
Interessante pronuncia del Giudice amministrativo pugliese in tema di rapporti fra procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione paesaggistica.
La sentenza T.A.R. Puglia, BA, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 403 evidenzia la diversitĂ e distinzione fra i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A., artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Infatti, âè la legge ad imporre lâattivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nellâautorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti lâintervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilitĂ con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela.
Va ribadito, dunque, che proprio in ragione del carattere di specialitĂ della disciplina posta dallâart. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessitĂ di conseguire lâautorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.â
Si tratta di una garanzia per la tutela del paesaggio, autonoma e non assorbibile da altre competenze in materia ambientale.
Gruppo dâIntervento Giuridico onlus

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 19 aprile 2019
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 403 del 19 marzo 2019
Beni ambientali. Procedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica.
Il carattere di potenziale inclusivitĂ , all'interno del procedimento di V.I.A., della disamina trasversale di tutti gli effetti diretti e indiretti di un dato intervento modificativo sullâambiente, considerato nei suoi vari aspetti, non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che viene in rilievo ove lâintervento incida su beni che, in ragione dellâelevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dellâart. 146 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal caso, infatti, è la legge ad imporre lâattivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nellâautorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti lâintervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilitĂ con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. Proprio in ragione del carattere di specialitĂ della disciplina posta dallâart. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessitĂ di conseguire lâautorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.
Beni ambientali. Procedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica.
Il carattere di potenziale inclusivitĂ , all'interno del procedimento di V.I.A., della disamina trasversale di tutti gli effetti diretti e indiretti di un dato intervento modificativo sullâambiente, considerato nei suoi vari aspetti, non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che viene in rilievo ove lâintervento incida su beni che, in ragione dellâelevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dellâart. 146 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal caso, infatti, è la legge ad imporre lâattivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nellâautorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti lâintervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilitĂ con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. Proprio in ragione del carattere di specialitĂ della disciplina posta dallâart. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessitĂ di conseguire lâautorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.

N. 00403/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2014, proposto da
Aenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, 210;
Aenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, 210;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;
Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dallâAvvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale Foggia, non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dallâAvvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale Foggia, non costituita in giudizio;
per lâannullamento
previa sospensione dellâefficacia
â della nota dellâUfficio Energia della Regione Puglia, prot. n. 533 del 23 gennaio 2010, a mezzo della quale è stato comunicato il diniego dellâAutorizzazione Unica alla costruzione e allâesercizio di un impianto, delle opere connesse nonchĂŠ delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica complessiva di 39 MWe sito nel Comune di Manfredonia (Fg), localitĂ âCanale Pelusoâ, proposto dalla SocietĂ Aenergy S.r.l.;
â ove occorra, della nota dellâUfficio Energia della Regione Puglia, prot. n. 9689 del 4 dicembre 2013;
â ove occorra, della nota dellâUfficio Energia della Regione Puglia, prot. n. 5683 del 5 luglio 2013;
â ove occorra, della nota dellâUfficio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 10490 del 26 novembre 2013;
â ove occorra, della nota dellâUfficio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 7144 del 18 luglio 2013;
â ove occorra, della nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia â Bari, prot. n. 7324 del 1° agosto 2013;
â ove occorra, della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari-Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 2646 del 21 febbraio 2013;
â ove occorra, della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari-Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 10044 del 9 luglio 2013, anche se non conosciuta;
â di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellâudienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25.03.2014 e depositato in Segreteria il 1.04.2014, la societĂ Aenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva la societĂ ricorrente di essere titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 13 aerogeneratori, della potenza elettrica complessiva pari a 39 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Manfredonia (FG), nella localitĂ âSperanza â Barvagnone â Sipari â Piscitella e canale Pelusoâ, allâuopo allegando la relativa documentazione tecnico â progettuale.
In relazione al detto progetto, in data 26 luglio 2007, la societĂ ricorrente presentava alla Provincia di Foggia istanza di verifica di assoggettabilitĂ a V.I.A. della proposta progettuale.
Allâesito della valutazione di impatto ambientale, la Provincia di Foggia, con determina n. 1984 del 29 giugno 2010, rilasciava, in favore della societĂ Aenergy S.r.l., parere favorevole limitatamente a n. 6 aerogeneratori, rispetto ai 13 inizialmente progettati.
Tuttavia, a seguito del procedimento di riesame effettuato dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella seduta del 29 luglio 2010, la Provincia di Foggia stabiliva che il numero degli aerogeneratori non compatibili fosse pari a 8 e non a 7 come stabilito nella D.D. n. 1984/2010.
In definitiva, allâesito del procedimento solo cinque dei tredici aerogeneratori originariamente progettati venivano ritenuti compatibili sotto il profilo ambientale.
Con nota prot. n. 1603 del 29 marzo 2012, lâUfficio Energia della Regione Puglia avviava il procedimento volto al rilascio dellâAutorizzazione Unica, convocando a tal fine la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 23 maggio 2012.
In tale data, aveva luogo la riunione della Conferenza dei Servizi, nellâambito della quale si acquisivano a verbale i pareri delle Amministrazioni intervenute.
In particolare, con nota prot. n. 6885 del 21 maggio 2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici evidenziava che âa causa dellâinterferenza della viabilitĂ del parco con il tratturo Foggia-Zapponeta, sarĂ compito della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia esprimere il parere di competenzaâ, contestualmente richiedendo alla Aenergy s.r.l. âla ricognizione dellâEnte Locale competente per escludere eventuali interferenze con ulteriori aree tutelate per legge ai sensi dellâart. 142, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2014, n. 42â.
Anche altri Enti partecipanti rilevavano numerose carenze documentali e ne richiedevano, pertanto, lâintegrazione.
Nel dettaglio, lâAutoritĂ di Bacino, con nota prot. n. 4972 del 23 maggio 2012, avanzata alcune proposte di modifica al progettato impianto e, precisamente:
â lo spostamento della torre 130 al di fuori dellâarea perimetrata ad alta pericolositĂ idraulica (AP);
â lo spostamento della torre 119, 120 e 122 al di fuori dellâaera perimetrata a bassa pericolositĂ idraulica (BP);
â lâottimizzazione della viabilitĂ di collegamento, nonchĂŠ dei tracciati di cavidotto, in congruenza sia con lâequilibrio del reticolo, utilizzando la tecnica T.O.C., sia con il regime idraulico nelle aree allagabili applicando rivestimenti antierosivi.
La predetta conferenza di servizi si concludeva, dunque, con gli inviti rivolti alla societĂ proponente âad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata da alcuni Enti che hanno giĂ fatto pervenire il proprio parere di competenzaâ e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento âa far pervenire il proprio parere nei tempi dettati dalla Legge n. 241/1990â.
Nel recepire le puntuali prescrizioni impartite dallâAutoritĂ di Bacino e al fine di ottemperare alla richiesta di integrazioni espressa dalla Soprintendenza, la Aenergy S.r.l., in data 2 agosto 2012, depositava un nuovo studio di compatibilitĂ idrologica ed idraulica e provvedeva a caricare la documentazione richiesta sul portale telematico regionale.
A seguito dellâanalisi della documentazione depositata, tuttavia, lâUfficio Energia, con nota prot. n. 5683 del 5 luglio 2013 comunicava alla ditta ricorrente che âi nuovi strati informativi, che si sostituiscono ai precedenti, riportano un layout modificato rispetto al layout dellâimpianto sottoposto allâesame della Conferenza di Servizi e, in merito allo spostamento di due pale, e in merito ad un nuovo posizionamento di parte del cavidotto. Tali modifiche, ai sensi dellâart. 7 della L.R. n. 25/2012, si configurano come sostanziali (âŚ) e possono potenzialmente produrre effetti significativi sullâambiente e, quindi, devono essere nuovamente valutate dalla medesima AutoritĂ ambientaleâ; pertanto, âsi chiedono chiarimenti in merito a tali modifiche, al fine di valutare la possibilitĂ della convocazione di una nuova Conferenzaâ.
Nel frattempo, con nota prot. n. 7144 del 18 luglio 2013 il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia emetteva preavviso di diniego, non potendo esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione, âin quanto la trasformazione dellâassetto attuale proposto non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sitoâ.
Successivamente, in data 1° agosto 2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, dopo aver esaminato la documentazione depositata e previa acquisizione del parere della Soprintendenza B.A.P./Bari (prot. n. 10044 del 9.07.2012), riteneva che le opere in progetto âinteressano direttamente il tratturello Foggia-Zapponeta â vincolato ai sensi dei DD. MM. 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 â ricadente nella fattispecie di cui alla lettera m) del comma 1 dellâart. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.â, nonchĂŠ âi poderi n. 1, 3, 13, 14 e 15 di proprietĂ dellâA.S.P. Marchese F. De Piccolellis â vincolati e tutelati dal D.lgs. n. 42/2004â â e per tale ragione esprimeva parere contrario alla realizzazione delle stesse.
In data 26 novembre 2013, con nota prot. n. 10490, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia trasmetteva, dunque, il parere definitivo contrario alla realizzazione dellâintervento, analiticamente motivato, evidenziando che, nonostante la proposta di rimodulazione dellâimpianto formulata dalla societĂ proponente, âil parco eolico inciderebbe sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale, strumento fondamentale per lâattuazione delle politiche e delle norme in materia di biodiversitĂ e di conservazione della natura, tanto da essere inclusa nel PPTR fra i cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale. Inoltre, in riferimento ad un ambito territoriale piĂš ampio della stretta area di pertinenza del parco eolico oggetto del presente parere, si evidenzia come il sistema paesaggistico nei suoi elementi di naturalitĂ sia stato giĂ interessato dalla presenza di altri parchi eolici e fotovoltaici assentiti o dotati di parere di compatibilitĂ ambientale positivi, per cui ulteriori interventi andrebbero ad incrementare gli attuali livelli di criticitĂ per frammentazioneâ.
Preso atto dei pareri espressi dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio, lâUfficio Energia, con nota prot. n. 9689 del 4 dicembre 2013, comunicava alla Aenergy S.r.l. il preavviso di conclusione negativa del procedimento ai sensi dellâart. 10 bis della L. n. 241/1990, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
A seguito delle memorie, a tal fine, presentate dalla societĂ attrice in data 14 dicembre 2013, lâUfficio Energia, con nota prot. n. 533 del 23.01.2013 confermava la propria decisione e comunicava il diniego di Autorizzazione Unica alla costruzione e allâesercizio dellâimpianto in oggetto, richiamando il disposto normativo contenuto nellâart. 9 della Costituzione â il quale garantisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione â e rilevando che lâimpianto era stato progettato in modo tale da compromettere le caratteristiche e le peculiaritĂ di tipo naturale ed antropico dellâarea.
Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, sollevando plurimi motivi di doglianza, come di seguito riassunti:
A. In ordine al procedimento di autorizzazione unica:
1) Eccesso di potere per erroneitĂ dei presupposti di fatto e di diritto; Violazione e falsa applicazione dellâart. 14, comma 2, L. n. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicitĂ ed irragionevolezza.
In tesi di parte ricorrente lâimpianto progettato sarebbe stato modificato esclusivamente per adempiere alle puntuali prescrizioni impartire dallâAutoritĂ di Bacino in sede di Conferenza di Servizi. In ogni caso, non si sarebbe trattato di una vera e propria modifica, quanto piuttosto di un mero ridimensionamento dellâimpianto, ragion per cui non vi sarebbe stata ragione di richiedere un nuovo parere di compatibilitĂ ambientale.
2) Violazione e falsa applicazione dellâart. 26, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione e falsa applicazione del punto 3 della Delib. Giunta regionale n. 2122 del 23 ottobre 2012; eccesso di potere per erroneitĂ dei presupposti di fatto e di diritto â difetto assoluto di istruttoria â sviamento dellâazione amministrativa.
Secondo la prospettazione della ditta ricorrente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale includerebbe in sĂŠ qualsivoglia autorizzazione, intesa e nulla-osta comunque denominati, ragion per cui non sarebbe stato affatto necessario acquisire i pareri della Soprintendenza e del Servizio Assetto del Territorio, i quali non avrebbero in alcun modo potuto legittimare la conclusione negativa del procedimento.
3) Violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 6, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 1, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicitĂ e sviamento dellâazione amministrativa.
Parte attrice censurava, altresĂŹ, la violazione, da parte dellâAmministrazione regionale, del termine di 90 giorni sancito dal comma 4 del D.lgs. n. 387/2003 â emesso in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellâenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellâelettricitĂ â per la conclusione del procedimento interno alla Conferenza di servizi, ritenendo, dunque, illegittimi i pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Servizio Assetto Territoriale della Regione Puglia, in quanto acquisiti al di fuori del modulo procedimentale, quando il termine era ormai ampiamente decorso. Ancora, tali pareri non sarebbero mai stati portati allâesame degli altri Enti interessati, cosĂŹ precludendo loro la possibilitĂ di opporre eventuali controdeduzioni nel contraddittorio tra le parti.
4) Violazione e falsa applicazione dellâart. 12 D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; Violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 6 bis e comma 9 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 14.6 e 15.1 del D.M. 10 settembre 2010; eccesso di potere per erroneitĂ dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria, illogicitĂ , contraddittorietĂ ed irragionevolezza; sviamento di potere.
La societĂ Aenergy s.r.l. contestava, inoltre, lâoperato della Regione Puglia in sede di Conferenza di servizi, non avendo la stessa tenuto conto del criterio delle c.d. posizioni prevalenti espresse in quella sede, in applicazione del quale avrebbe dovuto aversi riguardo allâaspetto qualitativo del voto espresso dalle Amministrazioni partecipanti, in relazione al tipo e allâimportanza delle attribuzioni di ciascuna, con riferimento alle questioni in oggetto. Viceversa, secondo la prospettazione di parte ricorrente, lâUfficio Energia avrebbe tenuto conto esclusivamente dei pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Servizio Assetto del Territorio, i quali, tuttavia, non potrebbero considerarsi prevalenti in relazione alla specifica materia oggetto della conferenza.
5) Violazione e falsa applicazione dellâart. 14 quater, comma 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione dellâart. 120 della Costituzione; violazione del principio generale di leale collaborazione tra P.A. e privato; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicitĂ e sviamento dellâazione amministrativa.
In via gradata, la societĂ ricorrente sosteneva che, in sede di valutazione di interessi sensibili, lâAmministrazione procedente avrebbe dovuto obbligatoriamente rimettere la questione al Consiglio dei Ministri, onde superare il dissenso espresso dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesistica.
6) Violazione e falsa applicazione della Dir. n. 2001/77/CE, recepita con D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 12; violazione e falsa applicazione della Dir. n. 2009/28/CE, recepita con D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; violazione e falsa applicazione dellâart. 12 D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione degli artt. 14.6 e 15.1 del D.M. 10 settembre 2010; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicitĂ , contraddittorietĂ ed irragionevolezza.
In via ulteriormente gradata, la societĂ attrice contestava le modalitĂ di espressione del dissenso al rilascio di Autorizzazione Unica, richiamando le disposizioni vigenti in tema di conferenza di servizi, le quali evidenziano la necessitĂ di pervenire ad un dissenso quanto piĂš possibile pertinente, motivato, ma soprattutto costruttivo, come tale indicativo delle condizioni per il suo superamento.
Nel caso di specie, lâAmministrazione procedente avrebbe omesso di verificare se i rilievi sollevati dal Servizio Assetto del Territorio e dalla Soprintendenza fossero superabili mediante apposite modifiche progettuali.
7) Eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa considerazione degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al rispetto degli obblighi internazionali.
Ancora, in tesi di parte ricorrente, lâUfficio Energia della Regione Puglia avrebbe denegato lâautorizzazione richiesta, considerando come primario ed assoluto il valore paesaggistico, sottraendolo, dunque, alla valutazione comparativa degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dellâimpianto e omettendo del tutto di valutare le specifiche finalitĂ perseguite dallo sfruttamento di energia eolica e, quindi, gli interessi di rilevanza costituzionale e di natura comunitaria coinvolti nella sua realizzazione.
8) Violazione e falsa applicazione dellâart. 6 e ss.mm.ii. L. 241/1990; violazione e falsa applicazione dellâart. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dellâazione amministrativa.
Da ultimo, in spregio ai generali principi sul procedimento amministrativo, lâorgano competente allâemanazione del provvedimento finale, nel caso di specie diverso dal responsabile del procedimento, si sarebbe arbitrariamente discostato dallâistruttoria condotta da questâultimo, disponendo il diniego dellâautorizzazione unica.
B. In ordine al parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici:
1) Violazione e falsa applicazione dellâart. 21 septies L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione, difetto di istruttoria, contraddittorietĂ e sviamento.
Sul punto, in via pregiudiziale, la societĂ ricorrente rilevava la nullitĂ del parere espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nonchĂŠ del presupposto parere della Soprintendenza B.A.P./Bari, in quanto viziato da difetto assoluto di attribuzione. Nello specifico, le Amministrazioni in questione si sarebbero avvalse di un potere che la norma, in realtĂ , non le attribuiva, non essendo lâimpianto da realizzarsi interessato da un preminente vincolo paesaggistico da rispettare e tutelare.
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneitĂ dei presupposti di fatto, contraddittorietĂ , illogicitĂ e ingiustizia manifesta.
In ultima analisi, la societĂ Aenergy s.r.l. censurava il parere negativo espresso dallâUfficio Energia della Regione Puglia alla luce delle contraddizioni e delle incongruenze insorte nel corso del procedimento, rispetto a precedenti valutazioni effettuate dalla medesima Amministrazione.
C. In ordine al parere negativo del Servizio Assetto del Territorio:
1) Violazione e falsa applicazione dellâart. 14 ter, comma 6, L. 241/1990 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicitĂ e sviamento dellâazione amministrativa.
Sul punto, parte attrice richiamava il disposto normativo ex art. 14 ter della legge sul procedimento amministrativo nella parte in cui richiede alle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi di farsi rappresentare da un unico soggetto âlegittimato dallâorgano competente ad esprimere in modo vincolante la volontĂ dellâamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessaâ.
Alla stregua di tale disposizione normativa, in tesi, lâente Regione avrebbe dovuto partecipare alla conferenza finalizzata al rilascio dellâAutorizzazione Unica mediante un unico rappresentante autorizzato, previa acquisizione del parere di tutti i responsabili competenti in seno allâAmministrazione di appartenenza.
Di conseguenza, il Servizio Assetto del Territorio non avrebbe avuto alcuna autonoma legittimazione a partecipare alla convocata conferenza di servizi, nĂŠ tantomeno ad esprimere valutazioni vincolanti in ordine al progettato impianto.
2) Violazione e falsa applicazione dellâart. 21 octies L. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 2410 del 30 novembre 2010; violazione e falsa applicazione del principio del tempus regit actum; eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione, difetto di istruttoria, contraddittorietĂ ed erroneitĂ dei presupposti di fatto e di diritto.
In seconda battuta, il parere negativo espresso dal Servizio Assetto del Territorio sarebbe annullabile, in quanto viziato da incompetenza.
Ai sensi e per gli effetti della Delibera G.R. n. 2410 del 3.11.2010, infatti, la competenza al rilascio dellâautorizzazione paesaggistica spetterebbe allâEnte comunale, dunque, nel caso di specie al Comune di Manfredonia; e, a conferma di quanto detto, la societĂ Aenergy s.r.l. richiamava il principio tempus regit actum, il quale impone lâapplicazione della disciplina, anche sopravvenuta, vigente al momento dellâadozione del provvedimento finale.
3) Eccesso di potere per contraddittorietĂ , difetto di motivazione, disparitĂ di trattamento, illogicitĂ ed ingiustizia manifesta.
In ultima analisi, il parere espresso dallâente in questione, oltre a porsi in contrasto con quello precedentemente espresso nella nota prot. n. 8922/2 del 14.10.2008, risulterebbe illegittimo anche in base allâulteriore profilo della disparitĂ di trattamento, tenuto conto che, in ordine alla realizzazione di analoghi impianti eolici, lâAmministrazione Regionale in questione aveva, in numerose occasioni, espresso pareri favorevoli per gli aspetti paesaggistici, dopo aver provveduto alla stipula di un apposito Protocollo dâIntesa tra le parti.
Viceversa, nel caso di specie, il Servizio Assetto Territoriale avrebbe ritenuto di non poter superare il parere negativo espresso, neanche attraverso mirate modifiche progettuali.
Sulla scorta di tali doglianze, parte ricorrente avanzava istanza incidentale di sospensione dellâefficacia dei provvedimenti impugnati, alla luce della fondatezza dei rilievi esposti e del grave ed irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato alla societĂ a responsabilitĂ limitata dal decorso del tempo necessario a pervenire alla decisione di merito.
In mancanza del rilascio di Autorizzazione Unica, infatti, a questâultima sarebbe preclusa la possibilitĂ di partecipare alle aste pubbliche per la concessione di incentivi statali destinati alla costruzione e allâesercizio di impianti eolici.
Nel merito, essa chiedeva al Tribunale adito lâaccoglimento del ricorso e, di conseguenza, lâannullamento dei provvedimenti impugnati, nonchĂŠ la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di costituzione e memoria difensiva del 1 aprile 2014, si costituivano in giudizio il Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Bari â Barletta â Andria â Trani e Foggia, chiedendo lâintegrale rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto ed opponendosi, altresĂŹ, allâavversa istanza incidentale di sospensione dellâesecutivitĂ del provvedimento impugnato.
In data 9 aprile 2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia contestando, in primo luogo, la ricostruzione del fatto operata da parte attrice, nonchĂŠ ogni avversa prospettazione, poichĂŠ inammissibile, priva di pregio ed in ogni caso destituita di fondamento giuridico.
Alla camera di consiglio del 30 aprile 2016, la formulata istanza cautelare veniva abbinata al merito, anche alla luce della memoria difensiva regionale con la quale si richiamava lâindirizzo giurisprudenziale secondo cui âin tema di tutela paesaggistica le esigenze cautelari del ricorrente in primo grado possono essere favorevolmente apprezzate al limitato fine della sollecita fissazione dellâudienza di merito ai fini dellâart. 55, co. 10, c.p.a.â (cfr. ord. Cons. Stato n. 195/2011).
In vista dellâudienza pubblica di discussione del ricorso, fissata in data 20 febbraio 2019, la Aenergy s.r.l. depositava memoria conclusionale al precipuo fine di controdedurre alle argomentazioni difensive della Regione Puglia.
Allâudienza pubblica del 20 febbraio 2019, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Sul piano argomentativo e motivazionale, i motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo sono suscettivi di trattazione unitaria, facendo tutti leva sul medesimo ordine di argomentazioni di massima.
In linea generale, va rilevato che ogni trasformazione del territorio implica, a cura dellâAmministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, un giudizio di compatibilitĂ del nuovo assetto che si vorrebbe realizzare con i valori che esso intende proteggere, teso a verificare se ed in quale misura le ulteriori opere vadano ad incidere sul contesto paesistico-ambientale.
Se è indubbio, infatti, che lâincremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è, tuttavia, altrettanto evidente che le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo lâesercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalitĂ , da parte dello Stato e delle autonomie locali, specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dellâambiente, del paesaggio e dellâordinato assetto del territorio.
Nellâesercizio della funzione di tutela, lâobiettivo primario perseguito dagli enti locali consiste nel preservare lâambito territoriale vincolato nel quale si collochi lâopera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dellâarea dâintervento.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che âalla tutela del paesaggio (che il MIBAC esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nellâambito del procedimento di compatibilitĂ ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorchĂŠ pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazioneâ, con la conseguenza che âil parere del MIBAC in ordine alla compatibilitĂ paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalitĂ tecnicaâ.
Tale conclusione è stata ricondotta direttamente allâart. 9 Cost. che, tutelando al massimo livello possibile il paesaggio, cosĂŹ come il patrimonio artistico e storico della Nazione, richiede alle Amministrazioni preposte lâespressione di valutazioni anzitutto tecnico-professionali e, solo in secondo luogo, eventualmente comparative e ponderative dâinteressi.
Tale valutazione sarĂ , dunque, sindacabile in sede di giudizio âesclusivamente sotto i profili della logicitĂ , coerenza e completezza della valutazione nonchĂŠ sotto il profilo dellâadeguata motivazione, considerati anche per lâaspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relativitĂ delle valutazioni scientifiche, sicchĂŠ, in sede di giurisdizione di legittimitĂ , può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dellâambito di opinabilitĂ , affinchĂŠ il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dellâamministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabileâ (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018).
La possibilitĂ del sindacato giurisdizionale delle scelte tecnico discrezionali dellâAmministrazione è, dunque, ristretta nei limitati confini del c.d. sindacato giurisdizionale debole, il quale può giungere ad esiti di annullamento solo per le ipotesi in cui dette scelte risultino essere manifestamente irrazionali, irragionevoli o palesemente contraddittorie.
Nel caso di specie, la societĂ istante censurava il procedimento di Autorizzazione Unica espletato dallâUfficio Energia della Regione Puglia per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonchĂŠ per illogicitĂ ed irragionevolezza.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva della Aenergy s.r.l., il provvedimento di valutazione di impatto ambientale assorbirebbe in sĂŠ qualsivoglia autorizzazione in materia ambientale, e, dunque, anche lâautorizzazione paesaggistica.
A tal proposito, questo Collegio ritiene non condivisibile lâargomentazione di parte ricorrente, in quanto del tutto destituita di pregio giuridico: lâonnicomprensivitĂ cui si riferisce, infatti, può rinvenirsi esclusivamente in materia ambientale e non anche in quella paesistica, la quale è oggetto di una specifica e preminente tutela.
In proposito giova premettere che il carattere di potenziale inclusivitĂ , allâinterno del procedimento di V.I.A., della disamina trasversale di tutti gli effetti diretti e indiretti di un dato intervento modificativo sullâambiente, considerato nei suoi vari aspetti, non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che viene in rilievo ove lâintervento incida su beni che, in ragione dellâelevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dellâart. 146 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In tal caso, infatti, è la legge ad imporre lâattivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nellâautorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti lâintervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilitĂ con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela.
Va ribadito, dunque, che proprio in ragione del carattere di specialitĂ della disciplina posta dallâart. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessitĂ di conseguire lâautorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.
Applicando le suesposte coordinate al caso in esame, ne consegue che il provvedimento di V.I.A. rilasciato dalla Provincia di Foggia in data 29 giugno 2010 non può dirsi inclusivo anche del parere paesaggistico.
Ad ogni modo, la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici rilevava, sin dal primo momento, unâinterferenza dellâimpianto eolico in questione con il tratturo Foggia-Zapponeta, tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, e rimetteva le opportune valutazioni, con conseguente espressione del parere di competenza, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia.
Si aggiunga inoltre, che nella determina n. 1984 del 29.06.2010, rilasciata dalla provincia di Foggia a seguito di valutazione di impatto ambientale, non vi è traccia alcuna del parere di competenza del Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali, nonostante il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ne sancisca lâobbligatorietĂ , nellâambito del medesimo procedimento.
Risulta, inoltre, opportuno evidenziare che, nel corso dello stesso, il layout progettuale inizialmente predisposto dalla societĂ ricorrente veniva modificato per meglio rispondere alle prescrizioni imposte dallâAutoritĂ di Bacino, riportando delle modifiche sostanziali allâoriginario progetto sottoposto allâesame del Comitato V.I.A. e della conferenza di servizi.
Medio tempore perveniva il parere contrario alla realizzazione dellâopera dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali, che questo Collegio ritiene pienamente legittimo, nonchĂŠ adeguatamente motivato in relazione alle gravi alterazioni che i beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 avrebbero subito per lâeffetto della realizzazione dellâimpianto.
LâAmministrazione regionale preposta alla tutela paesaggistica evidenziava, infatti, che âla realizzazione dei 5 aereogeneratori, con altezza mozzo 88 m e diametro rotante 100 m, per unâaltezza complessiva pari a circa 144 m altererebbe i valori paesaggistici dellâarea, caratterizzata dalla presenza di un suolo ad andamento prevalentemente pianeggiante, le cui principali peculiaritĂ derivano dagli elementi naturali e antropici presenti, tutelati dal D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., afferenti ai corsi dâacqua e allâutilizzo agrario di matrice storica, in quanto caratterizzato dalla notevole presenza di poderi e dei relativi manufatti risalenti alle operazioni di bonifica degli anni â30 del XX sec. Allâinterno del bacino visivo dellâimpianto eolico in progetto, in particolare, sono presenti i seguenti beni tutelati dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i:
â i torrenti âCarapelleâ e âCaleggioâ e âCervaroâ e il canale âPelusoâ, beni tutelati ai sensi dellâart. 142, comma 1, lett. c) del predetto Decreto Legislativo;
â il tratturello âFoggia-Zapponetaâ â vincolati ai sensi dei DD. MM. 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 â ricadente nella fattispecie di cui alla lettera m) del comma 1 dellâart. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
â il podere n. 13 vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, con D.D.R. 20.05.2013, a seguito di verifica ex art. 12 del predetto Decreto Legislativo di proprietĂ dellâASP Marchese F. De Piccolellis;
â i poderi 1, 3, 14, 15 dellâASP Marchese F. De Piccolellis, sottoposti alle disposizioni di tutela del D.lgs. 42/2004 per i quali è in corso la verifica ex art. 12 del predetto Decreto Legislativo.
Si rappresenta, inoltre, che nel suddetto bacino visivo ricadono anche gli edifici pubblici e/o equiparati di Borgo Mezzanone, sottoposti alle disposizioni di tutela del D.lgs. n. 42/2004, e i numerosi poderi dellâOpera Nazionale Combattenti, situati a Nord-Est dellâarea interessataâ.
NĂŠ, tantomeno, può attribuirsi rilevanza alla proposta di ridimensionamento dellâimpianto avanzata da parte ricorrente, dal momento che il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, nella nota prot. n. 10490 del 26.11.2013, espressamente ne motivava il rigetto, specificando che âi motivi ostativi alla realizzazione del progetto in esame, risultando fortemente legati alla valenza paesaggistica del contesto in cui esso risulta inserito, non sono superabili con modifiche progettuali, ovvero attraverso compensazione e mitigazione ambientale, bensĂŹ attraverso una differente localizzazione dellâinterventoâ.
Da quanto sin qui evidenziato consegue la piena legittimitĂ del parere espresso dalla Direzione Regionale del MIBACT, posto, in ogni caso, che la determinazione maturata in sede di Conferenza, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, essendo, dunque, solo il provvedimento finale adottato dallâAmministrazione competente, allâesito della stessa, quello conclusivo del procedimento, come tale correttamente e compiutamente impugnabile in sede giurisdizionale.
Ciò premesso, parimenti si ravvisa lâintegrale correttezza della determina finale dellâUfficio Energia della Regione Puglia di diniego dellâAutorizzazione Unica che si appalesa pienamente rispondente agli esiti dellâistruttoria provvedimentale, nel corso della quale si rilevava come lâimpianto in questione apparisse idoneo, nella sua interezza, a compromettere le caratteristiche e le peculiaritĂ antropiche dellâarea.
La societĂ ricorrente lamentava, in secondo luogo, la violazione dellâinderogabile e perentorio termine di conclusione del procedimento, con inevitabili effetti sulla legittimitĂ dellâazione amministrativa successivamente posta in essere.
Secondo un ulteriore profilo, il procedimento sarebbe viziato in quanto la Regione avrebbe adottato il provvedimento finale senza garantire il preventivo e necessario contraddittorio sul punto.
La doglianza è infondata.
Deve, in primo luogo, escludersi che la violazione del termine prescritto per la conclusione del procedimento determini, per ciò solo, lâillegittimitĂ dellâatto finale tardivo.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, la violazione del termine di conclusione del procedimento non può, infatti, comportare, per ciò solo, conseguenze in punto di consumazione del potere di provvedere, ovvero di validità degli atti sopravvenuti alla scadenza di questo (cfr. ex plurimis: Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2264; 10 giugno 2010 n. 3695; Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 8371; 14 gennaio 2009, n. 140; 25 giugno 2008 n. 3215).
La sua violazione consentirĂ , al massimo, di attivare uno specifico rimedio giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento dellâAmministrazione, teso ad ottenere lâadozione del provvedimento conclusivo, ma non lâannullamento per la tardivitĂ .
Nel caso di specie, deve porsi in evidenza che la ricorrente, pur avendo a disposizione il rimedio predetto di cui allâart. 117 c.p.a., ometteva qualsivoglia forma di tempestiva reazione allâinerzia regionale, proponendo il ricorso principale solo molto tempo dopo rispetto allo spirare del termine di conclusione del procedimento.
Tale comportamento viene in rilievo, dunque, perchĂŠ evidenzia che la societĂ ricorrente ha omesso di esercitare una condotta ordinariamente diligente attraverso lâesperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge a tutela dei propri interessi.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte attrice, nella parte in cui lamenta lâassenza di contraddittorio sulla valutazione operata dallâEnte regionale, a seguito alle modifiche apportare allâimpianto originario.
Viceversa, risulta evidente come il contraddittorio sia stato ampiamente garantito, in particolare proprio nei confronti della societĂ ricorrente, alla quale sono stati preannunciati, nel pieno rispetto del disposto normativo ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi di diniego, conferendole la possibilitĂ di presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni, poi effettivamente avanzate e vagliate.
Con quarto motivo di ricorso, la societĂ Aenergy S.r.l. censurava lâoperato dellâamministrazione regionale laddove, nel corso della conferenza di servizi indetta, questâultima non avrebbe osservato il criterio decisionale delle c.d. posizioni prevalenti, trascurando di tenere in considerazione i numerosi pareri di segno positivo pervenuti in relazione alla realizzazione dellâopera.
Sul punto, va rimarcato che, a differenza di quanto avveniva in passato mediante lâutilizzo del criterio basato sulla maggioranza dei voti espressi e, ancor prima, su quello dellâunanimitĂ , trattasi attualmente di un parametro non prettamente numerico, bensĂŹ elastico e vago, che lascia alla P.A. procedente ampi margini di discrezionalitĂ nellâindividuare, tra i pareri espressi dai singoli Enti, il peso da attribuire a ciascuno di essi.
In concreto, tale valutazione viene effettuata avendo riguardo al potere che la singola Amministrazione partecipante avrebbe di influenzare lâesito finale del procedimento, in base alle leggi regolanti la materia.
Nel caso in esame, trattandosi di un procedimento concernente il rilascio di Autorizzazione Unica in ambito paesaggistico per la costruzione di un impianto da fonte rinnovabile, non può certamente sottacersi la predominante rilevanza del parere espresso dalle Amministrazioni preposte alla tutela paesistica, dovendo, pertanto, attribuirsi prevalenza alle posizioni rivestite dalle stesse allâinterno della conferenza di servizi.
SennonchĂŠ, le valutazioni operate in ordine allâinterpretazione e successiva applicazione di tale criterio rientrano nellâambito della discrezionalitĂ tecnica riconosciuta allâAutoritĂ procedente, con la conseguenza che le stesse saranno sindacabili solo ove manifestamente irrazionali o irragionevoli.
In assenza di statuizioni provvedimentali riconducibili a tali categorie concettuali, ne deriva inevitabilmente lâevidente infondatezza di tale specifico motivo di gravame.
Con un quinto motivo di ricorso, articolato in via subordinata, la societĂ ricorrente lamentava altresĂŹ la violazione dellâart. 14 quater, comma 3 e ss., della L. n. 241/1990, non avendo lâAmministrazione procedente, a fronte del parere negativo manifestato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, rimesso la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Come è noto, il disposto normativo ex art. 14 quater, comma 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii., come novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.5.2010, n. 179 e dallâart. 33 octies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.202, n. 221, stabilisce che il presupposto per la rimessione della decisione finale della Conferenza di Servizi al Consiglio dei Ministri è che si sia manifestato, al suo interno, un contrasto tra le varie Amministrazioni interessate, di per sĂŠ meritevole di superamento.
Con la disposizione in oggetto il legislatore riconosce la possibilitĂ di superare i dissensi espressi in sede di Conferenza dei Servizi ogni volta in cui questi riguardino interessi particolarmente qualificati.
La norma prevede, in sostanza, la mera possibilitĂ per lâAmministrazione procedente di avvalersi della rimessione del procedimento dinanzi al Consiglio dei Ministri nei casi in cui i dissensi espressi in seno alla Conferenza abbiano ad oggetto interessi qualitativamente rilevanti per la loro natura e la loro diffusione e sempre che possa dirsi esistente la scelta dellâAmministrazione procedente di voler giungere ad un eventuale superamento dei dissensi manifestatisi.
Ciò posto, il Collegio ritiene pienamente condivisibile la determina di ordine negativo emessa dallâEnte regionale, sulla base dellâacquisito parere espresso dal rappresentante del MIBACT, nonchĂŠ da quelli della Soprintendenza e del Servizio Assetto del Territorio, trattandosi, allâevidenza, di un dissenso volto a garantire la tutela di un interesse certamente meritevole di protezione, considerata sia la rilevanza paesaggistica dei beni tutelati, sia la platea indefinita e, comunque, molto consistente dei soggetti potenzialmente titolari degli stessi e fruitori delle sue caratteristiche estetiche ed ambientali.
In assenza di una specifica volontĂ di superamento del dissenso cosĂŹ come manifestato, anche il quinto motivo di ricorso si appalesa, dunque, suscettibile di integrale reiezione.
La societĂ Aenergy s.r.l. contestava, altresĂŹ, la legittimazione del Servizio Assetto del Territorio a partecipare alla Conferenza dei Servizi, in violazione del principio del rappresentante unico sancito dallâart. 14 ter, comma 6, L. 241/1990.
Il motivo non è condiviso dal Collegio.
Va premesso che la Conferenza in questione si presenta come pluristrutturata, con la conseguente convergenza nellâambito di un unico procedimento di tutti i singoli procedimenti presupposti al rilascio del provvedimento autorizzatorio e occorrenti per la realizzazione e messa in esercizio dellâimpianto.
Ă chiaro che non essendo la conferenza dei servizi un organo collegiale, bensĂŹ un modello di semplificazione procedimentale, risulta ben plausibile che alla stessa partecipino, in presenza di Enti dotati di una complessa struttura compositiva, piĂš articolazioni degli stessi, ove autonomamente deputate alla cura di interessi differenti.
Alla luce di tali precisazioni, il Collegio ritiene che il concetto di Amministrazione vada correttamente inteso come centro di imputazione di un interesse specifico coinvolto dallâesercizio del potere, di modo che la disposizione si pone come preclusiva alla partecipazione di piĂš strutture di un medesimo Ente solo ove rappresentative del medesimo interesse pubblico attribuito alla sua cura.
A ben vedere una tale soluzione rappresenta attuazione dei principi di buona amministrazione e semplificazione, ma soprattutto del principio di sussidiarietĂ (cfr. art. 118 Cost., come introdotto con la L. Cost. n. 3/2001), il quale valorizza la cura degli interessi pubblici a livello di governo piĂš prossimo ai cittadini, cosĂŹ da consentire nellâambito di unâunica Conferenza di Servizi la rappresentazione contestuale dei vari interessi affioranti a livello regionale.
Da ultimo, per completezza espositiva, è importante evidenziare come appaiano prive di fondamento le conclusioni dedotte dallâodierna ricorrente, secondo la quale qualsiasi impianto alimentato da fonte rinnovabile sarebbe di per sĂŠ di pubblica utilitĂ , oltre ad essere indifferibile ed urgente.
Invero, come ha giĂ avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, âlâarticolo 12 citato ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dellâautorizzazione unica, e quindi, proprio il fatto che lâimpianto in questione è privo di questa autorizzazione conduce a ritenere lo stesso come non indifferibile e urgenteâ (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4780/2012).
Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Supremo Consesso Amministrativo, chiarendo che âlâart. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003 qualifica âdi pubblica utilitĂ ed indifferibili ed urgentiâ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allâesercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto lâautorizzazione unica di cui si discute nel presente giudizio.Come esattamente ritenuto dal primo giudice, allora, la qualificazione di pubblica utilità è un effetto dellâacquisizione dellâautorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedenteâ (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4191/2018).
Del resto, ove per assurdo diversamente si argomenti, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilitĂ , oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dellâambiente e del patrimonio paesaggistico, cosĂŹ come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia.
Da quanto sin qui evidenziato consegue, dunque, lâintegrale reiezione del ricorso nel merito.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dellâart. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni piĂš risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle piĂš recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della particolare complessitĂ procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente peculiaritĂ in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con lâintervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
LâESTENSORE | IL PRESIDENTE |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
Depositata il 19 marzo 2019
Nessun commento:
Posta un commento