Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.

EVENTI 2

  • LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA 

Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa 
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.

martedì 24 febbraio 2015

Documento definitivo su Clinker e ceneri da incenerimento a firma anche di ISDE Italia

Spettabili Enti in indirizzo
(clicca qui per vedere tutti gli indirizzi)

Con la presente si chiede a codesti spettabili Autorità, Enti e Organi di controllo, per quanto
di specifica competenza, di valutare quanto segue.
Risulta che, da parecchi anni, alcune aziende produttrici di cemento
(“cementerie/cementifici”), presenti sul territorio di competenza dei destinatari di questa
comunicazione, utilizzino per la produzione di clinker significative quantità di rifiuti e, in
particolare, scorie da acciaieria (CER 100102 e 102020) e scorie pesanti da inceneritori (CER
190112), in parziale sostituzione di materie prime naturali e con apporti e proporzioni diversificati a
seconda dell’impianto.
Le scorie che residuano dai processi di incenerimento dei rifiuti solidi urbani verrebbero, dunque,
sottoposte presso i cementifici a una operazione classificata di recupero (attività R5) nell’ambito
della formulazione della farina cruda e, quindi, previa cottura, destinate alla produzione di clinker,
successivamente utilizzato per la fabbricazione di cementi comuni e di altri prodotti per l’edilizia (1).
Il cemento e gli altri prodotti correlati costituiscono, ai sensi del Regolamento REACH, miscele e
non sono sottoposti a registrazione, mentre il clinker è considerato “sostanza”. Secondo
l’interpretazione corrente qualunque tipo di clinker sarebbe esente dall’obbligo di registrazione
REACH.A tale riguardo, si osserva che trovano applicazione le disposizioni contenute nel
regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre
2006, denominato regolamento <<REACH>> (Registration, Evaluation, Authorisation of
CHemicals), che è, per espressa disposizione, <<obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri>> (2). La “normativa REACH”, nell’obbligare alla
registrazione di tutte le sostanze commerciali, consente (allegato V) l’esenzione dagli obblighi di
registrazione del clinker nel presupposto che esso sia compreso tra le “sostanze (che) non sono
chimicamente modificate”.
Nel caso specifico, il Regolamento REACH evidenzia che la natura e la praticabilità
concreta dell’esenzione sono individuate nella “Guida all’allegato V – esenzioni dall’obbligo di
registrazione Versione nov. 2012 (http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_it.pdf),
attraverso il combinato disposto delle seguenti principali regole:
VOCE 10, pag. 36
<<Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: gas di petrolio liquefatto,
condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, clinker/cemento,
magnesia.
La presente esenzione comprende un certo numero di sostanze che sono esentate tranne se sono
modificate chimicamente>>. In nota, viene precisato che <<la nozione del termine “sostanza non
modificata chimicamente” è spiegata ai punti 7 e 8 del presente documento di orientamento >>.
Per comodità espositiva si riporta quanto indicato alle VOCI 7 e 8 – considerazioni generali pag. 20
del documento citato:
<<Le voci 7 e 8 includono le sostanze presenti in natura se non sono modificate chimicamente. Di
conseguenza, nel presente documento sono in primo luogo chiarite le definizioni “sostanze presenti
in natura” e “sostanza non modificata chimicamente” che riguardano entrambe le esenzioni>>.
Questo gruppo di sostanze è caratterizzato dalle definizioni fornite nell’articolo 3, paragrafi 39 e 40
del regolamento REACH.
Secondo l’articolo 3, paragrafo 39, per <<“sostanze presenti in natura” si intende “una sostanza
presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali,
meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua,
per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l’acqua, o estratta
dall’aria con qualsiasi mezzo…La definizione REACH può essere divisa in diverse parti allo scopo
di ottenere una chiara comprensione:
• Sostanze presenti in natura in quanto tali: significa sostanze ottenute, per esempio, da vegetali,
microrganismi, animali o alcune materie inorganiche come minerali, minerali metallici e
concentrati di minerali metallici, o materie organiche …
• Sostanze presenti in natura non lavorate: non ha luogo alcun trattamento delle sostanze.
• Lavorate esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali: parti della sostanza in
quanto tale possono per esempio essere rimosse manualmente o per mezzo di una macchina (per
esempio mediante centrifugazione). Se i minerali sono lavorati unicamente mediante metodi
meccanici, per esempio triturazione, setacciatura, centrifugazione, flottazione e così via, essi
continuano ad essere considerati gli stessi minerali presenti in natura originariamente estratti.
• Mediante dissoluzione in acqua: l’unico solvente che può essere utilizzato è l’acqua. La
dissoluzione mediante un qualsiasi altro solvente o miscela di solventi o miscela di acqua con altri
solventi fa sì che la sostanza non possa essere qualificata come sostanza presente in natura.
Secondo l’articolo 3, paragrafo 40, una “sostanza non modificata chimicamente” significa “una
sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o
trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le
impurezze”.
L’esenzione di cui ai punti 7 e 8 richiede che le sostanze siano sostanze presenti in natura, se non
sono modificate chimicamente. Questa prescrizione implica che allo scopo di decidere se
l’esenzione si applica a una sostanza particolare siano soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
“una sostanza presente in natura” secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 39 e “non
modificata chimicamente” secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 40 >>.
Quanto sopra vale evidentemente per i componenti “minerali” del clinker ma si deve
ragionevolmente ritenere che la estensione al clinker stesso vada considerata in funzione della sua
concreta composizione, della presenza di sostanze secondarie (es. metalli pesanti) e della funzione e
dell’effetto che i diversi costituenti hanno nella cottura della farina cruda.
In particolare, il ruolo delle scorie da incenerimento e/o da acciaieria nella “modificabilità” chimica
del clinker va sottoposto ad attenta valutazione, caso per caso.
Il ruolo di questi (e di altri rifiuti) non può, infatti, essere considerato del tutto identico a quello
delle materie prime “naturali” e “non chimicamente modificate” che costituiscono la farina cruda
per la produzione del clinker (composta principalmente da calcare, argilla, bauxite, minerale
metallico del ferro e quarzo).
Per rimanere ai principali rifiuti utilizzati nelle cementerie, va segnalato quanto segue:
-per quanto riguarda le scorie di acciaieria (CER 100201 e 100202), le stesse si presentano sia come
rifiuti (esentati dall’obbligo di registrazione al REACH ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2) sia come
sostanze regolarmente registrate (es. n. CE 266-002-0). Esse vengono utilizzate in parziale
sostituzione delle materie vergini costituenti la farina cruda per la produzione di clinker,
compatibilmente con la rilevante presenza di ossidi di ferro;
-per quanto concerne le scorie pesanti da processi di incenerimento, si tratta esclusivamente di
rifiuti (CER 190112) che, in quanto tali, non sono soggetti a registrazione (art. 2, paragrafo 2
REACH); anch’esse vengono utilizzate in parziale sostituzione delle materie vergini costituenti
la farina cruda per la produzione di clinker, tenuto conto dei principali costituenti, ossidi di
silicio, calcio, alluminio e ferro.
È noto che sia le scorie d’acciaieria e sia quelle da inceneritore contengono metalli pesanti; queste
ultime, poi, contengono anche metalli (rottami ferrosi e non ferrosi), data l’impossibilità di una
completa demetallizzazione, e non sono, quindi, costituite esclusivamente di componenti minerali.
Pur considerando quanto indicato in letteratura e, cioè, che durante la cottura della farina cruda,
composta anche da tali rifiuti, si verifica l’inglobamento nel clinker dei metalli pesanti presenti
nelle scorie, non va trascurato che il clinker viene successivamente sottoposto a macinazione,
finalizzata alla produzione del cemento, con rilevantissimo aumento delle superfici di contatto e con
incremento del rischio che i metalli pesanti vengano dispersi e/o rilasciati nell’ambiente.
Non è casuale che, perlomeno nella fase di preregistrazione, alcuni soggetti hanno proposto la
registrazione di diverse tipologie di clinker, tal quale (@921-532-8), additivato da scorie da
fonderia (es @921-554-8) o da ceneri di diverse provenienze. Per non dire del fatto che le polveri di
clinker dai sistemi di abbattimento sono soggette al REACH e risultano regolarmente registrate
(CAS 270-659-9).
In sintesi e con palmare evidenza, qualora il clinker sia prodotto utilizzando scorie da
inceneritore o, eventualmente, anche altri rifiuti e/o sostanze ottenute dagli stessi con un
analogo comportamento, non sembrano mantenuti i criteri per l’esenzione applicabili al
clinker prodotto a partire da farina cruda costituita da materie prime vergini o da rifiuti con
diverso comportamento/reattività.
Infatti, è palese che:
- la sostanza in esame (il clinker prodotto utilizzando anche le scorie) non è presente in natura;
- l’utilizzo di scorie da inceneritori dà luogo a un clinker chimicamente modificato (in quanto
ottenuto da un rifiuto ben diverso dalle materie prime naturali che contiene). Fra l’altro, materiali
come il ferro, il rame, il piombo, l’alluminio e lo zinco, ancora significativamente presenti nelle
scorie dopo i trattamenti di demetallizzazione, non esistono in natura in forma di metalli.
Si veda, altresì, quale ulteriore elemento chiarificatore, la Guida all’allegato V
soprarichiamata, alla pag. 37, ove è ribadito che “Il clinker viene prodotto a partire dalle
materie prime calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo…”. Da tale assunto
deriva necessariamente che l’esenzione di cui trattasi è limitata esclusivamente alle ipotesi di
prodotto ottenuto da materie prime naturali, non modificate chimicamente o, comunque,
lavorate con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali.
Risulta, pertanto, di vitale interesse svolgere una seria verifica sulla possibilità di utilizzare,
nella produzione di cementi comuni e di altri prodotti per l’edilizia, il clinker ottenuto da farina
cruda composta con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle stesse e/o da altri
rifiuti, in assenza della registrazione prescritta dalla “normativa REACH”: circostanza che dovrebbe
risultare in concreto preclusa alla luce delle argomentazioni di ordine scientifico svolte in
precedenza.
Si sottolinea che la presente questione trova giustificazione nella prioritaria esigenza di
tutelare diritti inviolabili della persona umana, meritevoli di particolare cautela secondo la
normativa nazionale e comunitaria. Si rammenta, infatti, che gli artt. 117, comma 1, della
Costituzione, e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impongono un <<livello
elevato di protezione della salute>>, laddove l’art. 191, comma 2, del TFUE, stabilisce il principio
di precauzione, che potrebbe risultare disatteso, nel caso di specie, per superamento della soglia di
rischio, fino a poter determinare, in concreto, danni alla salute. A tale principio fa espresso rinvio
anche il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, all’art. 3-ter (Principio
dell’azione ambientale, articolo inserito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), statuisce
che <<La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al
principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale>>.
Stante quanto premesso, si chiede di conoscere se sia ammissibile che le aziende
cementiere, autorizzate a svolgere attività di recupero rifiuti, possano operare in assenza della
registrazione prescritta dalla “normativa REACH” per poter utilizzare o immettere sul
mercato il clinker ottenuto dalla farina cruda, realizzato con scorie da inceneritore e/o miscele
di sostanze ottenute dalle medesime e/o da altri rifiuti e, in ogni caso, di voler verificare la
pericolosità di un siffatto uso. Infatti, le predette considerazioni e i richiamati principi comunitari,
costituzionali e legislativi assumono particolare importanza in relazione alla riconosciuta
pericolosità propria della gestione delle cementerie, che induce a postulare come assolutamente
necessario adottare criteri di estrema prudenza e di responsabilità in ogni scelta che possa incidere
sullo stato di situazione e aggravarne gli effetti inquinanti.
Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

Con osservanza.

Parma, 13 febbraio 2015

Per Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma- GCR
Via Dante Gibertini 34 – 43123 Parma Pr
gestionecorrettarifiuti@gmail.com
Pec gestionecorrettarifiuti@pec.it
Manrico GUERRA

Per Medicina Democratica Onlus
Marco CALDIROLI

Per Associazione Medici per l'Ambiente - Isde Italia
Roberto ROMIZI

(scarica PDF)
note
1.
Una definizione sintetica del clinker è la seguente “Il clinker, prodotto dal forno di cottura a circa 1450 °C sotto forma granulare sinterizzata, è una sostanza UVBC (sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici), composta dalle seguenti fasi mineralogiche: silicato tricalcico e silicato bicalcico (3CaO.SiO2 e 2CaO.SiO2), alluminato tricalcico (3CaO.Al2O3) e allumino ferrite di calcio (4CaO.Al2O3.Fe2O3), solitamente insieme a calce libera (CaO non combinato) e quantità minimali di altri composti tra i quali anche sali di cromo VI. È prodotto dalla trasformazione mineralogica di una miscela specificata di materie prime composte da ossidi di calcio, di silicio, di alluminio e di ferro e quantità minimali di altri elementi” (cfr. Scheda di sicurezza clinker, Holcim, aggiornamento 1 luglio 2011, pag. 3).
2
Ciò è proprio di queste fonti di diritto comunitario (i regolamenti) che, ai sensi degli artt. 249 del Trattato CE e 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono vincolanti e si caratterizzano per avere portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri, persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi) e per essere obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili (norme self-executing, operanti senza atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali).
Il riconoscimento della natura del regolamento trova fondamento nell’art. 11 della Costituzione, ove si legge che <<L’Italia… consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni…>>.

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