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EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

lunedì 3 giugno 2013

Inceneritore Selvapiana: Interrogazione del Gruppo Consiliare INSIEME PER RUFINA


Pubblichiamo l'interrogazione fatta dal gruppo consiliare INSIEME PER RUFINA al Sindaco di Rufina, sulla triste storia di quello che viene definito ampliamento dell'attuale inceneritore (attuale chiuso da quasi 3 anni ........ per "manutenzione straordinaria": E' PROPRIO IL CASO DI CHIAMARLA  STRAORDINARIA, PIU' LUNGA  DI COSì  E  QUANTOMAI  INUTILE, visto che non ci sono manutenzioni funzionali in corso!).









Al Sindaco del Comune di Rufina


Sig. Mauro Pinzani




Al Presidente del Consiglio Comunale


di Rufina Sig.ra Tiziana Baglioni


                                                        


INTERROGAZIONE




CONSIDERANDO CHE




Nello scorso Dicembre l’ATO Toscana
Centro ha approvato il nuovo piano economico finanziario per la realizzazione
dell’impianto di incenerimento  “I Cipressi” situato in località Selvapiana
Rufina (FI). Tale piano ha raddoppiato i costi dell’opera passando dai previsti
42.000.000,00 a quota € 88.143.586,04 (di
cui € 9.487.020,00 di IVA) . Il Comune di Rufina ha preso
parte a tale assemblea rappresentato dalla figura del Sindaco o suo delegato
che assieme ai rappresentanti degli altri comuni coinvolti ha approvato il suddetto
piano economico finanziario.




RILEVANDO CHE




Il sistema di raccolta rifiuti, in
questo Comune come in gran parte degli altri Comuni facenti parte di AER, negli
ultimi anni è mutato profondamente con l’avvento del porta a porta e della
raccolta differenziata.


 Nei nostri territori la raccolta differenziata
registra valori medi superiori 60%. In particolare, secondo dati AER dei primi
mesi del 2013, Londa differenzia il 70,59% – Rufina 67,43% - Pontassieve 70,28%
- San Godenzo 56,23% - Pelago 45,59%. Secondo i dati AER riferiti al III°
trimestre 2012 Reggello differenzia il 47,90% - Figline V.no 48,96% – Rignano
S.no 48,94% - Incisa V.no 84,09% – Dicomano 48,03%.




CONSIDERANDO CHE




L’impianto “I Cipressi” è
attualmente dimensionato per lo smaltimento di 68.000 tonnellate di rifiuto
trattato meccanicamente codici CER autorizzati della famiglia 19 . Cifra di
rifiuto  che, alla luce della raccolta
differenziata virtuosamente svolta dai cittadini, non viene prodotta nei Comuni
facenti parte di AER ma si ferma a circa 8.000,00 tonnellate annue di rifiuto
indifferenziato , che non può essere inserito nell’impianto i Cipressi, in
quanto facente parte dei codici CER 20 .


Pertanto, allo stato attuale,
l’impianto di Selvapiana risulta totalmente inutilizzabile per il conferimento
dei rifiuti indifferenziati dei comuni facenti parte di AER, almeno che non sia
fatto un ulteriore investimento per trattare meccanicamente tali rifiuti ,
stabilizzarli , e farli diventare rifiuto pretrattato codice 19 .


Occorre sottolineare che l’impianto
come oggi dimensionato fa riferimento a stime di rifiuti prodotti prima
dell’entrata a regime del sistema di raccolta differenziata.


 Un impianto di incenerimento sovradimensionato
rispetto al rifiuto effettivamente smaltito non riesce tecnicamente a
raggiungere i benefici della “valorizzazione” lasciando il territorio
unicamente vittima dei danni provocati dalla combustione dei materiali.


Vogliamo precisare che in questa
interrogazione viene usata volutamente la parola inceneritore in quanto
l’impianto come da delibera provinciale verrà autorizzato come D10, pertanto
come inceneritore a terra e non come impianto di recupero sia di materia che di
energia con codice R1 .








RITENENDO INOLTRE CHE




- la mole dell’impianto “I Cipressi”
abbia un notevole impatto visivo nonché un alto impianto ambientale che
preoccupa le attività economiche locali, agricole e agrituristiche.


- Inoltre l’impianto, che sarà
dimensionato per bruciare 68.000 tonnellate annue quando il territorio non
produce rifiuto per l’impianto di incenerimento di Selvapiana , almeno che non
vengano fatti ulteriori investimenti per pretrattare il rifiuto indifferenziato
, si inserisce in un contesto ambientale di notevole strategicità, andando a
interferire con politiche di valorizzazione dell’ambiente come il progetto
“Foreste Modello” e la presenza del “Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi”.


- 
Inoltre Il contesto territoriale è di grande pregio ambientale e
conosciuto nel mondo per la produzione di vini; in particolare dai vigneti
dell’area si produce il “Chianti Rufina” e molti sono i nomi eccellenti tra cui
la tenuta di Nipozzano dei Marchesi Frescobaldi, la fattoria di Selvapiana in
sponda sinistra della Sieve,
la Fattoria di Grignano, Spalletti, F.lli
Grati; Basciano, Travignoli, Cerreto Libri, numerose le case vinicole e le
cantine.


- 
Il consorzio del Chianti Rufina comprende circa
850
ettari
, con 20 produttori e immette sul mercato circa dai 2,5 milioni ai 3
milioni di bottiglie l’anno.


- Il   paesaggio è dominato dalle colline coperte
di olivi, vigneti e boschi.


- Le campagne sono intensamente
abitate da secoli e ricche di testimonianze storiche: chiese, castelli, ville
signorili, case contadine.


- L'agricoltura produce vino e olio
di oliva di alta qualità, e altre specialità della tradizione toscana:
formaggi, salumi, frutta, miele, legumi, ecc.


- Tali produzioni potranno risentire
in maniera significativa ed in senso negativo delle attività di incenerimento e
con esse tutte le attività connesse.


- E’doveroso, infine, ricordare come
l’attività terziaria sia una parte molto importante nel contesto economico
della valle: numerosissimi sono gli agriturismi e bed&breakfast  che risentirebbero negativamente della
realizzazione dell’impianto.




RILEVANDO INOLTRE




Che
il tutto è gestito con il meccanismo delle società partecipate, entrando in
conflitto con l’art 13 Decreto Legge 223/2006, come convertito in legge 248 del
4 agosto 2006, che recita:


 “ Norme per la
riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza
.”


1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel
territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per
la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei
servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
, nonchè, nei casi consentiti dalla
legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre
società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono
l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società o enti.








2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.




3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A
tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le
attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una
separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai
sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma .




4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli
. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3,
i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma
in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.




Tale norma:


a)     
fissa
il divieto alle società partecipate dal pubblico di svolgere attività di
mercato


b)     
prevede
che   possono svolgere attività solo ed
esclusivamente per i soci pubblici;


c)     
 stabilisce anche che queste società non
possono avere partecipazioni in altre società.




Inoltre, il decreto
legge 78 del 31/05/2010 come convertito 
in Legge 122/2010, all’ art. 14 comma recita:


32.  …… i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni
mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le
disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già
costituite: 

 


a)  abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in
utile negli ultimi tre esercizi; 


b)  non abbiano subìto, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;


c)  non abbiano subìto, nei precedenti esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato
dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.




Come si vede, è previsto il divieto per i comuni sotto i 30.000 abitanti di avere
partecipazioni in società, a meno che non siano “comuni  virtuosi”, col bilancio in utile  negli ultimi tre esercizi, imponendo la
liquidazione entro il 31 dic. 2012 per le partecipate esistenti.




INTERROGA IL SINDACO




Per conoscere i motivi per i quali il Comune ha
espresso il proprio parere favorevole al suddetto piano,  esplicitando 
su quali aspetti il medesimo risulta essere sostenibile economicamente,
ambientalmente  e in termini sanitari.




Chiediamo
inoltre
che vengano esplicitate le valutazioni positive espresse dal Comune di
Rufina sulla sostenibilità economica delle tariffe di accesso all’impianto.




Inoltre
si chiede
quanto questa amministrazione ritiene compatibile l’attività
di AER S.p.a. e AER impianti s.r.l. con
la L. 233/2006 e la L. 122/2010.








Si
richiede
di riferire sui presenti quesiti nel prossimo Consiglio Comunale  sia in forma orale che scritta






  RingraziandoVi
per
la Vs disponibilità

 



Cordiali
saluti 






Rufina, 3
giugno 2013






                               
I Consiglieri di INSIEME PER RUFINA


f.to Carlo Fossi


Antonio Polverini


Roberto Boninsegni

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 Link Versione originale: https://docs.google.com/file/d/1BQ0ybEXr2L9q19Kalu4KJS_DBPHDii-Cv_nrMR4sR8TWx3tMW44vJhpTFopn/edit?usp=sharing

Un altro comunicato stampa: 



COMUNICATO
STAMPA liste civiche d'opposizione del Valdarno - valdisieve dei
comuni di Londa-San Godenzo-Rufina-Pelago-Reggello-Incisa

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