Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

martedì 1 dicembre 2020

Chi deve effettuare la bonifica e il ripristino ambientale.

 Rilevante pronuncia del Consiglio di Stato in materia di obblighi di bonifica e di ripristino ambientale di aree contaminate da rifiuti.

La sentenza  Cons. Stato, Sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294 ha effettuato, in buona sostanza, una ragionata ricognizione degli obblighi di bonifica ambientale e di ripristino delle aree contaminate contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (artt. 244, 245, 253 del Codice dell’ambiente) in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, ormai codificato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e ripreso nell’art. 3 ter decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.   Costituisce attuazione anche della direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale:

– gli interventi di messa in sicurezza, bonifica ambientale e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sul piano  oggettivo, l’inquinamento ambientale;

– qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi necessari sono adottati dall’amministrazione pubblica competente;

– le spese sostenute dall’amministrazione pubblica per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;

– a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.

Inoltre, “il vigente sistema normativo, come precedentemente sottolineato, riproduce lo schema dispositivo già contenuto nell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997”.

Un quadro ben delineato e, se applicato efficacemente, può costituire un importante elemento per la tutela ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Selargius, località Sa Muxiurida, discarica abusiva (giugno 2016)


dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 18 novembre 2020

Consiglio di Stato Sez. II n. 6294 del 19 ottobre 2020
Rifiuti. Obbligo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (così come da quelle, previgenti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997) possono ricavarsi le seguenti regole:
– gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento;
– ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
– le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;
– a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.
La scelta del Legislatore nazionale, desumibile dall’applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario “chi inquina paga”, ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l’azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE.

QUI LA SENTENZA

FONTE: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2020/12/01/chi-deve-effettuare-la-bonifica-e-il-ripristino-ambientale/#more-24830

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