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EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

martedì 15 novembre 2016

La procedura di VAS è intimamente connessa alla pianificazione.

Interessante pronuncia del T.A.R. Piemonte in relazione alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
I Giudici amministrativi piemontesi, con la sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 settembre 2016, n. 1165, han ritenuto che la V.A.S. non sia un procedimento o sub-procedimento autonomo, ma una fase endo-procedimentale della procedura di pianificazione a cui è intimamente connessa.
Da ciò discende che le eventuali censure possano esser dedotte in via giurisdizionale al momento della conclusione del processo di pianificazione.
Non necessariamente, poi, l’autorità competente in tema di V.A.S. dev’essere distinta dall’amministrazione pubblica titolare del procedimento di pianificazione.
Indirizzi giurisprudenziali che si ritiene andranno a suscitare dibattiti e confronti.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 3 novembre 2016
TAR Piemonte Sez. II n. 1165 del 26 settembre 2016
Ambiente in genere. Valutazione ambientale strategica.
L’art. 11 del d.lgs. n. 152 del 2006 costruisce la valutazione ambientale strategica non già come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endo-procedimentale di essa, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima, il cui contenuto ben può essere censurato per la prima volta in sede di impugnativa dell’atto di definitiva approvazione dello strumento urbanistico. L’autorità competente alla valutazione ambientale strategica (ovvero al preliminare screening) non deve necessariamente essere individuata in un’amministrazione distinta da quella avente qualità di autorità procedente. Se dalle definizioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità sono sempre amministrazioni pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico si statuisce in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate.

SCARICA LA SENTENZA N. 01165/2016 REG.PROV.COLL.
SUL RICORSO N. 00909/2014 REG.RIC.

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