Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

martedì 30 novembre 2010

Ato Toscana Centro & AER spa e srl !


Vivere in Valdisieve ha formulato dei quesiti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ( AVCP). Quella che vi presentiamo è la lettera che abbiamo spedito il 2 luglio 2010 di cui aspettiamo eventuali risposte:

Oggetto: Formulazione di quesiti inerenti la Gestione del Servizio di Igiene  
                Ambientale nei  comuni  della Val di Sieve, in particolare:
  • La costituzione e i compiti di Ato Toscana Centro;    
  • l’individuazione, con provvedimento motivato […], dei concessionari non cessati ai sensi dell’art. 113, comma 15 bis, del D. Lgs 267/2000, e, conseguentemente, i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Straordinario, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.b), della LR. 61/07;
  • la costituzione di “nuove” società, in contrasto con l’obiettivo generale teso a unificare il servizio, a diminuire i soggetti e a minimizzare i costi della gestione dei rifiuti (più volte citato e sottoscritto da Enti e Amministratori,  nei vari protocolli di intesa, accordi, convenzioni, patti e delibere, realizzati in questi anni in funzione del ridimensionamento degli ATO).
PREMESSA

La Gestione del Servizio di Igiene Ambientale nei comuni della Valdisieve ha un iter storico che si rileva determinante ai fini della formulazione dei quesiti, che seguono.
Pertanto se ne ricordano i dati salienti:

>  Nella Conferenza dei sindaci dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, Londa e S.Godenzo, tenutasi il giorno 29/10/98 (pag. 14), gli stessi Sindaci sottoscrissero un documento che prevedeva la trasformazione del CSTA (Consorzio per i  Servizi di Tutela Ambientale) in Società per Azioni.
>    Il 26/03/99 gli stessi sindaci specificarono ulteriormente tale intesa. Con Delibera di Consiglio Comunale di Pontassieve ( Ente capofila) n. 49 del 28/04/99 fu stabilito, ai sensi dell’art. 17 comma 51 della Legge n. 127/1997, che i Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Dicomano, Londa e S.Godenzo trasformavano il Consorzio di igiene ambientale di Pontassieve (CSTA),  in società per azioni denominata “AER SPA”, quale Società a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell’art. 22 terzo comma, lettera e)-( si veda ora art. 112 e 113 del D. Lgs 267/2000) della Legge 142/1990 ( abrogata dall’art. 274 del TUEL approvato con D. Lgs 267 18/08/2000).
>   Nella suddetta trasformazione, ai sensi dell’art. 17, comma 56 della Legge 127/97 non furono previste imposizioni fiscali dirette e indirette, statali, regionali, e non si rilevano conseguentemente oneri da porre a carico dei Bilanci comunali.
>   La stessa AER SPA ricevette il patrimonio di CSTA e l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, inizialmente in via temporanea “alle condizioni del Contratto di servizio stipulato con il Consorzio per i Servizi della Tutela Ambientale (CSTA) in data 02/04/99 rep. 11489”.
>   Il 12 Settembre 2000, AER SPA pubblica  un Bando di Gara titolato : “BANDO DI SELEZIONE PER LA SCELTA DI UNO O PIU’ SOCI PRIVATI DI MINORANZA  DELLA SOCIETA’ AER SPA”.
>   Nel Bando di Gara, sopraccitato, al punto 9, c’è scritto che viene messo a disposizione dei soggetti concorrenti un “contratto di servizioin essere con i 6 Comuni”.

[◦ Nota: Al riguardo, secondo il nostro parere, assume particolare rilievo la normativa dettata dall’art. 35 della L. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) che ha riformato l’art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), prevedendo esplicitamente, al comma 11, che il contratto di servizio sia allegato al bando di gara nei casi di affidamento di servizi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. Tale obbligo normativo determina, per il caso specifico, addirittura una sostanziale “predeterminazione dei contenuti contrattuali”. L’approccio descritto dà luogo ad una forte rigidità dell’impianto contrattuale. Infatti:
-♦   l’Amministrazione predetermina il contenuto contrattuale, che deve necessariamente assumere una sostanziale completezza al fine di non eludere la prescrizione normativa;                           
-♦   il concorrente aderisce di fatto alla proposta dell’Amministrazione e potrà, con l’offerta, integrarla esclusivamente con contenuti tecnici ed economici. Ciò in quanto ogni variazione al regime della normativa contrattuale proposto determinerebbe una modificazione del contratto di servizio presupposto al bando, che saranno integrati esclusivamente con i risultati tecnico-economici della gara.]

Tutto ciò premesso  
Chiediamo 

1)- Se la prassi suindicata, realizzando una sorta di “privatizzazione indiretta” di rilevanti settori d’intervento pubblico ( definiti per legge “di rilevanza economica”),  non configuri un sostanziale “aggiramento” della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
2)- Se la trasformazione del Consorzio CSTA, con il conferimento della proprietà delle reti e degli impianti  ad un' unica Società per Azioni, titolare anche dell’attività di gestione e di erogazione del servizio, non sia decisamente in contrasto con il nuovo assetto del servizio pubblico locale basato sulla separazione tra proprietà degli impianti e gestione del servizio.
3)- Nel caso che i nostri quesiti abbiano fondamento, non si tratterebbe di una Impresa monopolista che sarebbe in situazione anticoncorrenziale?
4)-  Se l’individuazione del partner privato doveva avvenire prima della costituzione di AER spa, o comunque contestualmente alla costituzione della società cui affidare il servizio. Se così fosse, non potrebbe essere desumibile una violazione dei principi comunitari derivanti dai trattati in tema di parità di trattamento e di tutela della concorrenza? E nello stesso tempo la gara effettuata può essere considerata ad evidenza pubblica?
-4a- In altri termini, poiché la società risultava costituita con il soggetto che poi sarebbe stato selezionato, sarebbe stato necessario che la relativa procedura di selezione fosse avvenuta antecedentemente alla costituzione della società ed al conseguente affidamento del servizio?
-4b- Nel caso in cui la procedura di selezione non sia stata effettivamente rispettata, la società non è soggetta alla decadenza prevista alla data del 31 dicembre 2006, come disposto dal comma 15-bis dell'art. 113 del testo n.267/2000, così come modificato dall'art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.e i.?
-4c- In altre parole  in funzione di quanto fino ad ora citato ed in relazione agli esiti dei quesiti posti, l’Azienda AER SPA può essere annoverata fra i soggetti che non risultano cessati, ai sensi dell’art. 113, comma 15 bis, del D. Lgs 267/2000, e quindi legittimati alla realizzazione degli interventi previsti nel “Piano straordinario” ( approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4/08/2008) relativo ad Ato Toscana Centro ( ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett.b, LR 61/07 )?
-4d- La società AER spa al momento della scelta del socio privato, aveva le caratteristiche richieste per legge per acquisire la proprietà dell’impianto di Incenerimento denominato “ I Cipressi”?
5)- Si chiede se, al momento della gara per la scelta del partner privato, il contratto di servizio doveva essere quello in essere, cioè quello stipulato tra le amministrazioni dei 6 comuni e il Consorzio (CSTA), oppure se doveva essere uno nuovo ( tra l’altro quello “in essere” era stato fatto “in via sperimentale” con una durata triennale, scadenza 2001).
6)- Se può il contenuto del Bando di gara in oggetto, essere considerato “Bando di gara ad evidenza pubblica” secondo la normativa attuale.

INOLTRE 
Premesso che:

→  Ai sensi della LR. N. 61 del 22 novembre 2007, la Regione Toscana costituisce le nuove 3 Comunità di Ambito: Costa, Centro e Sud.
- Il 30/10/2008 si costituisce ufficialmente Ato Toscana Centro (ATC).
- La nuova Comunità di Ambito, ai sensi dell’art. 24 della stessa legge, risulta essere il soggetto competente a compiere tutte le attività necessarie all’affidamento del servizio ed ha il compito di verificare i requisiti dei concessionari non cessati e i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Straordinario dei rifiuti.
- Il compito di verifica è ribadito dalla stessa DGRT n. 630/2008 (al punto 4) che dà mandato ad ATC  di individuare, con provvedimento motivato ,  i concessionari non cessati ai sensi dell’art. 113, comma 15 bis, del D. Lgs 267/2000, e, conseguentemente, i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Straordinario ( ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b, LR. 61/07).

→ ATO TOSCANA CENTRO (ATC) ritiene di aver ottemperato all’obbligo di individuare i concessionari non cessati con “provvedimento motivato”, con la Delibera di Assemblea  n. 2 del 19 dicembre 2008,
◦ Nota: A nostro parere ATC individua i concessionari  senza  però “citarele motivazioni richieste attinenti al rispetto dell’art. 113 comma 15bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.e i. ( e anche senza verificare se la gara compiuta da AER SPA nel 2000 fosse gara ad evidenza pubblica e/o se avesse le caratteristiche per far rientrare AER spa tra i soggetti non decaduti). Infatti ATC non fa altro che prendere atto, facendole proprie, le Delibere degli Ato precedenti:
-Delibere di ATO 6,  n. 2 del 23/04/08 e n. 7 del 16/07/08
-Delibera di ATO  5,  n. 4 del 29/04/08
-Delibera di ATO 10,  n. 6 del 05/05/08

 Ciò premesso, chiediamo

7)-  alla luce di quanto sopra, la Delibera di “presa d’atto”, n. 2 del 19 dicembre 2008 di ATO Toscana Centro, può essere considerata un “Provvedimento amministrativo motivato”?

*****
Infine, premesso che:

►  Il giorno 25/11/2008 il Consiglio Comunale di Pontassieve con Delibera n. 119 approva  delle modifiche allo Statuto di AER SPA, in particolare l’art. 4) “Durata della Società”, con la motivazione:
“per permettere ad AER SPA di richiedere il finanziamento per l’ampliamento <dell’Impianto dei Cipressi>, infatti, è necessaria una durata più lunga di quella indicata precedentemente in Statuto.”( ndr. nota integrale dal testo della Delibera).
Il nuovo art. 4 -Durata-
Così recita: “Il termine di durata della Società è fissato al 31/12/2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.”
► Il 5 Marzo del 2009 il Consiglio di Amministrazione di AER SPA approva lo Statuto di una nuova Società denominata “AER IMPIANTI SRL”.
►  Il 16 Marzo dello stesso 2009 si riunisce l’Assemblea degli azionisti di AER SPA che ha come tema il percorso da seguire per la vendita delle quote ad AER IMPIANTI SRL.
► Il 25 Marzo del 2009 il Presidente della Società AER SPA costituisce detta AER IMPIANTI SRL con Capitale Sociale di 20.000 €.
Successivamente il 98% del Capitale sociale viene venduto agli stessi soci componenti AER SPA nelle stesse proporzioni di quote che gli stessi hanno in AER SPA.
Il Presidente socio fondatore di Aer Impianti srl, si riserva il 2% delle quote della costituenda società.
►  Sempre nel marzo 2009, Aer Spa” ha effettuato la scissione del ramo aziendale relativo alla parte impiantistica costituendo la società Aer impianti srl.  Aer Impianti ha  acquisito la nuda proprietà dell’attuale impianto di incenerimento, la titolarità dell’AIA rilasciata per l’ampliamento dell’impianto di termovalorizzazione (ndr. decaduta, insieme alla VIA, per sentenza del TAR), e ha ceduto l’usufrutto dei terreni e dell’attuale impianto ad AER SPA che continua a gestire l’impianto (fonte: Dichiarazione  Ambientale AER spa 2009-pag.7)
► Il 21 Aprile 2009 il Consiglio Comunale di Pontassieve approva la Delibera n.42, avente come oggetto:
“ADESIONE AD AER IMPIANTI SRL- Approvazione Statuto ed acquisto quote della Società”.
Nota: Poniamo l’attenzione sul fatto che la Delibera in oggetto chiede al Cosiglio Comunale l’adesione e l’approvazione dello Statuto di AER Impianti Srl che è già stata costituita dall’Assemblea dei soci di AER SPA e non la precedente discussione e deliberazione consiliare ( prevista nell’art. 42 del D. Lgs 267/2000 ), sull’opportunità o meno di costituire AER Impianti Srl (appunto decisa dai Soci di Aer spa!!).

In base a quanto premesso,

chiediamo se le procedure eseguite siano regolari e legittime,

in particolare:

8)-  Richiamando gli artt. di legge 113 comma 15bis del D. Lgs 267/2000, art. 26 comma 1, 2, 3 L.R. Toscana 61/07 e la normativa attinente,
era possibile che AER SPA potesse aumentare per un lunghissimo tempo la durata della Società, passando dal 2030 al 2050, ancora prima di aver ottenuto il provvedimento motivato illustrato nella DGRT n. 630 del 4/08/08, che doveva essere emesso dall’Autorità d’Ambito Ato Toscana Centro? Provvedimento che, -se risulta valido- Ato Toscana Centro ha emesso nel Dicembre del 2008, cioè in data successiva alla modifica dello Statuto di AER SPA sulla durata della Società.
9)-   In merito all’art. 1, comma 2, della Legge Reg. 25/98 ( così come modificata dalla L.R. 61/07), che recita:
 “La Regione definisce indirizzi affinchè gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione…”:
con l’accorpamento in soli tre Ambiti dei 10 ATO preesistenti e il percorso per giungere ad un’unica Azienda gestore del servizio integrato dei rifiuti, che si pone l’obiettivo di una ottimizzazione e razionalizzazione del servizio e un risparmio sulle spese delle Pubbliche Amministrazioni; la scissione di AER SPA in una ulteriore Società e ulteriore CDA, può considerarsi conforme  allo spirito della stessa LR 25/98 e della LR 61/07?
10)-  In merito a questo punto chiediamo se la citata Delibera n. 42 del Consiglio Comunale, possa essere ritenuta valida alla luce di quanto previsto dal comma 1, dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che recita:
Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  a)    Statuti dell’Ente e delle Aziende esternalizzate;
  b)   Convenzioni fra Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative”.
Questo stesso quesito sulla validità della delibera n. 42 del Consiglio Comunale dio Pontassieve, vale per tutte le delibere  dei Consigli Comunali di tutti i Comuni partecipanti ad AER SPA, approvate successivamente alla costituzione di AER IMPIANTI SR e aventi per oggetto l’adesione ad Aer Impianti srl.
11)-   L’operazione di costituire una nuova società ( la Aer Impianti srl) da parte di Aer spa, quando quest’ultima risultava già all’interno di Ato Toscana Centro, può assumere le caratteristiche di un “tentativo” per aggirare quanto stabilito dall’art. 202, comma 4, del D. Lgs 152/2006 (e s.m. e i.), e cioè per fa si che venga a costituirsi una nuova società -AER Impianti Srl-  prima di “dover” conferire in comodato impianti e altre dotazioni patrimoniali al nuovo gestore unico ( individuato tramite gara da ATC, come stabilito dall’art. 202, comma 1 del D.Lgs. 152/2006)?
12)Questa operazione, che di fatto toglie ad AER SPA la proprietà dell’inceneritore, non va a modificare così anche gli obiettivi, i presupposti e le caratteristiche della stessa AER spa all’interno di ATO Toscana Centro?
13)-    La società Aer Impianti Srl, al momento della scissione del ramo aziendale riferito all’impianto ( ex- art. 35 della Legge n. 448/2001), aveva (ed ha) le caratteristiche richieste dall’art. 113, comma 13, del D. Lgs. N. 267/2000 ( e smi)?


Augurandoci di essere stati abbastanza chiari data la natura complessa delle questioni, e dandoVi fin d’ora la nostra disponibilità per fornirVi ulteriori informazioni, rimaniamo in attesa di Vostre comunicazioni a riguardo.

Con osservanza.

Firenze, 2 luglio 2010                

Il Presidente dell’Associazione “Vivere in Valdisieve"                                        

Roberta Vigna

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