Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

giovedì 2 gennaio 2020

Il vincolo ambientale sul bosco è permanente.

Pronuncia di particolare interessa quella recentemente emessa dal T.A.R. Puglia riguardo la natura e l’ampiezza della tutela paesaggistico-ambientale riferibile ai boschi.
La sentenza T.A.R. Puglia, LE, Sez. I, 4 novembre 2019, n. 1683 ha corroborato la giurisprudenza amministrativa secondo cui “l’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell’area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all’esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l’intervento dell’Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell’estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico” (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 6921, sul piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia – P.P.T.R.).
Ne consegue che il vincolo paesaggistico-ambientale riferito ai boschi non può che essere permanente, riferito oggettivamente alla qualità intrinseca dell’area tutelata, mentre il ruolo del Legislatore e della Pubblica Amministrazione preposta alla gestione del vincolo in sede di individuazione delle aree tutelate è, di fatto, ricognitivo.
Un indirizzo chiaro per la pianificazione territoriale e per la quotidiana attività amministrativa.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 12 dicembre 2019
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1683 del 4 novembre 2019
Beni Ambientali. Bosco e vincolo paesaggistico non soggetto a decadenza.

L’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell’area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all’esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l’intervento dell’Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell’estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico.



N. 01683/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2015, proposto da
Fin-Service & Immobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti, Leonilde Francesconi, Vittorio Triggiani, Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
della Deliberazione della Giunta Regionale del 16.02.2015 n. 176, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 con la quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia ed il Piano in parola nella parte in cui sottopone a vincolo l’area di proprietà dei Ricorrenti, nonché di ogni altro atto connesso e presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia e Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 ottobre 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafa delibera con cui i terreni proprietà ricorrente sono stati interessati dai seguenti vincoli: ulteriori contesti paesaggistici –Area di rispetto dei boschi.
A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.1 42, D.LGS.42/04. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L.N.241/90. VIOLAZIONE ART.2, L.R.20/09. VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE. ECCESSO DI POTERE (ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, CARENZA ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.134, 142 E 143, D.LGS.42/04. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3, L.241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.2, L.R.20/09. ECCESSO DI POTERE (ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, CARENZA ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2 D.LGS.227/2001.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del TAR adito, per essere competente ex art. 47 c.p.a. il TAR Puglia, sede di Bari. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 9.10.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di incompetenza della Sezione Staccata del TAR Puglia, dedotta dalla Regione ai sensi dell’art. 47 c.p.a. Invero, per pacifica giurisprudenza del Presidente del TAR Puglia, Bari (per tutte: ord. n.293/2015), l’eccezione è infondata quante volte le censure dedotte nel ricorso, ove fondate, comporterebbero la caducazione dell’impugnato Piano Paesaggistico Territoriale solo nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente, circoscritto a suoli ricadenti nella circoscrizione della Sezione di Lecce.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente si duole della perimetrazione della sua area quale “Ulteriori contesti paesaggistici- Aree di rispetto dei boschi,”. È dunque evidente che le relative censure, ove accolte, comporterebbero l’annullamento del PPTR nei soli limiti dell’interesse del ricorrente, oggettivamente circoscritto ai suoli di sua pertinenza, situati in agro di Lecce, e pertanto all’interno della circoscrizione di questa Sede Staccata.
3.Il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
3.1. Nel merito, parte ricorrente contesta il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, nonché il difetto di collaborazione, non avendo la Regione motivato in ordine al rigetto delle osservazioni da essi proposte successivamente all’adozione del Piano.
Le censure sono infondate.
Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “si devono qualificare in termini di mero apporto collaborativo le osservazioni presentate dai privati al progetto di strumento urbanistico, per inferirne l’insussistenza di un obbligo di puntuale e analitica motivazione per il rigetto di esse, essendo sufficiente che le stesse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi pubblici sottesi alle scelte di pianificazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2094 del 2015); – le osservazioni dei privati, in materia di pianificazione urbanistica, non costituiscono rimedi giuridici bensì un apporto collaborativo (degli stessi privati) alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali, e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base della formazione dello strumento urbanistico” (C.d.S, IV, 26.10.2018, n. 6094).
Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto dalla relazione illustrativa al Piano, dalla quale si inferiscono le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento della sua adozione, e le motivazioni di non accoglimento delle ragioni dei ricorrenti.
A ciò aggiungasi che, in concreto, l’Amministrazione regionale ha fornito puntuale risposta in merito alle osservazioni del ricorrente, ha ritenuto di non accogliere tale osservazione, ritenendo che «… i boschi individuati dal PPTR rientrano nella nozione giuridica, si richiama, infatti, la definizione di bosco di cui il PPTR art. 58, comma 1 “Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001, e delimitati nella tavola 6.2.1.”. L’art. 2, comma 6, specifica che “… si considerano boschi i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo …” per cui anche le formazioni artificiali (provenienti da rimboschimenti) di Pinus sono da assimilare a boschi. Si ricorda che i boschi sono aree tutelate per legge aio sensi dell’art. 142, D. lgs. n. 42/2004, la problematica relativa alla destinazione urbanistica non è oggetto di esame nel presente procedimento. Si ricorda infatti che i piani urbanistici comunali in virtù di quanto disposto dall’art. 145, commi 3, 4, 5 devono adeguarsi/conformarsi al PPTR, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 delle NTA in quanto applicabile. Ulteriori specifici aspetti saranno oggetto di valutazione nelle singole procedure autorizzative. Si ricorda che se territorio costruito l’interesse dell’osservante è fatto salvo dal piano”.
Da tanto discende l’assenza dei vizi lamentati.
3.2.Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’inclusione dei terreni di sua proprietà dei ricorrenti in “UCP – Area di rispetto dei boschi”, in quanto «la possibilità di perimetrare “aree di rispetto dei boschi” è strettamente connessa alla presenza del bene paesaggistico “bosco”: per cui in assenza di “boschi” ex art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/04 e n. 227/01 non possono certo esistere (e dunque essere perimetrate) le relative “aree di rispetto”».
Sul punto, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 58 NTA del PPTR per boschi si intendono: “… i territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco … come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6, del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 227”.
A sua volta, l’art. 2 co. 6 d. lgs. n. 227/01 definisce come bosco “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”.
Dispone altresì tale previsione normativa che sono assimilati ai boschi: “le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate”.
Infine, ai sensi dell’art. 59 n. 4 NTA del PPTR, l’area di rispetto dei boschi “consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:
a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 ettaro…;
b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari”.
3.3.Così definita la normativa di riferimento, e venendo ora al caso in esame, quanto al dato dimensionale, deve rilevarsi che, come evidenziato efficacemente dalla difesa regionale, il suolo di proprietà ricorrente fa parte del più ampio compendio sottoposto a vincolo boschivo, comprendente anche una porzione di territorio amplissima, come risulta dalle ortofoto prodotte dalla Regione.
Orbene, alla luce delle emergenze processuali, reputa il Collegio la sussistenza di tutti gli elementi normativamente richiesti ai fini della qualificazione dell’area de qua quale area boscata atteso che le previsioni del PPTR, con una funzione principalmente ricognitiva, hanno rilevato l’esistenza in loco dei vincoli paesaggistici rivenienti dalla presenza di aree boscate; in particolare, come risulta dalle cartografie prodotte dalla difesa regionale, l’area boscata individuata nelle cartografie del PPTR, , consente di rilevare la diffusa presenza in loco non solo di alberi, ma anche di formazioni arbustive –– che, unitamente ai primi, concorrono senz’altro a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di
riferimento per la configurazione di un “bosco”.
Quanto al dato dimensionale, non risulta neppure dimostrato che il contesto in cui si inserisce il suolo di proprietà ricorrente non sia sottoposto a vincolo boschivo.
In ogni caso, come ricordato dal Consiglio di Stato di recente (sent.6921/2018) “L’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell’area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all’esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l’intervento dell’Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell’estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico”.
Da tanto deriva l’irrilevanza della trasformazione dell’area.
In ogni caso le affermazioni di parte ricorrente sono rimaste mere affermazioni di principio in assenza di qualsivoglia elemento probatorio atto a dimostrare le circostanze rilevate.
Infine, quanto alla rilevata la deroga dei c.d. “Territori costruiti” di cui all’art. 1.03, comma 5, del PUTT/P, in disparte la genericità e astrattezza(in assenza di dati probatori)della censura, la circostanza risulta del tutto irrilevante incidendo semmai sulle richieste autorizzazioni edilizie e paesaggistiche e non già sulla pianificazione regionale de qua, del tutto sovraordinata.
4.In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve pertanto essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui ragioni di carattere equitativo) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Referendario

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Patrizia MoroAntonio Pasca

IL SEGRETARIO
depositata in Segreteria il 4 novembre 2019

Nessun commento:

Posta un commento