra quelle previste nelle
diverse parti del T.U.A . e “che non hanno cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette”.
Il sistema, alla stessa stregua di quello introdotto in materia di
sicurezza sul lavoro, prevede che “l’organo di vigilanza, nell’esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice
di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al
contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente
dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per
la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo
tecnicamente necessario”. Basterebbe già questo per dare un oscar al
nostro legislatore che sembra peccare di troppa stima e considerazione
degli organi di vigilanza che dovrebbero essere così preparati, anche su
aspetti specificatamente tecnici- preventivi, in modo da poter in
primis valutare che l’illecito non abbia di fatto “cagionato danno o
pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,
urbanistiche o paesaggistiche protette” e subito dopo dare prescrizioni
ai trasgressori indicando il tempo entro cui provvedere. A questo punto
si dovrebbero dimenticare, per un momento, tutte le procedure tipiche
della polizia giudiziaria, e concentrarsi sulle nuove metodologie,
perché il nodo centrale della questione si sposta sui nuovi adempimenti,
obbligatori per tutti, essendo previsto che , “Con la prescrizione
l’organo accertatore puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare
situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’
potenzialmente pericolose”.
Si fa notare come nel disposto appena esaminato il termine organo di
vigilanza, utilizzato al comma 1, viene sostituito in l’organo
accertatore, facendo quindi rafforzare l’idea che chi interviene ad
accertare il reato debba poi procedere direttamente, senza possibilità
di delega, ad assicurare gli adempimenti neo introdotti con la L.
68/2015 ( prescrizioni, verifica adempimento) .
Sembrerebbe che il legislatore abbia dimenticato, inoltre, che il
trattamento di favore della nuova disposizione è vietato, come sancito
dall‘ art. 318 bis, nei casi in cui sia stato cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette.
L’art 318 ter continua prevedendo che “ In presenza di specifiche e
documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino
un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo’ essere prorogato per
una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non
superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e’ comunicato
immediatamente al pubblico ministero.”
Fortunatamente non ci si è dimenticati che la polizia giudiziaria, al
cospetto di ogni tipologia di reato, quindi anche per quelli
Ambientali, ha l’obbligo di dare la notizia di reato alla competente
A.G. e proprio per questo, dopo aver previsto i termini della
prescrizione, il comma 4 dell’art 318 ter conferma che “ Resta fermo
l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la
notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo
347 del codice di procedura penale”.
Quindi, dopo aver accertato il reato contravvenzionale e verificato
che non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno
all’ambiente, l’organo di vigilanza, che riveste la qualifica di P.G. e
che ha accertato il reato, deve dare le prescrizioni, stabilire il
tempo entro cui provvedere, far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose e finalmente dare
la comunicazione di reato all’A.G. Fine?
No, assolutamente no, quale fine, forse il bello deve ancora
cominciare, infatti, l’ Art. 318-quater (Verifica dell’adempimento),
prevede che l’organo di vigilanza, “Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter,
deve ulteriormente verificare se la violazione e’ stata eliminata
secondo le modalita’ e nel termine indicati dalla prescrizione”. Nei
casi in cui risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo
accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa,
nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo
accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della
prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della predetta somma.
Quando invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo
accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella stessa prescrizione.
Purtroppo le novità, ovvero le pazzie del nostro legislatore, non
sono ancora finite anzi, assistiamo adesso ad un capovolgimento, mai
visto prima, dei rapporti tra Magistratura e Polizia giudiziaria,
infatti nell’art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute
dall’organo accertatore) si legge che “Se il pubblico ministero prende
notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da
privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’
comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinche’ provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e
318-quater”. Non credo che sia mai capitato prima una cosa del genere ed
è difficile immaginare che un P.M. debba dare avviso obbligatorio alla
P.G. o meglio organo di vigilanza della notizia reato riguardante ad
esempio una discarica abusiva ed aspettare da essa tutti gli adempimenti
sopra descritti.
Logicamente comprendendo le finalità del legislatore che sono quelle
di eliminare la contravvenzione non poteva non esserci l’Art.
318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). Che prevede appunto
la sospensione del procedimento per la contravvenzione dal momento
dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo
335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico
ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater,
commi 2 e 3, del presente decreto (avvenuto adempimento con pagamento
della sanzione amministrativa e/o comunicazione di inadempimento). Al
comma 3 dell’art. 318-sexies è previsto che “La sospensione del
procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce,
inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, ne’ gli atti
urgenti di indagine preliminare, ne’ il sequestro preventivo ai sensi
degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.”
In ultimo, il premio per quei poveretti, pur se hanno violato la
legge con illeciti penali nel campo ambientale, hanno però provveduto ad
adempiere alla prescrizione ed a versare ¼ del massimo dell’ammenda
prevista per la sanzione penale in questione, arriva con l’Art.
318-septies (Estinzione del reato).
Infatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi
fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma
2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione
e’ estinta.
Non è ancora finito siate buoni se potete, infatti il nostro
legislatore lo è stato di fatto perché ha previsto che “L’adempimento in
un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che
comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1,
ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita’ diverse da quelle indicate dall’organo di
vigilanza ( ma come adempimenti diversi, e che prescrizioni sono? ) sono
valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice
penale. In tal caso, la somma da versare e’ ridotta alla meta’ del
massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Fortunatamente l’Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e
transitorie) prevede che Le norme della presente parte non si applicano
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima
parte».
In conclusione, indagando, quindi, le ipotesi di contravvenzioni punite, secondo la distinzione di cui all’art. 17,
cod.pen.,
con l’arresto e/o l’ammenda, ci rendiamo immediatamente conto
dell’ampia portata applicativa del nuovo sistema deflattivo introdotto
dal legislatore che abbraccia sanzioni:
1) in materia di AIA (dall’esercizio di una delle attivita’ di cui
all’Allegato VIII, alla Parte Seconda, D.lgs. n. 152/2006, senza essere
in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la
stessa sia stata sospesa o revocata, alla mancata osservanza di una
prescrizione autorizzato ria, piuttosto che imposta dall’autorità
competente, da parte di soggetto pur in possesso dell’autorizzazione
integrata Ambientale…);
2) in materia di scarichi di acque reflue industriali (dall’apertura o
comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, oppure per prosieguo ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata,
al celebre scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorità competente, etc.);
3) in materia di rifiuti (dall’esercizio di una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e
216, D.lgs. cit., all’abbandono o deposito in modo incontrollato di
rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, commessa da
parte di titolari di imprese ed ai responsabili di enti, etc.);
4) in materia di bonifica di siti contaminati (dal cagionare
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di
rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di
bonifica di cui agli articoli 242 e seguenti, alla mancata effettuazione
della comunicazione di evento in grado di contaminare il suolo di cui
all’art. 242);
5) in materia di emissioni in atmosfera (dall’esercizio di uno
stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero per
proseguo all’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o
revocata, alla sottoposizione di uno stabilimento ad una modifica
sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8,
etc.).
Non so quale è il parere di chi ha avuto la pazienza e la forza di
leggere sin a questo punto ma vi confesso che io nello scrivere sono
rimasto sconvolto da tanta “ciucciaggine”, termine usato dai maestri di
un tempo per definire un soggetto ignorante, chi non conosce, come
dimostra esserlo chi ha previsto questo articolato procedimento in nome
della maggiore tutela penale necessaria per un ambiente più tutelato e
protetto.
E’ proprio vero che chi inquina ed ha soldi non va dal Giudice e non
rischia la condanna, basta che paghi, è questa la monetizzazione dei
reati ambientali, in conseguenza dell’introduzione degli ecoreati.
Pare che ogni volta nel nostro Paese si debba giungere a compromessi
per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto costretti al gioco delle
tre carte ottengo questo in cambio di quest’altro.
Speriamo che il mio pessimismo nella nuova disposizione venga
smentito in atti, e che sia in grado di risolvere le variegate
problematiche ambientali sarà la prima volta che accetterei di buon
grado di perdere e di essere smentito.