Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

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venerdì 23 dicembre 2022

 

 Noi costruiremo un Paese nuovo, dove è possibile anche avere due mogli, anche non pagare le tasse: un Paese di pilu e cemento armato! E se il Ponte non basta, faremo anche il tunnel, perché un buco mette sempre allegria: qualunquemente!”.

Niente da fare.

Il programma politico dell’on. Cetto Laqualunque rappresenta benissimo quanto quotidianamente personaggi e personaggini d’ogni livello combinano in tutto il povero Bel Paese, dalla Lombardia alla Sicilia.

rustico edilizio

Slargare le maglie del condono edilizio, sempre troppo strette per accontentare tutti i beceri interessi, alla faccia delle tragiche sciagure provocate dall’abusivismo edilizio, fregarsene altamente di pianificazione paesaggistica e buon senso per slargare questo o quest’altro intervento edilizio sono fin troppo spesso fra i fili conduttori dell’agire politico.

Alla faccia dell’ambiente, della storia, della cultura e della buona gestione del territorio, alla faccia dei veri interessi pubblici, alla faccia anche delle attrattive turistiche e del connesso contesto economico-sociale.

Sebbene troppo poco spesso, ogni tanto con una sberla giuridica ci pensa la Corte costituzionale a rimettere a posto l’on. Cetto Laqualunque, che, però, non demorde mai.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 19 dicembre 2022

LA CORTE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021.

La legge regionale riapriva – con una norma definita di interpretazione autentica – i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici.

La disciplina è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003).

Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica.

Anche in questo caso, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Roma, 19 dicembre 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.4698224/06.4698438

FONTE ARTICOLO: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/12/23/pilu-e-cemento-armato-se-la-corte-costituzionale-permette/#more-32647

mercoledì 30 novembre 2022

La Corte costituzionale ha tagliato la legge regionale toscana nota come LR "taglia-boschi".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 239 depositata il 29 novembre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000”, nota come legge regionale taglia-boschi (ndr. legge formata da un solo articolo), in quanto lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente (artt. 9 e 117, comma 2°, cost.).

Con la disposizione ora dichiarata illegittima, la Regione Toscana ha preteso di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressochè tutti i tagli boschivi anche nelle aree tutelate con specifico provvedimento di individuazione della zona tutelata con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), in palese spregio della giurisprudenza costituzionale, amministrative e penale costanti.

La Regione Toscana aveva così voluto accogliere le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che vogliono avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestale.


Monteriggioni, Montagnola Senese, Fondo Buio – Fungaia, tagli boschivi abusivi (inverno 2021 – primavera 2022) - Motoseghe spesso e volentieri abusive

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) esprime la sua forte soddisfazione per la pronuncia della Corte costituzionale, così come aveva espresso il proprio plauso per l’impugnativa del Governo Draghi della legge regionale toscana taglia-boschi davanti alla Corte costituzionale (qui il comunicato stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 63 del 24 febbraio 2022).

Infatti, il GrIG, da sempre impegnato con forza nella difesa di boschi, macchie e foreste, aveva inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuovesse ricorso davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 cost.

Ora, finalmente, vi saranno tempi meno difficili per i boschi della Toscana.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

FONTE ARTICOLO E FOTO DI GRIG: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/11/30/la-corte-costituzionale-ha-tagliato-la-legge-regionale-toscana-taglia-boschi/  

PER LEGGERE LA SENTENZA CLICCA QUI: 

https://docs.google.com/document/d/1Vj9jd4VXdB1aglsaoqm0B_vW7c73OquB/edit?usp=sharing&ouid=114340147855697091589&rtpof=true&sd=true


mercoledì 22 giugno 2022

Dal Governo avviso a GIANI per le modifiche alla legge Marson

AGGIORNAMENTO: Il Governo rinuncia a ricorrere alla Corte Costituzionale, purchè si torni in aula per trovare possibili soluzioni.



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Arriva una bella doccia fredda direttamente dal Governo, al presidente della Regione Toscana e al PD che hanno voluto SEMPLIFICARE gli iter di approvazione dei progetti, piani, varianti in tema di urbanistica e Pnrr e Pnc. In pratica è stata tolta la Pocedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e per le conferenze di co-opianificazione, ridotto a 30 giorni eventuali pareri, altrimenti ci sarà il silenzio assenso. E ancora: i progetti eventualmente approvati diventano automaticamente variante agli strumenti urbanistici. 

Non è ancora chiaro su che cosa sarà fatto ricorso.  Sicuramente le care e amate semplificazioni, potrebbero avere le ore contate. La Legge cosidetta Marson (dell'allora Assessore della Regione Toscana con delega all'Urbanistica, Pianificazione del territorio e Paesaggio, Anna Marson), la n. 65/2014, era un fiore all'occhiello per la Toscana e spunto per le altre regioni. Semplificazioni avvenute grazie alla proposta di Legge 92/2021 , contrari CGIL e M5S. 

Articolo integrale su "Il Corriere Fiorentino"


Seguiremo gli sviluppi.

 

sabato 26 febbraio 2022

La legge regionale toscana taglia-boschi finisce davanti alla Corte costituzionale.

nella foto: Sovicille, Fattoria La Cerbaia – Molli, taglio boschivo (dic. 2019 – genn. 2020)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare … la legge della Regione Toscana n. 52 del 28/12/2021 ‘Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000’, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione” (comunicato stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 63 del 24 febbraio 2022).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) esprime la sua forte soddisfazione per l’impugnativa del Governo Draghi della legge regionale toscana taglia-boschi davanti alla Corte costituzionale.

Infatti, il GrIG aveva inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuovesse ricorso davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) avverso le disposizioni contenute nella legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000” (in Bollettino regionale della Regione Toscana n. 108, parte I, del 29 dicembre 2021), nella quale sono state previste disposizioni palesemente eversive delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, Cost.).

bosco e girasoli

Con la disposizione contestata, la Regione Toscana pretende di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressochè tutti i tagli boschivi anche nelle aree tutelate con specifico provvedimento di individuazione della zona tutelata con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), in palese spregio della giurisprudenza costituzionale, amministrative e penale costanti.

La Regione Toscana ha così voluto accogliere le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che vogliono avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestale.

Il GrIG, sulla base della giurisprudenza costituzionale costante, aveva, quindi, chiesto al Governo Draghi di impugnare la legge regionale Toscana n. 52/2021 davanti alla Corte costituzionale in quanto lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.

Ora il Governo Draghi si è rivolto alla Corte costituzionale e sarà proprio il Giudice delle Leggi a occuparsi della legge regionale toscana taglia-boschi.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Pineta del Tombolo (da http://www.fattoriamaremmana.com)

(foto da http://www.fattoriamaremmana.com, H.A., S.D., archivio GrIG)

FONTE: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/02/26/la-legge-regionale-toscana-taglia-boschi-finisce-davanti-alla-corte-costituzionale/#more-29469

martedì 18 gennaio 2022

La legge regionale toscana taglia-boschi vada davanti alla Corte costituzionale.


Maremma, bosco
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuova ricorso davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) avverso le disposizioni contenute nella legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000” (in Bollettino regionale della Regione Toscana n. 108, parte I, del 29 dicembre 2021), nella quale sono state previste disposizioni palesemente eversive delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, Cost.).

Con la disposizione contestata, la Regione Toscana pretende di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressoché tutti i tagli boschivi anche nelle aree tutelate con specifico provvedimento di individuazione della zona tutelata con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), in palese spregio della giurisprudenza costituzionale, amministrative e penale costanti.

Monticiano, fascia spondale del Torrente Farma, taglio boschivo (giugno 2019)

La Regione Toscana ha così voluto accogliere le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che voglio avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestale.

Il GrIG, sulla base della giurisprudenza costituzionale costante, ha, quindi, chiesto al Governo Draghi di impugnare la legge regionale Toscana n. 52/2021 davanti alla Corte Costituzionale in quanto lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

FONTE ARTICOLO: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2022/01/18/la-legge-regionale-toscana-taglia-boschi-vada-davanti-alla-corte-costituzionale/#more-29013

martedì 27 luglio 2021

Il GrIG in difesa della normativa di tutela del paesaggio davanti alla Corte costituzionale.

 FONTEhttps://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/07/27/il-grig-in-difesa-della-normativa-di-tutela-del-paesaggio-davanti-alla-corte-costituzionale/

Lo scorso 21 giugno la Regione autonoma della Sardegna, amministrata dalla Giunta Solinas, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni avverso lo Stato, contestando l’applicazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio.

L’obiettivo è sempre lo stesso, riuscire a metter le mani senza alcun elemento di controllo – cioè di disturbo – sulla gestione del territorio.

rustico edilizio

Autorizzazioni e pianificazione paesaggistica senza che Soprintendenti e Ministeri possano metter becco.

Piani casa e cemento senza freni su coste e aree agricole, senza fastidiosi ricorsi governativi.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato (26 luglio 2021) alla Corte costituzionale una specifica memoria, liberamente valutabile, come la recente normativa sui giudizi davanti alla Corte costituzionale consente, a sostegno della legittimità dell’esercizio delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale paesistica.

Il coinvolgimento in materia del Ministero della cultura è costituzionalmente legittimo e doveroso (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, cost.; decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) oltre che fondamentale per garantire ai massimi livelli la salvaguardia dei valori ambientali, storico-culturali e identitari dell’Isola, al pari che di tutto il Bel Paese.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Pula, litorale e Isolotto di San Macario

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

FONTEhttps://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/07/27/il-grig-in-difesa-della-normativa-di-tutela-del-paesaggio-davanti-alla-corte-costituzionale/

mercoledì 9 giugno 2021

Pancho Pardi: "il cittadino è poco difeso dalla legge ma è protetto e irrobustito dalla prospettiva strategica dell'articolo 9 della Costituzione"

di Francesco "Pancho" Pardi - 09 giugno 2021

Cipressi campagna tra Pienza e San Quirico d'Orcia - sullo sfondo il Monte Amiata

In una pagina di Diario Romano, Vitaliano Brancati tratteggia a brevi tratti un salotto borghese dove una signora, che ha letto la Costituzione, dice che c'è un articolo che suona così: La Repubblica protegge il paesaggio. L'atmosfera induce il lettore a pensare che la signora sia sorpresa. È il marzo 1947, quindi è una rara lettrice di un testo ancora provvisorio. Ma il punto rimane nella redazione definitiva approvata e promulgata nel dicembre di quell'anno, art. 9, comma 2.

Cappella della Madonna di Vitaleta - San Quirico d'Orcia

Poteva allora essere una sorpresa che la Costituzione di occupasse dell'argomento. Ma ancora dopo settantaquattro anni si deve riconoscere la lungimiranza dell'Assemblea Costituente che ha voluto inserire nella legge delle leggi il contesto fisico e culturale che circonda la convivenza civile: che sappia o no, che apprezzi o disdegni, il cittadino ha intorno a sé "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" ed è tenuto a rispettarne la tutela.

L'impegno solenne della Repubblica è rafforzato dalla collocazione: sta tra i 12 articoli che fissano i Principi fondamentali, che precedono la Prima parte (Diritti e doveri dei cittadini) e la Seconda (Ordinamento della Repubblica).

Come molti altri articoli della Costituzione rappresenta una promessa che attende la sua piena attuazione, per il cui compimento tutte le generazioni a venire dovrebbero sentirsi impegnate. Il cammino è stato intralciato fin dall'inizio. Le distruzioni della guerra hanno richiesto un'opera di ricostruzione, che è stata rapida sotto il profilo funzionale ma spesso disastrosa sotto il profilo ambientale e urbanistico. In quasi tutte le città la massa urbana costruita nei secoli fino alla metà del Novecento si è moltiplicata a dismisura in soli pochi decenni. E una parte rilevante del paesaggio si presenta ormai come campagna urbanizzata.

L'articolo 9 della Costituzione, scritto in un tempo in cui le preoccupazioni per la salute pubblica e per la crisi generale dell'ambiente erano appena embrionali al confronto con la situazione attuale, è un sicuro punto d'appoggio per chiunque si consideri impegnato sul tema. La manutenzione dell'ordine idraulico, il diffuso dissesto idrogeologico, il consumo e l'inquinamento del suolo, l'avvelenamento dell'aria, il predominio dell'interesse privato sull'utilità pubblica sia nelle operazioni urbanistiche sia nella dilapidazione del patrimonio naturale (intere montagne smembrate, come le Alpi Apuane!) sono ormai materia di battaglie civili in cui il cittadino è poco difeso dalla legge ma è protetto e irrobustito dalla prospettiva strategica dell'articolo 9. Chi intende dare il suo contributo avrà certo qualche difficoltà ma non sarà mai solo.

Campagna Pienza

Pancho Pardi

E' stato Senatore della Repubblica nel 2008, nelle liste dell’Italia dei Valori.
Nel gennaio 2002, è stato tra i promotori della prima manifestazione italiana per la libertà d’informazione e l’autonomia della giustizia. È tra i fondatori del Laboratorio per la Democrazia, della Carovana per la Costituzione. Nel 2006 ha contribuito alla fondazione di Liberacittadinanza, associazione che ha raccolto l’esperienza dei Girotondi e dei movimenti affini.
Laureato in Filosofia con una tesi in Antropologia culturale, è stato borsista e ricercatore ed è oggi professore associato nella Facoltà di Architettura, dove ha insegnato Geografia urbana e regionale e insegna ora Analisi urbanistica. Ha partecipato attivamente al movimento studentesco del '68 fiorentino e fino al '72 all'attività politica di Potere Operaio. Negli anni '70 e '80 si è dedicato allo studio e alla vita universitaria: il suo interesse scientifico si è rivolto ai processi di trasformazione territoriale e ai temi di tipo ambientale e paesistico.

giovedì 20 maggio 2021

ANCI - Veronica Nicotra: “Soddisfazione sentenza indennizzi eolico. Far prevalere tutela territorio e comunità”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 46, depositata il 25 marzo, riconosce la legittimità della norma inserita nella Legge di Bilancio 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni tra i Comuni e gli operatori del settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l’eolico, per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010. Al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all’entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2019).

“La sentenza fa finalmente chiarezza su di un tema particolarmente sentito, come quello degli indennizzi che le società titolari di impianti eolici devono corrispondere ai Comuni, alcuni dei quali versano in situazioni di bilancio drammatiche a causa dei mancati introiti previsti. A cui si aggiunge il rischio di grave dissesto del territorio, non compensato, come inizialmente pattuito nelle convenzioni in essere, dalla possibilità di nuovi servizi e nuovi investimenti a fronte della concessione di localizzazione degli impianti”, dichiara il Segretario Generale dell’Anci, Veronica Nicotra.

Il riconoscimento della legittimità da parte della Corte Costituzionale dell’articolo 1, comma 953, della legge n. 145/2018, norma fortemente voluta dall’Anci, mette termine non solo ad anni di contenziosi ed incertezze, ma “pone le basi per un prossimo confronto con il Ministero competente per l’aggiornamento delle linee guida del 2010, considerate necessarie dall’Associazione e dai Comuni, anche attraverso l’istituzione di un Tavolo ad hoc, che possa accompagnare al meglio i prossimi interventi sul territorio”.

“L’auspicio – conclude Nicotra – è che in uno scenario di medio e lungo periodo, la tutela del territorio e delle comunità locali prevalga rispetto al fabbisogno energetico nazionale e agli interessi degli operatori. Ciò a fronte dell’opportunità di valutare l’applicazione di modelli differenti di produzione energetica rinnovabile più sostenibili e integrati con i fabbisogni e le identità locali.”

mercoledì 29 maggio 2019

Rifiuti, le competenze tornano alle Province: Toscana bocciata dalla Corte Costituzionale

Firenze, 28 mag. 
La Corte Costituzionale boccia la norma della Toscana che trasferisce in capo alla Regione la competenza su autorizzazioni semplificate e funzioni sanzionatorie sul tema dei rifiuti. 
La Giunta regionale minimizza l'accaduto, mentre il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza. L'obiettivo della Toscana, spiega l'assessore alla Presidenza, Vittorio Bugli, "era di offrire al mondo delle imprese un solo interlocutore, con una modalità organizzativa che la sentenza della Corte ha messo in discussione in quanto, un accordo fra enti, non può superare la legge dello Stato - precisa-. Totale rispetto per questa decisione, dispiace pero' che, nonostante l'accordo, su sollecitazione della Provincia di Grosseto la causa sia stata portata davanti alla Corte". In ogni caso, promette, "l'abrogazione di questa specifica norma non creerà problemi né per le amministrazioni né per la collettività: queste funzioni torneranno ad essere di competenza delle Province e della Città metropolitana".
Ma il capogruppo in Regione dei 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, se la prende con la Giunta: "La gente è stufa di questi teatrini. Occorre serietà e chiarezza- dichiara il pentastellato, in una nota-. In Toscana non abbiamo bisogno di politici di professione, ma di persone che fanno politica con professionalità. Questi sono gli esiti nefasti delle scelte compiute da chi cerca con arroganza di centralizzare il potere". La regione, chiosa ancora, "ha necessità di meno burocrazia, uffici decentrati e chiarezza normativa: altrimenti saremo destinati a una Toscana senza investimenti".
Sempre oggi, l'assemblea toscana approva all'unanimità la proposta di legge sul ricalcolo contributivo dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Il testo, già approvato in commissione la scorsa settimana, recepisce l'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-Regioni. A sollecitarne l'approvazione senza correzioni di sorta è il presidente dell'assemblea, Eugenio Giani: "Questo testo è stato concordato con il presidente della Camera, Roberto Fico - sottolinea- per arrivare a leggi regionali armonizzate e condivise, secondo un onesto lavoro di riscontro tra istituzioni". In caso di mancata approvazione in tempi utili, ricorda il presidente del Consiglio regionale, "la Toscana andrebbe incontro a sanzioni non indifferenti, ovvero al taglio dell'80% dei contributi statali". La norma approvata prevede fra le altre cose l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia che limita il taglio dell'assegno degli ex consiglieri nella misura del 30%. Il via libera alla proposta di legge arriva senza correzioni, malgrado il desiderio iniziale del Movimento 5 Stelle di introdurre tre emendamenti, poi ritirati, sull'età anagrafica, sul limite di cumulo e sulla equiparazione della rivalutazione dell'assegno per i politici a quella prevista per le pensioni dei lavoratori secondo le tabelle Istat-

        Redazione Nove da Firenze

        _____________________________________

        leggi anche 

        LA SENTENZA DELLA CONSULTA

        TOSCANA: GESTIONE AMBIENTALE E DEI RIFIUTI TORNA ALLE PROVINCE. INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE

        DI PAOLO PADOIN -  - CRONACAECONOMIAPOLITICA
        GROSSETO – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale della Toscana 22/2015 sul riordino delle funzioni provinciali, con cui la Regione ha avocato a sé la materia ambientale e gestione dei rifiuti. Lo rende noto la Provincia di Grosseto il cui ricorso al Tar contro la norma ha poi portato al giudizio della Consulta.
        «Si tratta di una grande vittoria che arriva da una battaglia dura, partita proprio da Grosseto – spiega il presidente della provincia di Grosseto Antofrancesco Vivarelli Colonna -. La pronuncia dell”illegittimità da parte della Corte Costituzionale fa cadere il teorema centralista dell’intera riforma delle Province dando nuovamente corpo al principio di sussidiarietà e centralità degli Enti locali. Presto ci riprenderemo le nostre competenze che la legge nazionale ci riconosce ma che la Regione toscana ha voluto sottrarci con una visione accentratrice che ha causato e sta causando danni e riduzione dei servizi al territorio in materia di controllo e salvaguardia dell”ambiente».
        Commentando la decisione della Consulta l’assessore regionale alla presidenza, Vittorio Bugli, ha parlato di sentenza «attesa. La norma regionale, in attuazione della legge Delrio sul riordino delle funzioni provinciali, su sollecitazione ed in accordo con le Province e con la Città metropolitana di Firenze, aveva trasferito alla Regione anche funzioni sanzionatorie amministrative in materia di rifiuti e di autorizzazioni semplificate sempre in materia di rifiuti. L’obiettivo della legge toscana era quello di portare ad unitarietà e funzionalità l’esercizio delle funzioni in materia di rifiuti».
        «Le competenze ambientali tornano alle Province, la gente è stufa di questi teatrini. Occorre serietà e chiarezza», il commento del consigliere regionael m5s Giacomo Giannarelli secondo il quale «in Toscana non abbiamo bisogno di politici di professione, ma di persone che fanno politica con
        professionalità. Questi sono gli esiti nefasti delle scelte compiute da chi cerca con arroganza di centralizzare il potere».
        Paolo Padoin

        PAOLO PADOIN

        già Prefetto di Firenze
        Mail

        giovedì 18 agosto 2016

        La Corte costituzionale ribadisce che qualsiasi disciplina urbanistica è subordinata alla pianificazione paesaggistica.

        Arbus, Fluminimaggiore, Capo Pecora
        Arbus, Fluminimaggiore, Capo Pecora
        Importante sentenza della Corte costituzionale in materia di rapporti fra normativa di tutela del paesaggio e disciplina urbanistica.
        Con la sentenza n. 189 del 20 luglio 2016 il Giudice delle leggi ha deciso riguardo il conflitto di attribuzione ex art. 127 cost. sollevato dallo Stato riguardo la legge regionale Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011, di integrazione e modifica di un complesso di norme regionali portanti il c.d. piano per l’edilizia sardo (leggi regionali n. 19/2011, n. 4/2009, n. 28/1998, n. 22/1984 e altre norme di carattere urbanistico).
        Se è vero, infatti, che è stata dichiarata incostituzionale soltanto la disposizione che prevede il posizionamento “libero” di roulotte e case mobili in strutture turistico-ricettive, si tratta per le restanti parti di una sentenza interpretativa di rigetto, indicando quale sia l’unica interpretazione costituzionalmente legittima delle altre disposizioni regionali impugnate.
        San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009
        San Teodoro, Cala Girgolu, villa sul mare ampliata grazie alla legge regionale n. 4/2009
        E l’interpretazione cogente indicata dalla Corte costituzionale è quella che vede, ancora una volta, le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalere sulle disposizioni regionali urbanistiche.
        La disposizione giudicata costituzionalmente illegittima è l’art. 20 della legge regionale n. 21/2011 che sostituisce il comma 4 bis dell’art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), introdotto dalla legge regionale n. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). L’attuale comma 4bis prevede che “fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento”.
        Tresnuraghes, Corona Niedda e, sullo sfondo, Capo Marrargiu (foto Benthos)
        Tresnuraghes, Corona Niedda e, sullo sfondo, Capo Marrargiu (foto Benthos)
        La Corte costituzionale ha affermato chiaramente che “la disposizione impugnata … nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.  Conseguentemente, “la norma censurata si pone dunque in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio – che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica – e con l’Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 – che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (sentenza n. 235 del 2011)”.
        E’ chiaro e incontrovertibile che la “Corte ha già affermato che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica (sentenza n. 232 del 2008, successivamente richiamata dalle sentenze n. 101 del 2010 e n. 235 del 2011)”.
        Le restanti disposizioni impugnate sono gli artt. artt. 7, comma 1, lettera f, e 18, visto l’art. 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) aveva, nelle more del giudizio, provveduto ad abrogare la legge regionale n. 19 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, fra cui anche l’impugnato art. 23 della legge regionale n. 21/2011. Da ciò la rinuncia all’impugnativa statale, accettata dalla Regione autonoma della Sardegna.
        La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità degli gli artt. artt. 7, comma 1, lettera f, e 18 della legge regionale n. 21/2011, ma ne ha indicato l’unica interpretazione costituzionalmente legittima con una decisione interpretativa di rigetto[1].
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        L’art. 7, comma 1, lettera f, della legge regionale n. 21/2011 ha inserito “il comma 5-ter nell’art. 8 della legge regionale 22 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), legge attuativa del cosiddetto piano casa, prevedendo che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi»”.
        La Corte è estremamente chiara: “l’art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata deve … essere interpretato nel senso che gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”, in quanto “si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile”, mentre la possibilità che “taluni interventi edilizi siano realizzati in deroga ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle «vigenti disposizioni normative regionali»”, non può consentire anche che “possano essere effettuati in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti”, nonché  “all’intiera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale (sentenza n. 134 del 2014)”.
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        L’art. 18 della legge regionale n. 21/2011 ha, a sua volta, inserito “l’art. 5-bis dopo l’art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)”prevedendo “che: «1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale. 2. La Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010»”.          La censura statale si era rivolta al “solo secondo comma della disposizione de qua, il quale violerebbe la disciplina statale concernente l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio … norma di grande riforma economico-sociale, funzionale ad assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale nella delicata fase di tutela preventiva del bene protetto”.
        Anche in questo caso la Corte indica quale debba essere l’interpretazione costituzionalmente corretta, che non vada a intaccare la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s“il comma 2 della disposizione inserita dal censurato art. 18 … deve essere inteso nel senso che la Giunta (regionale, n.d.r.) può prevedere forme di semplificazione ‘diverse’ da quelle previste dalla normativa statale, nel frattempo applicabile anche nella Regione autonoma della Sardegna ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ma non per questo di ‘maggiore semplificazione’, tanto più che è la stessa disposizione regionale a prevedere che esse debbono essere conformi ai principî contenuti nel citato d.P.R. n. 139 del 2010”.    Nessun ulteriore ampliamento, pertanto, delle ipotesi tassative di “interventi minori” contemplati nel procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, normato con il D.P.R. n. 139/2010 e frutto della competenza esclusiva statale in materia.
        Una pronuncia, quella della Corte costituzionale, molto equilibrata e attenta, nel solco della giurisprudenza costante nel ritenere prevalenti i temi della tutela del paesaggio/ambiente sugli aspetti di ordine urbanistico-edilizio attinenti la gestione del territorio.
        dott. Stefano Deliperi