L’inquinamento della “Terra dei Fuochi” ora
all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo
Strasburgo, 7 marzo 2019 – Con la
comunicazione del caso Di Caprio e altri
c. Italia e altri tre ricorsi del
5 febbraio 2019[1] la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha informato il Governo italiano della
presentazione di quattro ricorsi proposti da trentaquattro ricorrenti, persone
fisiche o associazioni, che lamentano gravi violazioni dei loro diritti
fondamentali a causa dell’inquinamento esistente in un vasto territorio in
Campania, meglio conosciuto come “Terra
dei Fuochi”, dove lo sversamento, la combustione, l’interramento di rifiuti
pericolosi e la gestione di discariche illegali, a partire quantomeno dalla
fine degli anni ’80, ha colpito gravemente la salute dei loro abitanti.
Tra i trentaquattro ricorrenti
indicati nel caso Di Caprio e altri c.
Italia e altri tre ricorsi quindici
di questi (si vedano i numeri da 5 a 19 della lista allegata alla
comunicazione) sono seguiti dall’avv. Antonella Mascia del foro di Verona e
Strasburgo, dall’avv. Valentina Centonze del foro di Nola, dall’avv. Armando
Corsini del foro di Santa Maria Capua a Vetere e dall’avv. Ambrogio Vallo del
foro di Napoli Nord. Di questi ricorrenti cinque sono associazioni costituitesi
nel territorio per agire a tutela dei propri associati.
Peraltro risulta che tra il 2013
e il 2014 diverse migliaia di persone si siano rivolte alla Corte europea dei
diritti dell’uomo e che nel corso della trattazione dei ricorsi presentati,
molti di questi siano stati dichiarati irricevibili a seguito delle decisioni
adottate nel 2015 e nel 2016 (Di Tella e
altri c. Italia, decisione del 22 ottobre 2015[2]
per incompatibilità ratione materiae,
Rinaldi e Cannova c. Italia,
decisione del 22 ottobre 2015[3]
e Danese e altri c. Italia, decisione
del 13 settembre 2016[4],
entrambe per ricorsi abusivi).
Attualmente circa 4.000
ricorrenti, oltre a quelli indicati nei quattro ricorsi appena comunicati, sono
in attesa che la Corte europea dei diritti dell’uomo si pronunci sui loro
ricorsi.
Il caso Di Caprio e altri c. Italia e tre altri ricorsi permetterà alla
Corte europea dei diritti dell’uomo di esaminare le allegazioni presentate.
In particolare, invocando gli
articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti quali persone fisiche hanno
lamentato che le autorità hanno avuto conoscenza dell’esistenza del rischio
reale e immediato per la loro vita o per quella dei loro congiunti deceduti conseguenti
allo sversamento dei rifiuti in discariche non autorizzate, all’interramento e alla
combustione illegale dei rifiuti speciali pericolosi e che non hanno adottato
le misure che avrebbero potuto ragionevolmente ovviare a questo rischio. Hanno
lamentano inoltre che non esiste un quadro normativo in grado di permettere
alle autorità di perseguire in modo effettivo i responsabili dell’inquinamento.
Invocando gli articoli 8 e 10
della Convenzione, i ricorrenti quali persone fisiche hanno denunciato anche
che le autorità non hanno dato alcuna informazione sui rischi alla salute
derivanti dall’inquinamento dei terreni.
Invocando gli articoli 2 e 8
della Convenzione, le associazioni ricorrenti si sono lamentate che le autorità
hanno avuto conoscenza dell’esistenza di un rischio reale e immediato per la
vita dei loro associati legato allo sversamento in discariche non autorizzate,
all’interramento e alla combustione illegale dei rifiuti speciali pericolosi e
che, nonostante ciò, non hanno adottato le misure che avrebbero potuto
ragionevolmente evitare tale rischio. Si sono lamentate anche che non esiste un
quadro normativo in grado di permettere alle autorità di perseguire in modo
effettivo i responsabili dell’inquinamento.
Invocando l’articolo 8 della
Convenzione, le associazioni ricorrenti hanno denunciato anche che le autorità
non hanno dato alcuna informazione sui rischi alla salute derivanti
dall’inquinamento dei terreni.
Infine, invocando l’articolo 13
della Convenzione, tutti i ricorrenti si sono lamentati della mancanza di
rimedi accessibili ed effettivi in grado di eccepire le violazioni degli
articoli precitati.
La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha indicato che il fenomeno della “Terra dei Fuochi” interessa 2.965.000 abitanti, pari al 52% della
popolazione campana, evidenziando che il Parlamento italiano ha preso atto del
vasto inquinamento a partire dalle dichiarazioni di un pentito avvenute nel
1997, sottoposte queste a segreto di Stato fino al 2013.
Successivamente sono state
adottate una serie di misure legislative volte all’individuazione dei Comuni
colpiti dall’inquinamento, operazione avvenuta tuttavia su base presuntiva, e
inoltre si è provveduto al monitoraggio dello stato di salute degli abitanti
attraverso l’istituzione del registro tumori, avvenuta tuttavia solo a partire
dal 2012.
La Corte europea dei diritti dell’uomo
ha esaminato i lavori di sette commissioni d’inchiesta parlamentari svoltesi
tra il 1995 e il 2018 e i vari gli studi condotti sull’impatto sanitario. Ha
inoltre richiamato il diritto dell’Unione europea rilevante e le sentenze della
Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ha poi richiamato il quadro legislativo
italiano esistente in tema di trattamento dei rifiuti, la legislazione emanata
per contrastare il fenomeno c.d. della “Terra
dei Fuochi” e quella prevista per la bonifica delle zone contaminate. Ha
esaminato infine la legislazione penale prevista per contrastare i delitti
ambientali.
Con la comunicazione dei quattro
ricorsi si apre ora la fase contraddittoria dove le parti dovranno rispondere
ad una serie di quesiti specifici proposti dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. In particolare il Governo è stato chiamato per primo a indicare,
entro il 20 giugno 2019:
-
se le autorità sapevano o avrebbero dovuto
sapere che vi era un rischio reale ed immediato per la vita e la salute dei
ricorrenti e, in caso affermativo, in quale momento e in base a quali elementi
le autorità hanno o avrebbero dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un tale
rischio;
-
se le autorità hanno fatto tutto quello che si
poteva ragionevolmente attendere da loro, anche in considerazione degli
obblighi nascenti dal diritto dell’Unione europea e dalle sentenze della Corte
di Giustizia dell’Unione europea al fine di prevenire tale rischio e rispettare
gli obblighi positivi nascenti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione;
-
se vi è stata violazione del diritto dei
ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare e del loro
domicilio, oltre che al loro diritto alla salute ai sensi dell’articolo 8 § 1
della Convenzione, ovvero, in altri termini, se lo Stato ha esercitato il suo
dovere di vigilanza e ha adottato le misure adeguate per proteggere i diritti
dei ricorrenti;
-
Riguardo al ricorrente Mario Cannavacciuolo, in
considerazione della protezione procedurale del diritto alla vita e alla
salute, se il procedimento penale ha soddisfatto le esigenze nascenti dagli
articoli 2 e 8 della Convenzione;
- Se il Governo ha rispettato il suo obbligo
positivo nascente dagli articoli 8 e 10 della Convenzione e riguardanti in
particolare le ricerche da effettuare per determinare l’esistenza di un nesso
tra l’inquinamento e i rischi per la salute e le informazioni da fornire ai
ricorrenti quanto ai rischi corsi.
La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha inoltre sollecitato il Governo italiano a fornire dettagliate
informazioni che riguardano:
- le misure adottate per individuare le zone
inquinate;
- la verifica dello stato d’inquinamento
dell’aria, del suolo e dell’acqua e l’esame dell’impatto sulla salute;
-
l’informazione fornita alla popolazione dei
rischi legati all’inquinamento.
Dovrà poi fornire i dati
riguardanti la mappatura dei terreni, le azioni di prevenzione adottate, la
messa in sicurezza dei siti contaminati, l’istituzione del registro delle aree
interessate da abbandono e rogo di rifiuti, i procedimenti penali in corso.
Dovrà indicare infine quali sono
state le misure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione europea e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione
europea.
Infine, la Corte europea dei
diritti dell’uomo tratterà i quattro ricorsi comunicati in via prioritaria
indicando che essi presentano le caratteristiche perché si possa adottare la
procedura di sentenza pilota, dato che risulta sussistere un problema sistemico
o strutturale a livello nazionale.
Avv. Antonella Mascia Avv. Valentina Centonze
Avv. Ambrogio Vallo Avv. Armando Corsini
[1]
La comunicazione del caso Di Caprio e
altri c. Italia e altri tre ricorsi del
5 febbraio 2019 è consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191781
[2]
La decisione del 22 ottobre 2015 Di Tella
e altri c. Italia è consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158797
[3]
La decisione del 22 ottobre 2015 Rinaldi
e Cannova c. Italia è consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158799
[4]
La decisione del 13 settembre 2016 Danese
e altri c. Italia è consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167321
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