L’abbiamo detto, messo nero su bianco e ribadito mille volte: in area agricola si possono realizzare interventi connessi all’attività agricola e non altro.
Infatti, nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tuttiCass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369;Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.
Vi sono varie normative regionali che lo affermano esplicitamente, anche se spesso, curiosamente, non vengono osservate, come quella sarda.
E’ pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) e, dopo l’emanazione delle linee guida nazionali per l’autorizzazione diimpianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010), le Regioni devono provvedere all’individuazione di “aree idonee” e “aree non idonee” per l’ubicazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 novembre 2012, n. 1439), tuttavia, secondo l’art. 13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i. (introdotto dall’art. 12 della legge regionale Sardegna n. 21/2011), l’art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994 , n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l’edificazione nelle zone agricole), nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse, non attività di produzione energetica di tipo industriale – come quella in progetto – slegata da attività agricole in esercizio nel sito.
La Regione autonoma della Sardegnabeneficia di competenza primaria in materia urbanistica (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge cost. n. 3/1948 e s.m.i.).
Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell’area.
E’ quanto prevede analogamente l’art. 55 della legge regionale Lazio n. 38/1999, che afferma esplicitamente: “la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse”.
La recentissima sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333 ne ha confermato la legittimità, riconoscendo la correttezza del Comune di Campagnano di Roma nell’aver negato la possibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola in quanto slegato dalla connessione con un’azienda agricola. Nessun rapporto di strumentalità e, quindi, nessuna possibilità di realizzazione.
Un buon passo in avanti per una migliore difesa delle aree agricole da fenomeni puramente speculativi.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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dalla Rivista telematica di diritto ambientaleLexambiente, 23 febbraio 2015
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 333, del 29 gennaio 2015
Urbanistica. Legittimità diniego di permesso di costruire un impianto fotovoltaico in area agricola.
Urbanistica. Legittimità diniego di permesso di costruire un impianto fotovoltaico in area agricola.
Il manufatto del quale si tratta non consiste, infatti, solo nell’impianto fotovoltaico, ma in un’opera edilizia vera e propria, essendo recintato da un muretto in calcestruzzo e dalla relativa palificazione, per un’altezza di due metri e mezzo. La nuova edificazione in zona agricola è consentita solo se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole, secondo quanto dispone l’art. 55 della l.r. n. 38 del 1999. Ne deriva, che la non contestata natura di nuova edificazione appartenente all’impianto de quo, anche in considerazione della recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica sconta la verifica della conformità alle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune e, quindi, la strumentalità dell’opera alla coltivazione del fondo, predicata dalla norma appena citata. E tale strumentalità non è dato riscontrate nell’impianto di cui trattasi, proprio perché nel terreno interessato non esistono manufatti agricoli e, d’altra parte, non viene raggiunta l’unità minima aziendale alla quale è subordinato il rilascio del permesso in zona agricola. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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