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giovedì 10 giugno 2021

Acqua non sicura: l’Italia rinviata alla Corte di Giustizia dalla Commissione europea

 Fonte articolo «Agenzia DiRE» all’indirizzo «www.dire.it»

Di Alessio Pisanò

La procedura di infrazione si riferisce ad alcune aree del territorio italiano, come la provincia di Viterbo, dove l'acqua potabile presenta livelli di fluoro e arsenico molto sopra i limiti

BRUXELLES – La Commissione europea ha deciso oggi di rinviare l’Italia alla Corte di Giustizia per inadempienza alla Direttiva europea sull’acqua potabile. Lo riferisce una nota stampa dell’organismo.

In particolare, la procedura d’infrazione si riferisce ad alcune aree del territorio italianocome la provincia di Viterbodove l’acqua potabile presenta livelli di fluoro e arsenico molto al di sopra dei parametri minimi previsti dalla direttiva. Stessa situazione nelle cittadine di Bagnoregio, Civitella di Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania.

Il deferimento dello Stato membro alla Corte di Giustizia rappresenta la terza fase della procedura di infrazione. Se l’Italia mostrerà di non essersi adeguata per il tempo disposto dalla Corte alla Direttiva questionata, la Commissione potrebbe chiedere l’applicazione di una sanzione.

FONTE: https://www.dire.it/09-06-2021/642609-acqua-non-sicura-litalia-rinviata-alla-corte-di-giustizia-dalla-commissione-europea/?fbclid=IwAR1DMyJu3Gi4oBjUkBVlJLa6-_1WJiAI9TP1vdkcIFK4wBwb9TQN4tMkEJw

giovedì 12 novembre 2020

Aperta una nuova procedura di infrazione comunitaria contro l’Italia sulla qualità dell’aria.

 

Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo.

Con la lettera di messa in mora n. 2020/2299 (art. 258 TFUEla Direzione generale ENVI (Ambiente) della Commissione europea ha avviato l’ennesima procedura di infrazione avverso l’Italia riguardo la “Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM 2,5”.

L’Italia, purtroppo, spesso non da corretta esecuzione alla normativa comunitaria e internazionale in materia ambientale e, conseguentemente, non sono poche le procedure di infrazione e le condanne da parte della Corte di Giustizia europea e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

Dalla normativa sulla tutela delle acque alla disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti, dalla depurazione dei reflui alla qualità dell’aria, alla normativa per la salvaguardia degli habitat naturali.

Tale pessimo comportamento costa caro.

In origine le sentenze del Giudice comunitario avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.    Da diversi anni non più, possono contenere pesanti conseguenze pecuniarie per lo Stato membro trasgressore.

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata, TFUE): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.

Attualmente sono ben 85 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste 25 riguardano materie ambientali.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario possono risponderne in sede di danno erariale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

da Il Fatto Quotidiano10 novembre 2020

Non c’è due senza tre, Italia sotto procedura Ue anche per l’inquinamento da Pm10. Già in corso quelle su Pm 2,5 e rifiuti radioattivi.

La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Lo sforamento dei limiti fissati dalle regole europee riguardano una trentine di aree del paese. Roma rischia ora nuove sanzioni da parte di Bruxelles. Il ministro Costa: “Dati del 2017 ma problema che purtroppo non è ancora risolto”(Luisiana Gaita)

A una decina di giorni dall’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia per i rifiuti radioattivi e, subito dopo, di quella relativa alle polveri sottili Pm 2,5, arriva una nuova batosta. La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, per il superamento sistematico e continuato, in diverse aree del territorio nazionale, dei valori limite fissati dalla direttiva europea sulla qualità dell’aria per le concentrazioni di particelle Pm10. Secondo la Corte, tra il 2008 e il 2017 l’Italia ha violato il diritto dell’Unione “in maniera sistematica e continuata” e “non ha manifestamente adottato, in tempo utile, misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme Ue sull’inquinamento dell’aria. “La sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di PM10 non ci coglie di sorpresa, visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017, indicano un problema che purtroppo non è ancora risolto” ha commentato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Limiti superate in 30 aree – Le soglie per la concentrazione di Pm10 sono state superate in una trentina di aree: in tutta la Pianura Padana (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto), ma anche in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia. Il primo richiamo della Commissione europea era arrivato a luglio 2014, ma da allora non è stato fatto abbastanza. Ad aprile 2017, la Commissione aveva inviato all’Italia una lettera con un parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione, affinché adottasse azioni idonee per ridurre le emissioni di particolato Pm10. Nel parere motivato si poneva l’accento soprattutto sulla situazione relativa a nove zone: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone della Pianura padana lombarda, Torino e Valle del Sacco (Lazio). A gennaio 2018 la convocazione a Bruxelles insieme a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Si mette male ora, per l’Italia, che già nel 2012 si è vista comminare una sanzione per aver oltrepassato i limiti di Pm10 in 55 zone tra il 2006 e il 2007 e che si rischia la condanna al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie.

Le parole del ministro Costa – “Fin dal mio insediamento, nel 2018 ho messo in campo tutti gli strumenti possibili, in accordo con le Regioni, per affrontare il tema della qualità dell’aria” ha commentato il ministro Costa, secondo cui questa pronuncia dovrebbe rappresentare uno “stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già abbiamo messo in campo, considerando che la stessa Corte nella sentenza riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018, per garantire nel più breve tempo possibile un ambiente più salubre a tutti i cittadini”. L’esponente del governo ha ricordato quanto fatto negli ultimi due anni, dal Torino il Clean Air Dialogue (a giugno 2018) con la Commissione europea, a conclusione del quale è stato istituito un Gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, fino agli accordi con Lazio, Umbria, Toscana e Sicilia (è alla firma quello con la Campania) per affrontare con strumenti operativi e fondi la tematica che investe specifiche aree di queste regioni. “Il decreto legge Clima dello scorso novembre – ha spiegato il ministro – ha poi individuato una serie di misure ad hoc e iniziative, come l’acquisto di scuola bus green, 20 milioni in due anni, o la riforestazione urbana, finanziata con 30 milioni, e il buono mobilità per incentivare una mobilità elettrica e sostenibile nelle grandi città, stanziando a tal fine i proventi delle cosiddette ‘aste verdi’ del Ministero dell’Ambiente”. Sulla base di specifici accordi di programma con le Regioni più colpite dalla problematica, tra cui il Bacino Padano, Lazio, Umbria, Sicilia e Toscana, è stato poi programmato lo stanziamento di un fondo pluriennale per complessivi 800 milioni di euro a partire dal 2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035 per l’abbattimento delle emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto, come previsto dal decreto legge Agosto.

Le altre procedure – Nel frattempo, proprio una settimana fa, è stata aperta una nuova procedura per il superamento dei livelli di polveri sottili PM2,5, ancora una volta nell’area della Pianura Padana e delle regioni del Nord. In primis Lombardia e Veneto. Osservate speciali le città di Milano, Venezia e Padova. Per questo procedimento (avviato anche per la Croazia), il nostro Paese ha due mesi di tempo per rispondere alla messa in mora da parte della Commissione Europea. Passato questo periodo, l’Ue può proseguire con la procedura di infrazione. Il tutto, mentre l’Italia è sotto accusa anche per il biossido di azoto (NO2).

Il fronte dei rifiuti – A fine ottobre, invece, la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti di Italia, Austria e Croazia per non aver adottato un programma nazionale per la gestione dei residui radioattivi, conforme alla direttiva sul tema del 2011. La norma riguarda i residui generati dall’uso di materiali radioattivi per la produzione di energia, a scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare i loro programmi nazionali per la prima volta alla Commissione entro il 23 agosto 2015. L’Italia (e gli altri due Paesi) hanno due mesi per rispondere alla Commissione.

Il monito del commissario Ue – In caso contrario, in mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere anche in questo caso di inviare un parere motivato. In una dettagliata analisi, il commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevicius ha spiegato come l’Italia abbia fatto progressi “significativi” sulle discariche abusive (il numero di quelle non conformi si è ridotto da 200 a 40, ndr), ancora insufficienti sui rifiuti in Campania, nonostante i miglioramenti sulla raccolta differenziata e “troppo lenti” su fogne e depuratori, con la conseguenza che ci sono 900 agglomerati in tutta la Penisola, che non sono a norma con i sistemi di trattamento e scarico delle acque fognarie. Ad oggi, Roma ha versato nelle casse Ue oltre mezzo miliardo (550 milioni di euro). E, proprio in materia di ambiente, il nostro Paese ha il numero più alto di procedure aperte (oltre 20). Tutti casi in cui, dice il commissario, “l’Italia dovrebbe agire più rapidamente, prima che la Corte Ue arrivi a imporre ammende”.

FONTE POST: GRIG https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2020/11/12/aperta-una-nuova-procedura-di-infrazione-comunitaria-contro-litalia-sulla-qualita-dellaria/#more-24700

mercoledì 7 ottobre 2020

Sentenza del TAR Lazio sull'Art. 35 dello sblocca italia.....lo ricordate?? BOCCIATO! 😊

 Dell'art 35 dello SBLOCCA ITALIA, che si soffermava a legiferare sugli inceneritori (presenti e futuri), prima si era espressa la Corte di Giustizia Europea (chiamata in causa proprio dal TAR LAZIO).

Adesso il TAR Lazio ha definitivamente emesso il suo giudizio, che in sintesi:

1- pur dichiarando che niente osta al fatto che nel Decreto attuativo dello Sblocca Italia, di preciso all'art. 35, si definissero gli impianti di incenerimento dei rifiuti (e solo questi impianti nell'ambito della gestione dei rifiuti, non tutti gli altri) come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” (tanto che alcuni, furono anche presidiati dall'esercito per evitare che le persone potessero manifestare pacificamente), purché tale normativa fosse comunque compatibile con le altre disposizioni delle direttiva che prevedono obblighi più specifici in materia di gestione dei rifiuti e senza per questo abdicare al principio di “gerarchia dei rifiuti”.

2- il fatto che il governo decidesse la capacità di trattamento (da ampliare per gli impianti esistenti, ma anche per i nuovi) e le modifiche delle autorizzazioni in essere, cambiando la sigla dell'attività svolta, da Smaltimento a Terra (D10), a recupero Energetico (R1) solo con un articolo........ secondo la tesi della Corte UE, sposata poi dal TAR Lazio, è esplicitamente da considerarsi un atto di PIANIFICAZIONE STATALE inmateria di gestione dei rifiuti. Come tale, deve essere sottoposto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (che ricordiamo si attua su "piani e programmi" e non sui singoli progetti - come le spiegazioni dei ministeri del decreto sblocca italia volevano sottintendere!). Cosa che non fu fatta!

3- La Corte e il TAR del Lazio, ribadiscono anche il fatto che se le motivazioni addotte a sostegno dell'allora "sblocca Italia" e in particolare l'art. 35, erano quelle che si doveva aumentare le capacità di funzionamento dei vari impianti di incenerimento per consentire di arrivare a coprire il fabbisogno di trattamento a livello statale......autorizzava anche a DUBITARE della sufficienza delle VALUTAZIONI precedentemente effettuate ai fini autorizzativi per la messa in funzione degli stessi. Valutazioni come la VIA e l' AIA (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale).

Il TAR si è espresso con SENTENZA N. 10088/2020 REG.PROV.COLL. N. 14990/2016 REG.RIC

ANNULLANDO, di fatto, l'art. 35 nella parte in cui doveva essere sottoposto a VAS (ovvero sulle capacità e le denominazioni/autorizzazioni di tali impianti).


Scarica anche uno dei documenti a sostegno del ricorso, ripresi nelle motivazioni della sentenza, relativo alle osservazioni Marco Caldiroli, presidente Nazionale di Medicina Democratica. A questo LINK https://drive.google.com/file/d/1qC3pdxumXOH65LWYqAZ7qGKWcVPGVMKl/view?usp=sharing 

ALTRI ARTICOLI SU QUESTO TEMA:

Approfondimento sui temi della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 maggio 2019

Rifiuti: Corte di Giustizia Europea ferma inceneritori, anche in Abruzzo


venerdì 17 luglio 2020

La Corte di Giustizia europea rende migliore il futuro della Valle del Mignone.

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza Sez. VI, 16 luglio 2020, causa C-411/19, ha davvero reso migliore il futuro della Valle del Mignone, gravemente resa in pericolo dal progetto di completamento della superstrada Orte – Civitavecchia.

Come si ricorderà, il T.A.R. Lazio, Sez. I, con l’ordinanza n. 908 del 24 gennaio 2019, aveva rimesso alla Corte di Giustizia europea una questione pregiudiziale di fondamentale importanza per la decisione del ricorso inoltrato dalle Associazioni ambientaliste Italia NostraWWFForum AmbientalistaLipuGruppo di Intervento Giuridico onlus e da diversi cittadini residenti (avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAS avverso il provvedimento di compatibilità ambientale conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. relativo al “tracciato verde” dell’ultimo lotto (Monte Romano – S. S. n. 1 “Aurelia”) della superstrada Orte – Civitavecchia (S.S. 675 “Umbro-Laziale” – Completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia), ai sensi dell’art. 183, comma 6°, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163 del 2006.
Recependo pressochè tutte le argomentazioni presentate dai ricorrenti, i giudici, nelle conclusioni della ordinanza, hanno rimesso alla decisione della Corte Europea i dubbi ed i quesiti maturati nel corso di questi ultimi anni sulla legittimità della scelta del “tracciato verde” che prevede il completamento della trasversale, composta da 9 viadotti1 galleria e2 svincoli, nell’area integra della Valle del Fiume Mignone. per il completamento della S.S. n. 675 Civitavecchia – Orte.
Ricordiamo infatti che il “tracciato Verde”, che attraversa la ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” (ambito di progetto comunitario LIFE) e dista tra i 100 metri e 1 chilometro dal SIC IT60I0035 “Fiume Mignone – Basso Corso”, siti della Natura 2000, il principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, entrambi siti della Rete Natura 2000, istituita a livello europeo per la conservazione della biodiversità.
E la Corte di Giustizia europea si è espressa accogliendo la tesi dei soggetti ricorrenti, difesi dall’avv.to Noemi Tsuno dello Studio legale Viglione, nonchè più favorevole alle ragioni della salvaguardia ambientale, fissando i seguenti principi a cui deve attenersi il T.A.R. Lazio nel giudizio principale:
1) l’art. 6 della direttiva n. 92/42/CEE (c.d. direttiva Habitat), sebbene consenta allo Stato membro (in questo caso l’Italia) di intervenire anche in una zona speciale di conservazione (Z.S.C.) per motivi imperativi di interesse pubblico, nonostante l’assenza di mitigazione ambientale e pareri negativi delle Autorità competenti, tuttavia deve propendere per la “soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata”;  
2) se il piano o il progetto sia stato valutato negativamente (art. 6, paragrafo 3, della direttiva n. 92/42/CEE) in merito all’incidenza su una Z.S.C., ma lo Stato membro intenda comunque realizzarlo (art. 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE) per ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, dovrebbero essere previste misure di compensazione ambientale;
3) la direttiva n. 92/43/CEE prevede che il soggetto proponente il piano o il progetto predisponga lo studio di incidenza ambientale, tuttavia non è consentito allo stesso soggetto proponente di scegliere autonomamente quali misure adottare per la realizzazione del piano o del progetto, qualora sia stato oggetto di conclusioni negative del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).  Il piano o il progetto modificato dovrà esser sottoposto a nuovo procedimento di V.Inc.A.;

4) la direttiva n. 92/43/CEE prevede che sia lo Stato membro a designare un’autorità preposta alla valutazione dell’incidenza ambientale di piani o progetti su una Z.S.C., tuttavia, dopo il giudizio, non è consentito che una qualsiasi altra autorità “prosegua o completi tale valutazione”.
Il Giudice europeo ha, quindi, delineato il quadro entro cui si muoverà il giudizio del T.A.R. Lazio, che, comunque, aveva già dato una sua linea di valutazione.
Infatti, nell’ordinanza di rimessione n. 908 del 2019, sottolineava come l’ANAS non abbia mai dimostrato che il tracciato non avrà incidenze negative sul sito, non avendo nemmeno completato lo studio di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), come peraltro richiesto dal Ministero dell’Ambiente. Queste le ragioni avevano portato prima il Ministero dell’Ambiente a emettere ben due pareri negativi e poi il T.A.R. del Lazio a recepire la tesi dei ricorrenti sulle ragioni dell’illegittimità del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della delibera CIPE, seguita al primo provvedimento.
Il Collegio aveva confermato l’ammissibilità e la piena legittimità dei ricorrenti (sia le Associazioni che i singoli residenti) ad impugnare il provvedimento della Presidenza del Consiglio, cosa che era stata contestata dai legali delle controparti.      Il T.A.R. Lazio aveva anche rimarcato il consolidato principio che la tutela ambientale non può essere sacrificata rispetto all’interesse economico evidenziando come “…la normativa e la giurisprudenza eurounitaria individuano il bene ambientale come primario” e che “…la scelta e la delimitazione di una zona a protezione speciale non può tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico… relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.
Il T.A.R. Lazio aveva anche posto un quesito interpretativo di grande rilievo:  aveva, infatti, chiaramente posto il dubbio sulla legittimità che una decisione di un vertice politico di una Nazione (come la Presidenza del Consiglio dei Ministri) possa sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia ambientale (Ministero dell’Ambiente) anche in palese presenza di danno ambientale non mitigabile.
La Corte di Giustizia in proposito si è espressa negativamente, con i conseguenti effetti sulla giurisprudenza futura.
Dalla Valle del Mignone e dalla perseveranza e dal coraggio dei cittadini, dei Comitati e delle Associazioni sta  prendendo quindi corpo una battaglia ben più grande e di validità complessiva per tutta l’Unione Europea, in barba ai tanti soloni che su questo tema hanno speso parole superficiali e disinformate in spregio a qualsiasi forma di rispetto dell’ambiente, del territorio e dei residenti stessi.
Gruppo   d’Intervento Giuridico onlus
FONTE GRIG