Di: Salvatore Settis
Signor Presidente della Repubblica, in un
suo recentissimo intervento, ha scritto che «dobbiamo chiederci… perché
spesso, nei decenni che ci sono alle spalle, siamo venuti meno al
precetto dell’articolo 9, che con lungimiranza il costituente aveva
inserito tra i principi fondamentali della Carta».
Ebbene, oggi siamo a chiederle di voler accertare se le Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche approvate dal Senato della Repubblica lo scorso 4 agosto, e ora sottoposte alla Sua firma, non contengano indicazioni che palesemente vengono meno proprio al precetto di quel lungimirante articolo 9 (” La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).
Ci riferiamo in particolare a due punti.
Il primo è quello che inserisce stabilmente nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto “silenzio assenso” tra amministrazioni pubbliche (articolo 2, comma 1, lettere g e n; art. 3, comma 2). Questo principio non è applicabile all’ambito dei beni culturali e del paesaggio, e infatti la legge 241/90 espressamente escludeva che il silenzio-assenso potesse applicarsi «agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico»: lo stesso concetto è stato poi ribadito più volte, dalla legge 537 del 1993 alla legge 80 del 2005. Questa esclusione deriva proprio dalla presenza dell’articolo 9 nella Costituzione, e dalla interpretazione che la Corte Costituzionale ne ha dato in numerose sentenze, a cominciare dalla nr. 151 del 1986: «La primarietà del valore estetico- culturale», sancita dalla Costituzione, non può in nessun caso essere «subordinata ad altri valori, ivi compresi quelli economici», e anzi dev’essere essa stessa «capace di influire profondamente sull’ordine economico-sociale». Se il valore estetico-culturale del patrimonio e la sua centralità nell’ordine degli interessi nazionali vanno intesi come «primari e assoluti» di fronte a qualsiasi tornaconto privato, l’eventuale silenzio di un pubblico ufficio non può mai e poi mai valere come assenso; semmai, qualsiasi temporanea alterazione della naturale gerarchia dev’essere il frutto di un’accurata meditazione e di un’esplicita formulazione, e non di un casuale silenzio.
Il secondo è quanto dispone la lettera “e” del comma 1 dell’articolo 8, che prevede la «confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato… individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate… attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi».
Ora, nel caso delle soprintendenze questa confluenza in uffici diretti dal rappresentante dell’esecutivo sostituisce una discrezionalità tecnica con una amministrativa, e si configura come la messa sotto tutela governativa di un ufficio che deve invece rimanere del tutto autonomo. Questa svolta contraddice fatalmente la lunga storia italiana della tutela pubblica. L’articolo 2 della legge 386 del 22 giugno 1907 disponeva che: «I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria (…) coadiuvano le sopraintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l’osservanza della legge che regola tale tutela». Anche prima della Costituzione, dunque, la specificità tecnico-scientifica delle Soprintendenze era riconosciuta, e i prefetti dovevano non dirigere i Soprintendenti, ma semmai coadiuvare il loro lavoro di tutela. Nemmeno le leggi fasciste del 1939 osarono negare questo principio, che fu poi consacrato, al massimo livello possibile, tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica.
Signor Presidente, siamo certi che la palese incostituzionalità di queste due disposizioni sarà accertata dalla Corte Costituzionale: ma le chiediamo se non sia saggio evitare al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione lo scempio che potrebbe avvenire in attesa di un tale pronunciamento.
Con osservanza,
Ebbene, oggi siamo a chiederle di voler accertare se le Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche approvate dal Senato della Repubblica lo scorso 4 agosto, e ora sottoposte alla Sua firma, non contengano indicazioni che palesemente vengono meno proprio al precetto di quel lungimirante articolo 9 (” La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).
Ci riferiamo in particolare a due punti.
Il primo è quello che inserisce stabilmente nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto “silenzio assenso” tra amministrazioni pubbliche (articolo 2, comma 1, lettere g e n; art. 3, comma 2). Questo principio non è applicabile all’ambito dei beni culturali e del paesaggio, e infatti la legge 241/90 espressamente escludeva che il silenzio-assenso potesse applicarsi «agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico»: lo stesso concetto è stato poi ribadito più volte, dalla legge 537 del 1993 alla legge 80 del 2005. Questa esclusione deriva proprio dalla presenza dell’articolo 9 nella Costituzione, e dalla interpretazione che la Corte Costituzionale ne ha dato in numerose sentenze, a cominciare dalla nr. 151 del 1986: «La primarietà del valore estetico- culturale», sancita dalla Costituzione, non può in nessun caso essere «subordinata ad altri valori, ivi compresi quelli economici», e anzi dev’essere essa stessa «capace di influire profondamente sull’ordine economico-sociale». Se il valore estetico-culturale del patrimonio e la sua centralità nell’ordine degli interessi nazionali vanno intesi come «primari e assoluti» di fronte a qualsiasi tornaconto privato, l’eventuale silenzio di un pubblico ufficio non può mai e poi mai valere come assenso; semmai, qualsiasi temporanea alterazione della naturale gerarchia dev’essere il frutto di un’accurata meditazione e di un’esplicita formulazione, e non di un casuale silenzio.
Il secondo è quanto dispone la lettera “e” del comma 1 dell’articolo 8, che prevede la «confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato… individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate… attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi».
Ora, nel caso delle soprintendenze questa confluenza in uffici diretti dal rappresentante dell’esecutivo sostituisce una discrezionalità tecnica con una amministrativa, e si configura come la messa sotto tutela governativa di un ufficio che deve invece rimanere del tutto autonomo. Questa svolta contraddice fatalmente la lunga storia italiana della tutela pubblica. L’articolo 2 della legge 386 del 22 giugno 1907 disponeva che: «I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria (…) coadiuvano le sopraintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l’osservanza della legge che regola tale tutela». Anche prima della Costituzione, dunque, la specificità tecnico-scientifica delle Soprintendenze era riconosciuta, e i prefetti dovevano non dirigere i Soprintendenti, ma semmai coadiuvare il loro lavoro di tutela. Nemmeno le leggi fasciste del 1939 osarono negare questo principio, che fu poi consacrato, al massimo livello possibile, tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica.
Signor Presidente, siamo certi che la palese incostituzionalità di queste due disposizioni sarà accertata dalla Corte Costituzionale: ma le chiediamo se non sia saggio evitare al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione lo scempio che potrebbe avvenire in attesa di un tale pronunciamento.
Con osservanza,
Gaetano Azzariti, Professore ordinario di diritto costituzionale
Lorenza Carlassare, Professore emerito di diritto costituzionale
Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale
Paolo Maddalena, già Vice Presidente della Corte Costituzionale
Guido Neppi Modona, già Giudice della Corte Costituzionale
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale
Salvatore Settis, già Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali
Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale
Lorenza Carlassare, Professore emerito di diritto costituzionale
Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale
Paolo Maddalena, già Vice Presidente della Corte Costituzionale
Guido Neppi Modona, già Giudice della Corte Costituzionale
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale
Salvatore Settis, già Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali
Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale
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