LE ASSOCIAZIONI "VALDISIEVE" E "VIVERE IN VALDISIEVE" HANNO PRESENTATO LE OSSERVAZIONI SULL'ITER DI AIA (autorizzazione integrata ambientale) SUL PROGETTO del NUOVO INCENERITORE DI SELVAPIANA presentato da "AER Impianti srl".
Questo il testo:
PREMESSA
Prima di tutto vogliamo ricordare e sottolineare alcune caratteristiche intrinseche del progetto in questione:
• ha già subito l’annullamento degli atti dirigenziali di VIA ( AD n. 3550 del 24/10/2007 ) e di AIA ( AD n. 3685 del 2/10/2008) da una Sentenza del TAR Toscana;
• attualmente è in corso un appello al Consiglio di Stato sia da parte di AER spa che di Italia Nostra e privati;
Solo per questi 2 motivi si ritiene che non si debba procedere ulteriormente con il nuovo iter di AIA e si chiede che non sia concessa nessuna autorizzazione in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato.
INOLTRE
È da tener presente che:
• L’attuale impianto non è più in funzione dal 30 Agosto 2010 per manutenzione straordinaria. Il periodo di fermo impianto era previsto in un primo momento fino al 31 Dicembre 2010, poi è stato prorogato fino a tutto Giugno 2011, su richiesta di AER spa.
• L’ autorizzazione all’esercizio dell’incenerimento dell’Impianto “I Cipressi” di cui all’AD n. 1748 del 9/6/2005, con validità 5 anni, è scaduta nel giugno 2010.
documento ufficiale >> Scarica DEF_OSSERVAZIONI_Asso_VIV_AIA
Alla
Provincia di Firenze
Direzione Tutela
Ambientale P.O. V.I.A. A.I.A.
Aria e Acustica
Ambientale
Via G. B. Mercadante n.
42
50144 FIRENZE
e
presso Archivio Generale
Via dei Ginori n. 10
50129 FIRENZE
*
Responsabile
del procedimento: Ing. Alessio Nenti, Direzione di cui all'intestazione.
*
Oggetto: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli
artt. 29-bis e 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis
per la realizzazione e per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.2
dell’Allegato VIII del Decreto, nonché per la variante allo strumento
urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori, per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.
146 del D.lgs. n. 42/2004 e dei titoli edilizi necessari per la realizzazione
dell’impianto ed inoltre per l’acquisizione del provvedimento di delega da
parte della Autorità competente all’esercizio dei necessari poteri
espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001. Impianto
ubicato in via Forlivese n. 2bis nel comune di Rufina. Avvio dei termini del
procedimento. A seguito di avviso
pubblicato sulla stampa il 30 gennaio 2011.
Richiedente: AER Impianti S.r.l., sede
legale via Marconi n. 2 bis nel comune di Rufina.
*
Le Associazioni
“Valdisieve”
e
“Vivere in Valdisieve”
rappresentate
rispettivamente dai sottoscritti:
*
1- Il sottoscritto Mauro
Benvenuti, in qualità di Presidente
pro tempore dell’Associazione Valdisieve con sede legale in Rufina, loc.tà
Selvapiana, 45 -50068- (FI);
2- Roberta Vigna, in qualità
di Presidente pro tempore della “Associazione
Vivere in Valdisieve “ con sede a
Firenze in Viale E. Torricelli n. 15 – CAP-50125 (FI).
Dall’analisi della nuova documentazione presentata ai fini del rilascio della nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale,
trasmettono
ai sensi dell’art. 29 quarter , comma 4, D.
Lgs 152/2006
e art. 9 e
10 Legge n. 241/1990
le seguenti
OSSERVAZIONI
***
*******
***
PREMESSA
Prima di tutto vogliamo ricordare e sottolineare alcune
caratteristiche intrinseche del progetto in questione:
·
ha già subito
l’annullamento degli atti dirigenziali di VIA ( AD n. 3550 del 24/10/2007 ) e
di AIA ( AD n. 3685 del 2/10/2008) da una Sentenza del TAR Toscana;
·
attualmente è in corso un
appello al Consiglio di Stato sia da parte di AER spa che di Italia Nostra e privati;
Solo per questi 2 motivi si ritiene che non si debba
procedere ulteriormente con il nuovo iter di AIA e si chiede che non sia
concessa nessuna autorizzazione in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato.
INOLTRE
È da tener presente che:
·
L’attuale impianto non è più in funzione dal 30 Agosto 2010 per
manutenzione straordinaria. Il periodo di fermo impianto era previsto in un
primo momento fino al 31 Dicembre 2010, poi è stato prorogato fino a tutto
Giugno 2011, su richiesta di AER spa.
·
L’ autorizzazione all’esercizio dell’incenerimento dell’Impianto
“I Cipressi” di cui all’AD n. 1748 del 9/6/2005, con validità 5 anni, è scaduta nel giugno 2010.
>1<
Sulla questione dell’Atto
Dirigenziale n. 2123 del 28/06/2010 in relazione alla “NUOVA” VIA, queste le
nostre osservazioni:
Gli atti dirigenziali di
VIA e di AIA del precedente iter amministrativo a cui è stato sottoposto il
progetto del nuovo inceneritore di Selvapiana, ricordiamo, sono stati ANNULLATI da una sentenza del
TAR di Firenze (n. 00592/2010). Precisiamo che il TAR ha annullato entrambi gli atti: non li ha né revocati né riformati!
In tale sentenza il Giudice di prime cure scrive in modo
inequivocabile: ”Anche per i profili
appena evidenziati, il parere reso dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio deve ritenersi affetto da vizi che si
trasmettono alla pronuncia di VIA.
Quanto alla possibilità
che tali vizi possano dirsi sanati a posteriori in virtù del parere di compatibilità
paesaggistica espresso, dalla stessa Soprintendenza, nel procedimento
conclusosi con il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, si rinvia
al successivo punto 3.13.”( punto 2.17.3 ).
[…..] “Il problema ancora da
risolvere è se detti vizi possano considerarsi superati alla luce della nuova
pronuncia di compatibilità resa dalla medesima Soprintendenza nell’ambito del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata.” (punto 3.13).
Il Giudice ritiene che tali vizi non siano stati recuperati
neanche nel procedimento di AIA in quanto il proponente non ha mai ottemperato
a quanto richiesto dalla Soprintendenza (pag. 75). Più precisamente si dice
questo: la Soprintendenza ” subordinava
espressamente il rilascio del parere definitivo all’espletamento e alla
valutazione, rimessi in sede di AIA, di una cospicua serie di adempimenti
progettuali, e precisamente e alla produzione dei documenti integrativi già
richiesti con la nota del febbraio 2007, e mai prodotti dalla proponente,
nonché all’approfondimento degli aspetti riguardanti:
-
la dimensione e la
conformazione complessiva dell’opera;
-
le relazioni e le
congruenze funzionali, morfologiche, materiche e cromatiche tra impianto e
annessa palazzina-uffici;
-
il sistema delle previste
pareti vegetali esterne e dei giardini pensili;
-
i rapporti tra la nuova
opera e le costruzioni attualmente esistenti;
-
la sistemazione degli
spazi esterni inclusi nell’area di pertinenza
dell’intervento;
-
le relazioni tra l’opera
e la viabilità carrabile esistente e di progetto, le aree di manovra e di sosta
dei flussi veicolari a servizio dell’impianto;
-
le relazioni tra l’opera
e le adiacenti costruzioni di particolare pregio, con prioritario riferimento alla
vicina casa colonica.”
Alla luce anche di quanto appena esposto non si capisce:
1. come la Soprintendenza
dei Beni culturali e del Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia, abbia potuto
emettere un nuovo parere “definitivo” (Prot. n. 10905. del 11 giugno 2010),
questa volta favorevole ma con la prescrizione che “le soluzioni di dettaglio, soprattutto riguardo agli involucri esterni,
siano sottoposte alle valutazioni di questa Soprintendenza”. Ci pare di
capire infatti che anche questo parere non sia definitivo (su questo vedere
anche punto 3) come ci vogliono far credere e che la Valutazione di Impatto
Ambientale si sia conclusa senza sapere bene come sarà l’aspetto esterno
dell’impianto nei confronti del paesaggio in cui è inserito, che a nostro
avviso era materia da risolvere in sede di VIA e non di AIA;
2. come, di conseguenza, sia
stato possibile fare un nuovo Atto Dirigenziale (n. 2123/2010) reintegrando il
verbale della CDS del 25 settembre 2007 con il suddetto Parere.
Ricordiamo anche che il 30/11/2010, con Del. n. 208, è stato approvato
il “protocollo di intesa tra Provincia di
Firenze e Comune di Rufina per l’inserimento ambientale del NUOVO TERMOVALORIZZATORE DI
SELVAPIANA” che prevede un contributo economico di 250.000 euro a favore
del Comune di Rufina “per l’inserimento
ambientale del nuovo termovalorizzatore” che comprenda:
1- “sviluppare, attivando le più opportune collaborazioni tecniche e
scientifiche, linee guida ed eventuali prescrizioni progettuali, da impartire
alla Società proponente, per la definizione del progetto architettonico del
termovalorizzatore de “I Cipressi”, nonché per la definizione di tutti gli
interventi di inserimento visivo, paesaggistico e ambientale del nuovo impianto;
2- […];
3- […];
4- ”sviluppare
la progettazione di opportuni interventi di miglioramento ambientale nell’area
considerata, quali una pista ciclabile sul lungo fiume, zone di verde di
rispetto fluviale, alberature, ecc;” […]. (da: Del. n. 208 del 30/11/2010).
Per questi motivi il
parere favorevole “definitivo”, con riserva, rilasciato dalla Soprintendenza
non ci sembra poi così definito.
>2<
Nelle premesse del NUOVO atto dirigenziale si legge che si è
ritenuto di “dover riavviare
il procedimento di VIA allo
scopo, in particolare, di ottenere un parere definitivo della Soprintendenza”:
1. Nessun avviso è apparso
sui giornali di questo “riavvio”
supplementare.
2. Non è stato comunicato
niente in merito neanche ai soggetti legittimati ad intervenire nell’iter come
Italia Nostra e altri privati.
3. Che il termine di durata
del procedimento di VIA, stabilito in 150 giorni ( elevabili a duecentodieci)
dall’art. 18, comma 1, della LR 79/98 (abrogata dalla LR 10/2010), possa non
considerarsi termine perentorio ci rimettiamo alle parole del Giudice del TAR,
ma che tale termine possa espandersi nel tempo all’infinito fino ad arrivare a
ben 3 anni dopo il primo Atto Dirigenziale di VIA che era del settembre 2007,
ci sembra un po’ troppo.
4. L’art. 4 della LR 79/98
sul procedimento e partecipazione viene disatteso nel suo intento principale
che era quello di garantire la partecipazione
dei cittadini al procedimento. Infatti di detto riavvio non vi è traccia
alcuna.
5. Stando sempre all’AD n. 2123/2010
e al Parere della Soprintendenza n. 10905 dell’11 giugno 2010, il cosiddetto
“riavvio” dell’iter di VIA che aveva lo scopo di “OTTENERE un parere definitivo della Soprintendenza,
al fine di sanare il vizio procedurale riscontrato dal TAR”, è scaturito
dalla Provincia di Firenze e non dal proponente. Tutto questo ci pare un po’
strano perché la Provincia in questo caso si è assunta un ruolo che non le
compete oltre al fatto che è già sia Organo Proponente, in virtù del Piano
Provinciale, che Organo Competente nell’emettere il giudizio finale di VIA.
6. Tutte le incongruenze
insite nell’iter della “vecchia” VIA, riscontrate anche dal TAR, passano
inevitabilmente anche nel nuovo iter che termina con l’atto dirigenziale
2123/2010. Ricordiamo a riguardo che diversi Enti nell’ultima conferenza dei
servizi avevano chiesto ulteriore documentazione. A riguardo vorremmo essere
informati se vi è stata un’ ulteriore conferenza dei servizi.
>3<
Altro punto, a nostro avviso, particolarmente importante che va ad
investire sia il nuovo atto dirigenziale di VIA che il nuovo iter di AIA,
è il Ricorso al Consiglio di Stato.
Come accennato in premessa sappiamo che è attualmente in corso un
appello al Consiglio di Stato presentato sia da AER spa e dalla Provincia di
Firenze, che da Italia Nostra e privati relativamente alla Sentenza del TAR più
volte citata nei punti sopraesposti.
A tal proposito vorremmo evidenziare come i nuovi iter di VIA e di
AIA scaturiscano da presupposti quantomeno dubbi. In particolare si ribadisce
che:
1. attualmente vi sono in contemporanea 2 iter di VIA e
2 iter di AIA relativamente allo stesso progetto del nuovo inceneritore di Selvapiana.
2. uno che comprende la
nuova VIA e la nuova AIA ( quest’ultima ancora in corso).
3. l’altro che rimane in
attesa del giudizio del Consiglio di Stato e che potrà terminare in soli 2
modi:
a)
che venga riconfermato il giudizio del TAR e quindi si confermi
l’annullamento dei 2 Atti Dirigenziali di VIA e AIA;
b)
che venga ribaltato il giudizio del TAR e quindi si restituisca
agli atti annullati il loro valore intrinseco.
Nel secondo caso ci troveremmo per assurdo nella condizione che l’iter di AIA appena avviato non abbia
alcun valore in quanto riacquisterebbero il loro valore gli atti
precedentemente annullati.
Senza considerare quanto gli sprechi inutili di tempo e denaro
pubblico, importanti per i cittadini, siano un modo alquanto anomalo per
espletare le procedure di VIA e di AIA, nel rispetto delle Leggi che le
regolano e nel rispetto dei diritti dei cittadini, anche attraverso la
“Partecipazione”. La Regione Toscana
si vanta infatti di essere stata la
prima Regione ad aver promulgato una Legge a riguardo (LR 69/2007).
>4<
Si continua a considerare
la gestione dei rifiuti privilegiando soluzioni desuete ed oramai
anacronistiche rispetto alla mutata sensibilità internazionale, comunitaria e
nazionale nei confronti della disciplina dei rifiuti.
Si ricorda infatti che
già il D. Lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”) nell’art. 3, in cui indica le linee da
seguire da parte delle autorità competenti, prevedeva che:
1. Le autorità competenti
adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a
favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie
pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse
naturali;
b) la promozione di strumenti
economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché
lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica
e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o
da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il
loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei
rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di
condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in
materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f)
la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Ancora per ciò che
concerne il recupero veniva disposto che :
1- Ai fini di una corretta
gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso:
a) il reimpiego ed il
riciclaggio;
b) le altre forme di
recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure
economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego
dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l'utilizzazione
principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
Ed infine in merito allo
smaltimento dei rifiuti l’art 5 del D. Lgs. n. 22/1997 prevedeva che:
1. Lo smaltimento dei
rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase
residuale della gestione dei rifiuti;
2. I rifiuti da avviare allo
smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la
prevenzione e le attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero.
Gli stessi principi e norme vincolanti per le Autorità
competenti sono stati confermati dal D. Lgs. 152/2006 con gli articoli dal 178
al 182 e ulteriormente con i più recenti aggiornamenti
del D. Lgs. 128/2010. Essi introducono la
responsabilità estesa del “produttore del prodotto”,
riconfermano i criteri di priorità nella gestione del rifiuto, dove il recupero
energetico è alla fine, seguito dallo smaltimento.
I nuovi decreti che vanno
ad aggiornare il 152/2006 introducono
anche indicazioni per il riutilizzo dei rifiuti e la loro preparazione al
riutilizzo.
Si ricorda inoltre che la
Regione Toscana è carente di impianti preposti al recupero e alla
trasformazione della “materia seconda”
ottenuta dai rifiuti praticando la differenziazione e il recupero, che in virtù
dell’obbligo di raggiungere il 65% di RD entro il 2012, dovrebbero essere
predisposti prima di costruire ulteriori inceneritori.
Le scelte della Regione
Toscana non tengono conto delle finalità e delle priorità del legislatore
nazionale - che peraltro ha recepito pedissequamente la direttiva comunitaria –
e non eseguono le priorità delle fasi
che devono essere organizzate in via antecedente rispetto allo smaltimento;
quest’ultimo previsto dal legislatore come mera ipotesi residuale.
>5<
Un altro elemento di
considerazione, che ricade su tutto
l’iter procedurale, dalla VIA fino ad oggi, è l’atteggiamento tenuto dalle amministrazioni pubbliche nei
confronti delle comunità locali di riferimento sia in termini di comunicazione che
in termini di informazione. Seppur sia stato seguito, da parte delle autorità
competenti, tutto l’iter minimo indicato dalla legislazione - che escluderebbe
forme di inadempienza giuridicamente rilevanti - non passa inosservata la
scarsa trasparenza delle strutture pubbliche coinvolte, tesa a impedire,
nei fatti, la partecipazione e la discussione pubblica dei cittadini su
scelte di merito di tale entità.
Di norma la
partecipazione dei cittadini dovrebbe avvenire prima che le decisioni siano definitive. In questo caso ciò non è
avvenuto. Quando la popolazione ha saputo del cosidetto “ampliamento” le scelte
erano già state fatte e asserite come immodificabili!
Tale atteggiamento è
ravvisato anche nella gestione dell’attuale inceneritore “I Cipressi” per l’inadempienza
a rispettare quanto previsto dalla Del. n. 88 del 07/04/98 (punto 4.4.4.) che
prevedeva, sin dal 01/01/2000, che ogni impianto di trattamento termico
dovesse dotarsi di sistemi di informazione permanente delle emissioni
tramite pannelli e dati variabili o monitors
visibili continuamente dai cittadini; limitandosi invece ai PMI in
alcuni luoghi pubblici e sul sito di AER spa.
>6<
Ricordiamo inoltre come l’amministrazione abbia deliberatamente
scelto di non disporre durante la procedura di V.I.A. dell’inchiesta
pubblica, che è lo strumento previsto dalla normativa per garantire
l’effettiva informazione dei cittadini sul progetto che interessa il territorio
di appartenenza, in considerazione, nella fattispecie, della particolare eccezionale
rilevanza degli effetti ambientali e sulla salute”. Vogliamo ricordare che a tal proposito, il 22 settembre del 2007, furono
raccolte e consegnate al Sindaco di Rufina circa 1257 firme.
Citando l’Assessore all’Ambiente
in riferimento alle osservazioni presentate alla VIA questo afferma: “Il
parere dell’ufficio e di scegliere di non disporre dell’inchiesta pubblica perché
comporterebbe l'impiego di tempo e di risorse senza che sia presumibile
l'aggiunta di novità significative”.
Tempo e risorse sono
state prontamente impiegate di contro per una “iniziativa di comunicazione
pubblica senza precedenti”, o meglio “una gigantesca campagna di
comunicazione che metta a tacere gli pseudoscienzati del niente, che alimentano
la paura in modo irrazionale”, come definite dal Presidente della
Provincia; di fatto una campagna pubblicitaria svoltasi in Provincia di Firenze
e attraverso internet, rivelatasi
favorevole proprio alla realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori.
Ricordiamo che per tale campagna pubblicitaria definita dai quotidiani “Campagna rifiuti manifesto shock” la Provincia di Firenze spese circa 650.000 € ( su uno
stanziamento di 1 milione di euro) contro i 423.000 € per i progetti di
prevenzione, risparmio e differenziazione dei rifiuti (fonte: MET Provincia di
Firenze, “L’assessore Nigi ha
risposto ad una domanda d’attualità” ).
>7<
Nel richiedere la
documentazione AIA 2010 per effettuare le nuove osservazioni, il CD che ci è
stato consegnato, non contiene tutti gli elaborati necessari ne in esso vi è un
elenco della documentazione con l’indicazione utile a reperire i documenti non
inclusi. Un cittadino che voglia esercitare questo suo diritto partecipativo non
è messo in condizioni di sapere se i documenti contenuti nel CD siano o meno
tutti quelli presentati dal proponente e, quindi, non è in grado di poter
accedere agli atti presso la Provincia ecc.
Si riscontra anche un’
anomalia nell’avviso di AIA del proponente in cui scrive: “la Sintesi non Tecnica potrà essere consultata […] on line sul sito www.provincia.fi.it/ippc
”. Questo sito non è mai
stato funzionante e il link che porta
alla “mappa” è talmente generico che è di discutibile utilità.
>8<
Secondo
l’art. 29-ter, lettera i) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è compito del gestore, nel presentare la richiesta di AIA, prendere in esame le principali alternative, anche in forma
sommaria, sul tipo di impianto ( o altra
soluzione) che poteva integrarsi meglio in quel luogo. Questo purtroppo non è
stato fatto perché il gestore, come viene riportato nella Relazione Tecnica AIA,
si è attestato “alla lettera” a quanto veniva affermato dal Piano Provinciale
di gestione rifiuti che, secondo l’interpretazione di AER, per quel sito
prevedeva un “ampliamento” dell’esistente.
In
realtà il Piano Provinciale prevedeva una “nuova
linea di trattamento termico”. Ma di questo parleremo più avanti.
Vogliamo
ricordare però come il Piano Provinciale, oltre a prevedere quanto sopra, lasci
aperte anche altre possibilità come l’accesso ad uno dei due poli di
smaltimento rifiuti. Si legge infatti “le
residue aree di raccolta (“Mugello” e “ Val di Sieve e Alto Valdarno
Fiorentino”) vedono una produzione di rifiuto complessivamente ridotta, pari al
14,1% (ndr. Rispetto
all’area di Raccolta: Alto Mugello, Mugello, Alto Valdarno Fiorentino e Val di
Sieve, Piana Fiorentina, Fiesole e Chianti, Lastra a Signa – tab. 20) ed un ampia dispersione territoriale dei
centri urbani. In tale situazione risulterebbero aperte varie possibilità,
dalla previsione di un ulteriore polo di smaltimento, all’accesso ad uno dei
due poli di smaltimento suddetti, previo utilizzo di una o più stazioni di
trasferimento.”( Punto 8.3.2. del Piano Prov.). Chiaramente
l’opzione di conferire in un impianto unico per tutta la Provincia di Firenze
non è mai stata presa in considerazione.
>9<
Non
va dimenticato inoltre che è in corso una VAS e una Valutazione Integrata per
il Piano Interprovinciale dei Rifiuti - che incorpora i precedenti delle tre
Province Firenze, Pistoia e Prato - , ancora non terminata, che risulta essere
in fase iniziale, dedotto questo dalla risposta in merito del Garante della
Comunicazione Dott. Gianfrancesco Apollonio: “il lavoro preliminare avviato si situa nella fase 1) dell'Iter. Il
Piano è ancora da predisporre, la fase 4) a cui lei fa riferimento non è
imminente e solo nei momenti successivi, dei quali sarà data puntualmente e
ampiamente notizia, si entrerà nella fase pubblica di partecipazione”. Attualmente sono già state richieste
delle modifiche dagli Enti autorizzati, dopodiché
si passerà alle osservazioni dei cittadini e infine alla redazione del Piano vero e proprio.
Fino
ad allora non potrà quindi risultare
chiaro se tutte le indicazioni dei
Piani Provinciali di Firenze, Prato e Pistoia saranno confermate. Verosimilmente si renderanno necessarie rettifiche
ai suddetti Piani, in conseguenza degli obiettivi di legge (percentuale del 65%
di RD da raggiungere entro il 2012) che implicheranno conteggi aggiornati sulla
produzione rifiuti e riconsiderazione dei necessari impianti.
>10<
La relazione AIA ed il
progetto in generale disattendono nel contenuto le valutazioni e le
prescrizioni indicate nella conferenza dei servizi nell’iter di VIA, soprattutto
per quanto riguarda la proposta del teleriscaldamento, infrastruttura proposta
come opera compensativa per il mantenimento della qualità dell’aria.
Dalla documentazione
presentata solo in formato cartaceo ( all. 16 Studio di fattibilità del
teleriscaldamento) si evince che solo in fase di AIA 2010, con precisione a
dicembre 2010, è stato presentato lo studio di fattibilità sul
teleriscaldamento, quindi abbondantemente oltre i tempi richiesti dalla
prescrizione prevista dalla procedura dell’atto di VIA 2007 (punto 1.f del verbale della II°
conferenza dei servizi VIA).
Il protocollo d’intesa
per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento – tra AER spa, comune di
Pelago, Pontassieve e Rufina, datato 18 giugno 2008 – prevedeva infatti che
entro 6 mesi fosse verificata la fattibilità dell’infrastruttura e quindi al
massimo entro dicembre 2008.
Il proponente dichiara di
aver migliorato le prestazioni tecnologiche per ridurre le emissioni col fine
di equiparare i risultati dei valori a quelli che si sarebbero ottenuti con il
teleriscaldamento. Non si capisce come
questo sia possibile ottenerlo, visto che le tecnologie sono le stesse di
quelle riportate nella relazione AIA del “vecchio” procedimento e in
particolare nel capitolo 5 di entrambe le Relazioni Tecniche.
>11<
Il Piano Provinciale di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati di Ato 6 (approvato con Del. n. 22 del
11 febbraio 2002) non contiene al suo interno la parola “ampliamento” per
quanto riguarda l’inceneritore di Selvapiana. Si parla solo di “potenziamento”.
Si evince quindi quello di Selvapiana debba essere un NUOVO impianto e non un
ampliamento.
Si riportano alcune frasi
relative all’ inceneritore in oggetto, riprese appunto dal suddetto Piano:
·
pag. 4 – “L’evoluzione del sistema impiantistico potrà comportare anche la
necessità di realizzare nuovi
impianti o sezioni
impiantistiche, preferibilmente tramite
potenziamento o ristrutturazione degli impianti esistenti e
completamento delle filiere impiantistiche nei siti dove già sono presenti o
previste fasi del ciclo integrato”;
·
pag. 23 – “Caratteristiche indicative strutturali degli impianti. Fermo restando
quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 19/11/97 n°503: - i nuovi impianti (ovvero il sistema
complessivo composto da linea esistente e nuova linea) devono essere
dotati almeno di due linee
indipendenti di combustione e depurazione fumi..”;
·
pag. 57 – “La decisione di tenere in attività, ristrutturare, potenziare o
dismettere gli attuali impianti deriverà da considerazioni legate ad una
pluralità di fattori di cui di seguito si elencano i principali: bilancio costi/benefici: nel momento in cui il
singolo impianto cessi di essere indispensabile per assicurare la continuità
nello smaltimento la decisione circa il suo futuro utilizzo viene a dipendere
dall’esito di un bilancio costi/benefici”;
·
pag. 58 – “tab. 15- Impianto di termodistruzione in loc.
Selvapiana in Comune di Rufina. In attività, nell’anno 2000 ha trattato 9.500 t/a,
previsto potenziamento
dell’impianto di almeno 15.000.000 Kcal/h* con recupero
energetico”;
·
pag. 59 – “Con il potenziamento
dell’impianto di termodistruzione di Selvapiana (e contemporanea attivazione
del recupero energetico);
·
pag.60 – “ termoutilizzazione con recupero
energetico di Selvapiana, da potenziarsi in attuazione del presente piano”;
·
pag. 68 – “Si ricorda che “il prioritario impiego degli impianti esistenti,
con le ristrutturazioni
necessarie a garantire il conseguimento degli standard ambientali previsti
relativamente sia ai sottoprodotti generati (siano essi compost o energia) che
alle emissioni ed altri impatti ambientali” è previsto al punto 1.3 dello
stralcio di piano regionale”;
·
pag.
69 –“
tab. 21 Impianto di termodistruzione in loc.
Selvapiana in Comune di Rufina in attività – previsto potenziamento dell’impianto di almeno
15.000.000 Kcal/h e realizzazione recupero energetico”;
·
pag. 70 – “Il sito dove è esistente l’inceneritore di Selvapiana, privo di
recupero energetico, ma da considerarsi di nuova costruzione, stante il
radicale rifacimento precedente alla sua riattivazione nell’anno 1995, appare idoneo per un potenziamento
dell’impianto sufficiente ad ottimizzare i costi di gestione. Tale potenziamento tenderà a conseguire la
massima capacità di trattamento compatibile con la situazione dell’area, di
modo da avvicinare per quanto possibile la taglia complessiva dell’impianto ai
valori minimi previsti dalla tabella II allegata allo stralcio di piano
approvato con la DCR 88/98”.
>12<
Non esiste una
valutazione delle alternative progettuali e si dà per scontata una
possibilità di “ampliamento” che il
proponente associa al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, ma che comunque
doveva essere sottoposta a verifica di dettaglio in sede di esame del progetto
definitivo di ampliamento. Nel S.I.A.
non esiste traccia alcuna dello studio di possibili alternative di ubicazione
né tantomeno dell’opzione zero.
Vogliamo ricordare che la
VIA attivata con la L.R. 79/98 (abrogata dalla L.R. 10/2010) doveva riportare
nel SIA quanto previsto dall’allegato C della L.R.79/98. Alla lettera l), del
suddetto allegato, si legge che si doveva prendere in considerazione: “L'esposizione dei motivi della scelta
compiuta, anche con riferimento alle possibili alternative di localizzazione
e d'intervento, ivi compresa l'opzione zero, cioè la non
realizzazione del progetto, qualora esso non sia previsto in un piano o
programma comunque già sottoposto a VIA”. Al riguardo si fa notare
che il precedente Piano Provinciale ( attualmente in vigore) non fu sottoposto a VIA e quindi nel
procedimento di VIA del progetto del nuovo inceneritore I Cipressi si dovevano
contemplare le alternative e l’opzione zero!
Una simile richiesta è
prevista anche dal D. Lgs 152/2006 sia all’art. 22, comma 3, lettera d): “una descrizione sommaria delle principali
alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione
zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto ambientale”, sia all’All. 7, punto 2, che descrive i
contenuti del SIA : “ Una descrizione
delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa
l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta
progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione
delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.”
Oltretutto si fa presente
che il Piano Regionale gestione dei Rifiuti al punto 1.3.“I Piani Provinciali e i Piani
industriali di gestione dei rifitui” determina i criteri generali della
pianificazione e fissa alcuni divieti, vincoli e obiettivi che dovranno essere
comunque rispettati dai Piani provinciali e industriali. In particolare: “ i Piani Provinciali dovranno comprendere,
per gli impianti assoggettati a valutazione ambientale […] la definizione
dell’opera a livello di progetto di pianificazione provinciale la quale
confronti le possibili alternative strategiche e le localizzazioni”. Nel
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti non esiste la valutazione delle
alternative strategiche e di localizzazione per l’impianto “I Cipressi” oggetto
delle presenti osservazioni.
L’analisi delle
alternative ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e
di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall’intervento
proposto.
A tal fine si prevede una
descrizione delle alternative che vengono prese in esame, con riferimento alle
alternative strategiche consistenti nella individuazione di misure per
prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo,
alternative di localizzazione e alternative di processo o strutturali oltre
alle alternative di compensazione. Nel caso di specie si verifica come
l’Analisi delle alternative (Cap. 5 SIA) sia gravemente deficitaria per quanto
riguarda l’analisi delle alternative strategiche e di localizzazione,
limitandosi a citare in maniera non esaustiva solo alcune delle alternative di
processo.
>13<
Per quanto riguarda le analisi
delle alternative si devono considerare
le Migliori Tecniche Disponibili tra le Alternative Strategiche ed in
particolare verificare l’attuabilità dei medesimi obiettivi considerando
esperienze in atto a livello sia locale che internazionale.
Obiettivo primario citato al
paragrafo 1.1 del SIA è dare “la risposta
alla esigenza di realizzare un sistema integrato di impianti di smaltimento dei
rifiuti, espresso dalle amministrazioni di una vasta area che comprende la
Valdisieve, il Valdarno Fiorentino e il Valdarno Aretino a cavallo delle
province di Firenze e Arezzo. Tale area comprende oltre 20 comuni e circa
180.000 abitanti (dato 1999).”.
Seppure non chiaramente
palesate nel paragrafo di pertinenza, si desume che vi sia tra gli obiettivi
anche la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica ed il recupero
energetico.
Tali finalità sono raggiungibili adoperando anche altre Tecniche:
si segnala a tal proposito come “dai
primissimi anni 2000 si sono sviluppati nel mondo sistemi impiantistici a
freddo in grado di sottrarre fino all'80% di rifiuti residui (a valle delle politiche
di riduzione e di raccolta differenziata ) dalle discariche. Si tratta di
sistemi che sviluppando tecnologie di "estrazione" di scarti ancora
riciclabili e inviando a compostaggio le frazioni biodegradabili (anche con
digestione anaerobica) consentono di minimizzare in quantita' e in
pericolosita' i rifiuti da conferire in discarica. Non stiamo parlando solo del
trattamento tipico dell'impianto UR-3R di Sydney ( che proprio a marzo del 2006 ha superato l'ultimo
collaudo) ma anche di altre compagnie internazionali che vantano tecnologie e
concrete gestioni impiantistiche definite tra i trattamenti
meccanico-biologici/TMB non finalizzati alla produzione di CDR con tassi di
recupero elevatissimi . Impianti di questo tipo si trovano in Spagna (Barcellona),
in Israele (Tel Aviv), in Canada ( Halifax e Edmonton), in Germania e in
Lancanshire nel Regno Unito ed altri paesi europei. Nella rassegna in questione
si fa riferimento a compagnie quali la Arrow-bio , la Bedminster , la BTA , la Civic , la Valorga oltre alla
Globalrenewables dell'impiantistica UR-3R.” (da: “Gestione dei rifiuti a
freddo” realizzato da Greenpeace).
Di tali tecniche non viene fatta menzione nel SIA che si limita a
descrivere esclusivamente le scelte progettuali e, di fatto, non prende in
considerazione alternative strategiche contravvenendo ad uno degli scopi del
S.I.A.
Tale mission è invece di
rilevante importanza in quanto serve per l’ individuazione ed utilizzazione
delle Migliori Tecniche Disponibili da adottare in recepimento della direttiva
96/61/CE, sulla base di principi e specifiche Linee Guida Ministeriali del
13/6/2005. Rimane quindi oggetto di verifica da esaminarsi se vi sono, tra
quelle citate e non, alternative che secondo il Principio dell’approccio
integrato riducano l’inquinamento nelle varie componenti ambientali con
riferimento anche ai cosidetti effetti incrociati (cross-media effects).
La disponibilità di recenti studi scientifici e medici che
aprono nuovi e preoccupanti scenari sulla dannosità delle emissioni da parte dei
“nuovi termovalorizzatori”, a danno dell’uomo e delle componenti ambientali, in
genere rendono necessari, per il principio
di precauzione e prevenzione, lo studio di verifica in riferimento ad
esempio alla emissione delle cosidette nanoparticelle (PM 2,5/1). Devono essere
fissati limiti di emissione specifici non essendo le nanoparticelle
contemplate dalla normativa vigente.
Si ricorda che il principio di precauzione e prevenzione
indica, preferibile per il conseguimento delle prestazioni ambientali, l’adozione
di tecniche di processo piuttosto che
l’adozione di tecniche di depurazione. Anche per tale fatto è necessaria
un’analisi delle alternative poichè il processo inceneritore si basa su fasi
di depurazioni.
L’analisi delle alternative strategiche è del tutto assente. E’
necessario quindi che questa venga presentata in considerazione delle Migliori
Tecniche Disponibili, tenendo conto del livello raggiunto in Italia, nei paesi della Comunità Europea e nel resto del Mondo, in
riferimento ai principi da seguire ai fini della individuazione e
dell’utilizzazione delle MTD e degli studi tecnico scientifici di attualità.
>14<
Il principio di precauzione: “Secondo
l’interpretazione della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità
europee, il principio enunciato nell’art. 174 del trattato, è un principio
generale del diritto comunitario, la sua applicazione non è limitata al diritto ambientale, ma si estende
ad altre materie di interesse comunitario, in particolare la tutela della
salute e dei consumatori.[…] Si tratta in
sintesi del principio secondo il
quale, al fine di garantire la protezione,
o secondo l’espressione preferita da
certa dottrina, la cura di beni
fondamentali, come la salute o
l’ambiente, è necessaria l’adozione o l’imposizione di determinate misure di
cautela anche in situazioni di
incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di
rischio, e non è invece dimostrata, allo stato delle attuali conoscenze
scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in
pericolo. […] Tale anticipazione
della soglia di intervento si impone – e
legittima la restrizione di alcuni diritti fondamentali, come l’iniziativa
economica privata- per la peculiare natura
di beni come la salute e l’ambiente,
il cui danneggiamento non potrebbe essere adeguatamente riparato
attraverso un intervento successivo, in considerazione della dimensione spaziale e temporale talvolta
incontrollabile e della temibile
diffusività dei potenziali eventi dannosi, dovuta anche alla reciproca
interferenza e convergenza fra le potenziali fonti di danno. […] "
(tratto dalla relazione “IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE” – Prof. STEFANO GRASSI, Dott. ANNA GRAGNANI - Università di FIRENZE ).
"Risulta chiaramente che l’adozione di misure precauzionali di tutela
della salute umana rientra nell’ambito di applicazione dell’art.
32 della costituzione che in determinate
situazioni legittima e impone l’adozione
di adeguate misure di cautela."
>15<
L’assenza
di analisi sulla localizzazione non è giustificabile in base ad alcuna considerazione economica. Qual’è infatti il vantaggio di costruire un nuovo impianto
che avrà una vita di circa 20 anni al quale
non viene data la giusta
localizzazione? Inoltre, saranno 20 anni oppure 30? Il dato è controverso.
Nell’all. 10, alla scheda A, a pag. 4, si
indicano 20 anni, mentre nella VIA la durata dell’impianto era prevista in 30 anni. Nessun imprenditore avveduto trasferirebbe i rifiuti da Rufina a Terranova Bracciolini e da qui di
nuovo a Rufina e dopo le ceneri a Figline Valdarno. Anche solo per mera
considerazione di riduzione dei costi di trasporto, si sarebbero dovute
prendere in considerazione le possibili alternative di localizzazione.
>16<
In merito all’inidoneità
della localizzazione prescelta
vogliamo soltanto aggiungere
che il P.T.C.P. (Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale toscano n. 94 del 15 giugno 1998), individua nella Carta
dello Statuto del Territorio l’area interessata dal progetto del nuovo
inceneritore in Comune di Rufina quale “invariante strutturale a valenza
ambientale”. La stessa indicazione si trova anche nella Tavola n. 10 del Piano
Strutturale del Comune di Rufina.
Le invarianti strutturali costituiscono elementi del territorio da sottoporre
a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ai sensi dell’art. 5
della L.R. Toscana n. 5 del 16 gennaio 1995 (ora art. 4 - LR 1/2005).
Nel Piano Regionale di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio
regionale toscano n. 88 del 7 aprile 1998, le
invarianti strutturali a valenza ambientale costituiscono “fattori escludenti”
ai fini della localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
I “fattori escludenti”
hanno valore di vincolo assoluto
(Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, allegato 1, cap.
5).
Essendo a tutti gli
effetti un inceneritore nuovo, localizzato in un’area individuata come
invariante strutturale a valenza ambientale, l’autorità competente avrebbe
dovuto “in limine”, preso atto della classificazione dell’area, dichiarare inammissibile
la procedura dello specifico progetto restituendo la documentazione alla
proponente.
>17<
Si denota come la scelta di
realizzare un “Termovalorizzatore” rechi in se il primo germe per rendere
inattuata la Priorità della raccolta
differenziata quando viene affermato che questo riceverà, oltre ai rifiuti
provenienti dal selettore di Terranuova con codice CER 191212 ( nei quali pare siano confluiti anche i
rifiuti “tal quali” della Valdisieve), anche altre tipologie di rifiuto
che potrebbero e dovrebbero essere di per sé selezionate per ulteriore
recupero di materia, in quanto trattasi di imballaggi: in carta e cartone (CER
150101), in plastica (CER 150102), in legno (CER 150103), misti (CER 150106), e
ancora: carta e cartone (CER 200101), plastica (CER 200139), legno (CER 200138).
Si ricorda che il “Rapporto
conclusivo della Commissione per le migliori tecnologie di gestione e
smaltimento dei rifiuti” del 20 aprile 2007” alla pag. 372, lettera
D, D1-introduzione, indica che “nella gestione integrata dei rifiuti gli
atti di indirizzo e le direttive europee indicano come priorità il recupero dei
materiali dai rifiuti seguito dal recupero di
energia, effettuato sui residui non riciclabili”.
I rifiuti di cui AER Impianti chiede
l’autorizzazione ad incenerire sono
imballaggi già separati dal produttore e quindi facilmente recuperabili
( carta, cartone, plastica, legno).
In questo modo ci sembra
che non venga rispettato nemmeno lo Statuto del CONAI in cui all’art. 3, comma 1,
si legge: “Il Consorzio non ha fini di
lucro ed è costituito per il raggiungimento
degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio indicati nel titolo
II del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ndr. ora D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.),
nonché per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta
differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni”.
Che gli imballaggi
debbano seguire una “via più virtuosa”
nel loro recupero e reimpiego, è stabilito anche dal D. Lgs. 152/2006 (
aggiornato di recente) in cui all’art. 36, comma 1 “L'attività' di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi
generali”- in cui si legge:
a) “incentivazione e
promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso
iniziative; anche di natura economica in conformità ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a
monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la
produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati”.
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati”.
Sembra non esserci un
grande impegno nel rispettare quanto stabilito dalla legge e dal CONAI, né da
parte del proponente, AER (spa o srl), né da parte delle Amministrazioni locali
che continuano imperterrite nella strada intrapresa, senza un minimo di
ripensamento, continuando a proporre un impianto di incenerimento per altri 30
anni circa.
Delle tipologie di rifiuti (carta, cartone, plastica e legno) nel
progetto oggetto di questa procedura di AIA, si dichiarano dei quantitativi
annui minimi che andranno a ridurre
quanto conferibile con codice CER 191212 rispetto alla capacità totale
dell’impianto che sarà di 68.640 t/anno.
In una nota si legge che il quantitativo di 68.640 t/anno “si ridurrà di pari peso in ragione dei
quantitativi in peso dei restanti rifiuti elencati in tabella, accettati
all’impianto nel corso dello stesso anno” (rel. tec. punto 2.2.1.).
Per assurdo, questi quantitativi “minimi” di rifiuti (cioè i
rifiuti diversi dal codice 191212) potrebbero aumentare considerevolmente pur
non variando la capacità dell’impianto.
Questo non offre alcuna garanzia ai cittadini sulle tipologie di
rifiuti e le quantità che si vorrebbero bruciare in questo impianto!!
Occorre anche chiarire cosa si intende per “rifiuti speciali potenzialmente
critici” di cui si parla nella
Relazione Tecnica e in altri allegati; tra l’ altro
diventano tali
(in relazione al trattamento termico) solo se saranno conferiti “in
modo saltuario”. Ci chiediamo come facciano dei “rifiuti speciali critici”, “conferiti
in modo continuativo” a perdere la loro caratteristica di “criticità”!
Ci chiediamo inoltre se all’impianto sia previsto il conferimento
di rifiuti pericolosi diversi dai
rifiuti urbani delle raccolte locali.
Sottolineamo che la Toscana è la regione con più produzione di
rifiuti pro-capite proprio perché si è fatto dell’ “assimilazione” dei rifiuti
speciali (imballaggi ) un punto fondamentale delle scelte che riguardano la gestione dei rifiuti.
Siamo rimasti gli unici in Europa ad avere un trend in salita per
gli imballaggi mentre in altre nazioni
c’è una stabilizzazione e una diminuzione.

(tabella della relazione
di Rafhael Rossi>http://prcgruppotoscana.it/AreaRiservata/gruppo-prc-convegni-e-seminari/rifiuti.pdf
)
>18<
Il progetto di AER viene
definito in più riprese conforme ai vari strumenti pianificatori a più livelli
(Regionale, Interprovinciale Provinciale, di Ambito), ma anche tale
affermazione non è condivisibile sotto diversi profili:
Presunta conformità rispetto al Piano Regionale
dei Rifiuti
Al punto 1.3.1. della
Relazione Tecnica AIA, AER afferma che “la
localizzazione del futuro impianto risulta essere perfettamente conforme ai
requisiti richiesti dallo strumento regionale (fattori escludenti, penalizzanti
e preferenziali) risultando per di più caratterizzata dalla presenza di
molteplici fattori preferenziali.”
Tra i fattori preferenziali riferiti all’area in
oggetto e previsti dal Piano Regionale osserviamo i seguenti punti:
· viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità
di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati; (NdR. Il collegamento ferroviario è stato
definito inutilizzabile, la viabilità non è di tipo dedicato, ma trattasi della
SS67 il cui collegamento non appare facilmente realizzabile).
· baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema
di impianti per la gestione dei rifiuti; (NdR. se si considera che l’ATO è
quello PO-FI-PT, sicuramente la baricentricità non è uno dei fattori
preferenziali).
· dotazione di infrastrutture; (NdR. nel progetto nulla delle
infrastrutture viene riutilizzato).
· possibilità di trasporto
intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti. (NdR. Assente).
E per quel che riguarda i
termodistruttori in particolare sono fattori preferenziali:
· Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali
esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse (NdR.
Anche ammettendo che l’impianto risieda in area a destinazione industriale non
si può dire altrettanto dell’area circostante …).
· aree con superficie superiore ai 5 ettari (NdR. Non raggiunti).
· preesistenza di reti
di monitoraggio per il controllo ambientale (NdR. Non presente o non utilizzata).
· sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali
civili e termoelettriche (NdR Assente e non realizzabile per stessa
ammissione del proponente).
· impianti di
termodistruzione già esistenti (Si).
· vicinanza di potenziali
utilizzatori di calore ed energia (nello stesso progetto si afferma che non ve ne
sono).
L’affermazione di essere
perfettamente conformi ai requisiti richiesti dal Piano Regionale appare
quantomeno fuorviante se si considera che il sito è:
·
caratterizzato dall’essere compresso tra la Sieve (ambito A1 e B e
Rischio Idraulico P.1.4 e P.1.3).
·
situato a fianco della strada SS67.
·
situato in un’ area a elevata pericolosità idraulica (ove è
previsto il cosiddetto ampliamento).
·
situato a monte della presa dell’acquedotto di Pontassieve,
S.Francesco.
·
ristretto in un’ area chiusa di fondovalle su cui viene effettuata
agricoltura di qualità.
·
caratterizzata da fenomeni atmosferici di inversione termica
(praticamente costanti nel periodo invernale).
Tali caratteristiche
dell’area richiamano ad alcuni dei Fattori escludenti, cioè quelli che hanno
valenza di vincolo assoluto nel
Piano Regionale dei Rifiuti al paragrafo in cui tratta i Criteri di
localizzazione per impianti di
Trattamento e smaltimento di rifiuti.
Fattori Escludenti del Piano Regionale:
· Aree collocate nelle
fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 m
o altra dimensione superiore
definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito),
ai sensi del DPR 236/88;
· Aree individuate come invarianti strutturali a valenza
ambientale definiti dagli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95;
· Aree entro la fascia di rispetto da
strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari,
aeroporti;
· Aree
che ricadono negli ambiti fluviali “A1” di cui alla DCRT 230/94;
Opportuno è elencare
anche alcuni dei
Fattori Penalizzanti del Piano regionale:
· Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
ai sensi della R.D. 3267/23;
· Aree che ricadono
negli ambiti fluviali “A2” e “B” di cui alla DCRT 230/94;
· Aree soggette a
rischio di inondazione;
· Zone di particolare
interesse ambientale di cui alla L.431/85, sottoposte a tutela ai sensi della
legge 29 giugno 1939 n.1497, riferite a:
- fiumi, torrenti e corsi
d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna (lettera c);
- territori coperti da
foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, fatto salvo
quanto previsto dalla L.R.73/96, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
ai sensi dell'art.54 del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 (lettera g);
· Interferenza con i
livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
· Bellezze panoramiche
individuate ai sensi del punto 4) dell'art.1 della L.1497/39.
E relativamente ai
termodistruttori in particolare i fattori
penalizzanti del Piano Regionale risultano essere i seguenti:
- condizioni
climatiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti ove condizioni in
calma di vento e stabilità atmosferica ricorrano con maggiore frequenza;
L’affermazione “l’impianto risulta essere perfettamente
conforme ai requisiti richiesti dallo strumento regionale (fattori escludenti,
penalizzanti e preferenziali) risultando per di più caratterizzata dalla
presenza di molteplici fattori preferenziali” è
indicativa della bassa qualità del lavoro effettuato.
Il solo fattore basato sulla preesistenza del vecchio inceneritore
non può condurre ad una deroga dei
fattori penalizzanti ed escludenti, considerate le differenze sia da un punto
di vista tecnico che strutturale del nuovo impianto.
>19<
Per quanto riguarda le “invarianti
strutturali a valenza ambientale” .
·
Queste sono definite nella “Carta dello
Statuto del Territorio” del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Firenze. Nel caso in oggetto risultano appartenere a questa definizione le “aree
sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio
idraulico” , quali quelle in cui si vorrebbe realizzare il nuovo
impianto.
·
Nel Piano Regionale di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, le “invarianti strutturali a valenza ambientale” costituiscono i cosidetti “fattori escludenti” ai fini della localizzazione di impianti
di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
I “fattori escludenti”
hanno valore di vincolo assoluto (Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, allegato 1, cap. 5).
Ancora una volta si
conferma che l’area scelta non è idonea alla costruzione del nuovo
inceneritore.
>20<
Altra non conformità
rispetto al Piano Regionale di gestione dei rifiuti è rappresentata dalla “taglia”
prevista per il nuovo impianto.
“senza arrivare alle
800.000 tonn./anno dell’inceneritore di Brescia, la taglia minima di un inceneritore di nuova generazione è dell’ordine di 400.000 tonn./anno.
Il motivo è prettamente economico, in quanto per un impianto di
quest’ordine di grandezza, la sezione di depurazione fumi – realizzata con le
migliore tecniche disponibili – ha un costo pari alla metà del costo totale.
Dimezzare la potenzialità di un impianto non significa dimezzare i costi in
quanto le apparecchiature per la depurazione fumi tendono ad essere un costo
fisso e in impianti più piccoli la loro incidenza può salire fino al 70-80% del
costo totale tranne nel caso che vengano adottati sistemi di depurazioni non
rispondenti alle BAT, ma in pratica ciò significherebbe risparmiare sulla
salute.
Costruendo tanti impianti
invece di uno solo che basti per tutta la provincia si hanno quindi due sole
possibili alternative: o i costi aumenteranno di 2/3 volte, o si risparmierà
sulla depurazione dei fumi con aumento dell’inquinamento generato a parità di
rifiuti smaltiti” ( tratto da: “Errori e prospettive
nella gestione dei rifiuti in Provincia di Firenze” di Larini ).
La Regione Toscana, nel
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, nel merito della taglia dell’impianto
pone alcune prescrizioni, tra le quali:
“I nuovi impianti di termoutilizzazione dovranno avere una
potenzialità termica superiore a 35.000.000
Kcal/h (c/a 100.000 tonn./annue).
Dovranno altresì
rispettare i limiti di emissione di cui alla Tab. III nonchè tutte le
caratteristiche tecniche-ambientali indicate nel presente piano.
Dovranno essere realizzati impianti di trattamento termico che
corrispondano, oltre al dimensionamento prima descritto, anche allo stato
dell'arte delle tecnologie e quindi idonee a garantire prestazioni accettabili
sotto il profilo dell'affidabilità, dell'impatto ambientale e dei costi
economici del servizio.”
Devono essere dotati almeno di due
linee indipendenti di combustione e depurazione fumi (dal Piano Regionale – allegato 1)
L’impianto
in progetto non prevede neanche 70.000 tonn./annue (68.640 tonn./annue) pari a
23.760 kcal/h (max. 25.423.000 kcal/h) e funzionerà solo con 1 linea. E’ bene
precisare che tale quantitativo è ben inferiore a quello prodotto nell’intero
ATO, un dato questo che ci introduce alle osservazioni sulla congruità al Piano
interprovinciale preliminare di cui al punto seguente.
Dalle suddette argomentazioni se ne deduce quindi
come l’impianto non sia conforme con gli indirizzi del Piano dei Rifiuti della
Regione Toscana in quanto collocato in area non idonea e progettato in maniera
non sostenibile dal punto di vista dei costi economici.
>21<
Ricordiamo che la nuova documentazione
presentata da Aer Impianti srl non ha
dimostrato che si tratta di <ampliamento
e non di nuovo impianto>. Si
continua così ad omettere di fornire una
risposta ad una richiesta che aveva formulato la Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e
Prato (parere 3-10-2007 inenerente alla VIA).
La Soprintendenza nel
suddetto parere aveva chiesto <approfondimenti
degli aspetti riguardanti i rapporti, anche in sede di cronoprogramma
esecutivo tra la prevista nuova opera e
le costruzioni attualmente esistenti che si intendono demolire, in modo da
dimostrare chiaramente che trattasi di ampliamento e non di edificazione ex
novo>.
>22<
Le Linee Guida generali
per la individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (MTD),
per le attività esistenti di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 372/99 (prima D.Lgs.
59/05 e ora D. Lgs. 152/2006 modificato con il 128/2010 ) in attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, stabiliscono per quanto riguarda i Principi Generali che (art. 6, comma
16 - D. Lgs. 152/2006):
a) devono essere prese le
opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili.
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi.
Dove per inquinamento
si definisce “l'introduzione
diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi
”.
Si palesa la necessità di
prendere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, non autorizzando
il progetto e non procedendo con monitoraggi
successivi che dimostrino fra qualche anno la veridicità dei dati a danno
dell’ambiente ed in primis delle persone.
Il tema della
pericolosità degli impianti di incenerimento dei rifiuti per la salute umana è
affrontato anche dall’Istituto Superiore di Sanità che ha proposto criteri per la sorveglianza dei
sarcomi dei tessuti molli in prossimità di siti inquinati da sostanze chimiche
ad azione diossino-simile. Uno studio tra i più recenti è lo studio francese
che associa l’incenerimento alle malformazioni fetali (http://gestionecorrettarifiuti.it/pdf/maternal.pdf ).
A tal proposito è
opportuno evidenziare che le MTD sono oggi notevolmente cambiate ed evolute
rispetto al momento in cui nel Piano Provinciale dei Rifiuti venne
adottata la scelta tecnica identificata nell’incenerimento dei rifiuti
con recupero di energia (definita come “consolidata
e provata in grado di assicurare il massimo dell’affidabilità…”). Sarebbe
opportuno attendere, come minimo, che l’iter dell’approvazione del Piano
Interprovinciale fosse definitivo, tenendo conto che il Piano Regionale (del
1998) dovrebbe essere aggiornato.
Alla luce dei numerosi e
recentissimi studi e dibattiti scientifici è ormai chiaro che serva un periodo
di sospensione, doveroso, dato che il tema delle emissioni, ed in particolare
quello delle nanopolveri, è solo ora oggetto di studi, e siamo in vista, come
cita anche ARPAT, “di una probabile evoluzione normativa che integri lo
studio con una stima sulla frazione PM2.5, che risulta essere ancor più
rilevante agli effetti sanitari. Il
tema è affrontato da OMS con l’ ”Air quality guidelines global update 2005 –
Report on a Working Group meeting”, del
2005. Anche il Parlamento e il Consiglio
Europeo valutano le problematiche legate alle nonopolveri.
>23<
Come accennato in
precedenza l’analisi delle alternative, inerenti la localizzazione
dell’intervento, è totalmente assente. A tal riguardo si reputa grave tale omissione
tenuto conto della vasta area usufruibile che comprende la Valdisieve, il
Valdarno Fiorentino e il Valdarno Aretino a cavallo delle province di Firenze e
Arezzo, comprendente oltre 20 comuni.
L’area compresa tra i
centri di Pontassieve e Rufina si caratterizza dal punto di vista delle
emissioni di sostanze inquinanti dalla presenza del vecchio inceneritore (di cui si ipotizza la
sostituzione – cerchi rossi) e del Cementificio
Italcementi (cerchi rosa). I centri abitati di Stentatoio, San Francesco e
parte di Pontassieve sono compresi all’interno di entrambe le aree sensibili
con raggio di 3 km
dai rispettivi camini.
Se si considera un raggio
di 5 km
si comprendono anche gli abitati di Masseto, Diacceto, Pelago, Massolina, Rosano e tutta Pontassieve.
Nella figura sotto sono
rappresentate le aree in cui le emissioni si sovrappongono. C’è da tener
presente anche un’altra fonte molto inquinante (cerchietto verde nella figura
sotto) denominata ex “Stigo” che è
una fabbrica insalubre di prima
classe - situata a Montebonello ma rimasta inglobata nel centro abitato
anche di Rufina. Tale impianto funziona 24 ore su 24, su 6 giorni alla
settimana, tutto l’anno, andando a peggiorare ancora di più le aree in cui
tutte queste emissioni si accavallano.


L’approccio
integrato viene disilluso sia per la mancata analisi del sovrapporsi delle
emissioni da parte del vicino Cementificio di Pelago, sia per la superficiale
analisi ambientale eseguita che non tiene conto della localizzazione
individuata ( in particolare sul fiume Sieve, in area sensibile, in area
golenale) proposta a monte
dell’acquedotto di Pontassieve.
Vista la
vicinanza con altre fonti importanti di emissioni inquinanti, manca del tutto
la “Valutazione d’Impatto Ambientale
sull’Area Vasta”. Così come indicava l’allegato VII del D. Lgs.
152/2006, sui contenuti del SIA, in cui al punto 4 si legge che doveva
contenere: “Una descrizione dei probabili
impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto
proposto sull'ambiente:
a)
dovuti all'esistenza del progetto;
b)
dovuti all'utilizzazione delle risorse
naturali;
c)
dovuti all'emissione di inquinanti, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la
descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti sull'ambiente.”
L’inidoneità della scelta
proposta viene trattata in modo più completo nell’osservazione successiva.
>24<
Presupposto errato del presente procedimento di
AIA
Il presente procedimento di AIA è fondato su un presupposto del
tutto errato: non si tratta dell’ampliamento di un impianto esistente, come
sostenuto da AER Impianti Srl ( o AER spa che sia), bensì della realizzazione
di un nuovo impianto.
Negli atti della procedura si parla di “ampliamento” di un impianto esistente, ossia dell’inceneritore “I Cipressi” in Comune di Rufina.
La dizione “ampliamento”
non è soltanto un travisamento dei fatti verbale, ma è anche lo stravolgimento
sostanziale di una realtà oggettiva, come peraltro si evince da più elementi
concordanti e incontrovertibili:
(A) l’inceneritore proposto per Rufina è stato
dimensionato per una capacità termica nominale di circa 23.760.000 kcal/h
(27.628 kW), pari ad una capacità di trattamento di 8,8 t/h di combustibile con
potere calorifico inferiore (p.c.i.) di 2.700 kcal/kg e per una capacità
termica massima di 29.560 kW, ovvero una capacità di trattamento di 9,42 t/h di
combustibile con p.c.i. di 2.700 kcal/kg. Il valore di 9,42 t/h (226 t/d)
è la massima capacità di trattamento in termini di massa che il forno riesce a
smaltire per ragioni meccaniche ed è quindi il valore che si utilizza per il
dimensionamento meccanico della superficie della griglia. Il valore di
25.423.000 kcal/h è il valore utilizzato per il dimensionamento di tutte le
apparecchiature che hanno a che fare con la parte termica e cioé i ventilatori
dell’aria di combustione, il volume della camera di combustione, la caldaia,
tutta la linea fumi.
La quantità annua di rifiuti trattati è prevista pari a 68.640 t/a,
tenuto conto di un p.c.i. medio di 2.700 kcal/kg. Considerando una capacità di
trattamento media giornaliera pari a circa 211 t/d (8,8 t/h) e il dato
dichiarato di 7.800 h/a di funzionamento si deduce che la durata di
funzionamento annuale è pari a 325 giorni.
Per contro l’impianto esistente, dal 1974, ha un conferimento
medio di 30 t/d ed opera con rifiuti aventi un P.C.I. medio di 2.350 kcal/kg
per una capacità complessiva di incenerimento pari a circa 10.000 t/a
(documento ARPAT 14/7/2003).
L’incremento
della potenzialità di incenerimento annuale del nuovo impianto rispetto all'attuale
è quindi stimabile in circa il 580%, un valore che appare troppo elevato per essere considerato come
ampliamento produttivo di un impianto industriale;
(B)
che si tratti di un nuovo
inceneritore e non dell’ampliamento dell’impianto preesistente è confermato anche dal mutamento della
superficie e della volumetria della nuova struttura (dagli allegati al
S.I.A. appare che la superficie coperta di quello attuale è di mq 337, mentre
quella del nuovo impianto dovrebbe essere di mq 4628 e che l’altezza massima attuale è di m 19,40 mentre quella nella nuova
documentazione allegata all’AIA raggiunge m 34,20).
La realizzazione del nuovo manufatto edilizio comporta la
demolizione del precedente e la sua ricostruzione con una disposizione
planivolumetrica e con una sagoma del tutto diverse da quelle precedenti. Se
ciò è vero è evidente - e sul punto non occorre dilungarsi molto - come sotto
il profilo urbanistico ed edilizio si tratti non già di un “ampliamento”, bensì di una nuova costruzione, con
impegno di nuovi suoli e la creazione di un carico urbanistico diverso.
L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 definisce gli “interventi di nuova costruzione” come quelli di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della
manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del restauro e del
risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia.
Detta definizione è ripresa dagli artt. 78 e 79 della L.R. Toscana
1/2005, dai quali emerge che debbono essere considerate nuove costruzioni tutte quelle trasformazioni fisiche che non
ricadano in uno degli interventi minori sopra indicati e che incidano sulle risorse essenziali del territorio.
Quindi non vi sono dubbi per affermare che l’impianto è un “NUOVO
impianto” sotto tutti profili qui trattati.
Anche il Giudice del TAR ha dovuto riconoscere che “nel senso urbanistico-edilizio possa
parlarsi di nuova costruzione” (sentenza TAR - pag. 28);
(C) con l’opera proposta si prevede l’abbattimento completo (si veda per es. relazione acustica pag. 26) delle strutture in essere e non si contempla l’utilizzo / potenziamento/ammodernamento,
neppure in parte, di componenti, macchinari, attrezzature impiantistiche
esistenti;
(D) da un punto di vista impiantistico non
si può considerare ampliamento un intervento che comporta la rimozione completa
della parte esistente;
(E) alcune
parti dei documenti presentati sono uguali o simili a quelle presentate nel
precedente iter di AIA, e si continua a indicare l’impianto come “nuovo impianto” o “nuovo stabilimento”. Lo dimostra anche l’All. 10 in cui in una nota
della scheda A si dichiara quanto segue: “L’impianto
attualmente esistente non rientra nell’ambito dell’assoggettabilità alle norme
IPPC in quanto ha capacità produttiva inferiore a 3 t/h”, mentre per il nuovo impianto si
dichiara questo: “ lo stabilimento in esame rientra tra i nuovi impianti in quanto
l’assoggettabilità alla normativa IPPC scaturisce dalla modifica in progetto”.
A conferma del fatto che
l’impianto in esame è da intendersi come un impianto nuovo si osserva, inoltre, che la Relazione AIA in diversi punti
evidenzia che l’“impianto opererà con una
sola linea” (par. 2.2.2 Capacità di trattamento dell’impianto, pag. 28),
confermando quindi che l’attuale linea di incenerimento sarà definitivamente
chiusa con la demolizione dello stabile che la contiene. Si ritiene importante
far notare anche come originariamente il potenziamento dell’impianto esistente
prevedesse “semplicemente” una seconda
linea, così come si può verificare dai dati riscontrabili in All. 15
(pag. 28) relativa ad indagini richieste da UNIECO scrl per la “progettazione di una seconda linea inceneritore
“I Cipressi”.
Lo stesso Piano Provinciale
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’ATO n. 6, riferendosi
all’impianto di Rufina (par. 2.2.3.3 “L’impianto de I Cipressi -Rufina-” pag.
90), scrive testualmente di una “nuova
linea di trattamento termico”. E’ sempre il Piano Provinciale dei
Rifiuti ad affermare al paragrafo 5.2 (cfr. sul punto pag. 19) che per nuovi
impianti si intendono “quelli per i quali
non siano state avviate procedure di gara alla data di entrata in vigore del
Piano”.
Quindi l’impianto in
questione rientra nella suddetta definizione essendo nuovo anche sotto il
profilo delle prescrizioni pianificatorie.
Ancora: nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti e nel Piano Provinciale di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati per l’ATO n. 6 (che indica anche una superficie
edificata minima compresi i volumi tecnici) si prevede una taglia minima, ossia una potenzialità termica non inferiore a 35.000.000 kcal/h che - a parità di potere
calorifico inferiore - corrispondono a quasi 100.000 tonnellate/anno di rifiuti inceneriti, mentre la
potenzialità termica prevista per il nuovo impianto di Rufina è di 24.523.000
kcal/h che corrisponde a 68.500
tonnellate/anno.
Pertanto il progetto si
pone in contrasto sia con il
Piano Regionale di gestione dei rifiuti (cap. 4.4. “Impianti di trattamento termico”, pag. 43) sia con il Piano Provinciale
di gestione dei rifiuti ( in vigore fino all’approvazione del Piano
Interprovinciale), che indica oltretutto una superficie edificata minima non
rispettata dal progetto (all. 15 del Piano Provinciale di gestione rifiuti
urbani e assimilati ATO 6- parte generale, paragrafo b-1, pag. 3), in quanto
non raggiunge la potenzialità termica minima consentita.
Il Comune di Rufina non rientra nell’elenco delle località
consentite e indicate dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati (2002) per l’installazione di nuovi
impianti di smaltimento di cui all’Allegato 15, pag. 2, del Piano medesimo.
Siccome l’impianto di cui si discute deve essere, per i motivi sopra esposti,
considerato “nuovo”, ai fini della
normativa e degli atti di pianificazione, il progetto viola anche sotto questo
profilo il Piano Provinciale.
>25<
L’affidabilità
dell’impianto esistente e delle gestioni
succedutesi
nel tempo.
Le gestioni dell’impianto “I Cipressi” succedutesi nel tempo si
sono rivelate gravemente lacunose
suscitando perplessità sulla affidabilità.
Tanto è vero che la gestione è stata destinataria, a seguito di
verbale ARPAT, dell’atto di diffida n. 3353 in data 26/10/2004 della Direzione
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Firenze per il
ripristino delle corrette modalità gestionali dell’impianto entro i termini
previsti dalle prescrizioni pena la sospensione delle autorizzazioni
dell’inceneritore.
La diffida era stata notificata per gravi mancanze nella
conduzione dell’impianto, tra le quali si possono ricordare:
-
Il mancato rispetto della
corretta gestione del sistema di rilevamento in continuo dei fumi (con grave pregiudizio della salute
pubblica);
-
L’utilizzo improprio di una
delle due fosse di scarico di rifiuti;
-
La presenza di rifiuti non
previsti tra i rifiuti autorizzati;
-
La mancata identificazione di
un piezometro per il monitoraggio della messa in sicurezza permanente dell’area
ex discarica scorie.
Alla fine del verbale si legge inoltre che “per le violazioni riscontrate alla normativa sui rifiuti ed alla
normativa sulle emissioni in atmosfera sarà effettuata la comunicazione
all’Autorità Giudiziaria….”.
E’ opportuno far notare che la relazione è stata redatta in data
23 aprile 2004 da quattro tecnici dell’ARPAT e trasmessa alla Direzione Gestione
Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Firenze il 24/09/2004 che
ha conseguentemente emesso l’Atto di diffida n. 3353.
A seguito di quanto sopra
esposto si richiama l'attenzione delle Autorità competenti sull’opportunità di
non concedere l'autorizzazione alla gestione di impianti così complessi al
soggetto che ne ha fatto richiesta ancorché si chiami “AER Impianti srl” (
stessi comuni, stessi soci privati ecc di AER spa).
>26<
Per quanto riguarda la nocività delle emissioni (che inevitabilmente, un impianto di questo
tipo produce ), tanto per citare anche il Piano
Interprovinciale - seppur non ancora in vigore e attualmente sottoposto
a VAS e Valutazione Integrata - nel valutare le azioni di piano, relativamente
alla loro incidenza sui criteri specifici di sostenibilità (per quanto concerne
l’impianto di Selvapiana, con capacità di trattamento di 68.640 t/anno),
afferma che avrà “effetti negativi o
potenzialmente inquinanti” per l’atmosfera e per la qualità dell’ambiente
locale, nonché “effetti significativi
potenzialmente negativi o non migliorativi” sullo stato della fauna e della flora
selvatiche, sulla qualità dei suoli e delle risorse idriche e sulla qualità delle risorse storiche e
culturali ( schemi da pag. 125- bozza di
piano-).
>27<
L’inidoneità della scelta proposta.
Essendo un impianto a
tutti gli effetti nuovo non ha alcun motivo di esistere e continuare ad essere
proposto, stanti le gravissime ostative e limitazioni imposte dall’infelice
localizzazione (localizzazione sbagliata anche per l’impianto esistente ormai
attivo da più di 35 anni!!!), e delle
quali si riporta di seguito un sommario elenco.
a)
Collocata in area di
conca con conseguente variazioni
sulla distribuzione delle emissioni inquinanti inevitabilmente spinte verso i
centri abitati collocati in fondovalle e posti nelle immediate vicinanze come
Stentatoio (750 m ),
Masseto (1125 m ),
San Francesco (1730 m), Rufina (2030 m ), Pontassieve (2184 m ).
b)
Collocata in area di
conca, con conseguente impatto visivo da tutti i punti rilevati circostanti non
mitigabili.
c)
Tutto il territorio
comunale di Rufina è inserito in classe di pericolosità
sismica 2 (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_class.html
), mentre il Comune di Pontassieve, con il quale l’impianto confina essendo
anch’esso sul Fiume Sieve, è stato declassato con DGRT n. 431, del 19 giugno
2006, dalla classe 2 alla
classe 3S che comprende sia zone a
rischio 2 che zone a rischio 3.
d)
Non è baricentrico rispetto alle utenze servite ma anzi impone un
continuo traffico di rifiuti dai luoghi di raccolta fino a Terranuova
Bracciolini, da Terranuova Bracciolini all'inceneritore e infine (scorie e
ceneri ) dall'inceneritore a Terranuova Bracciolini (discarica Casa Rota) e/o
Figline (discarica Le Borre).
e)
La preferenzialità
accordata al potenziamento di impianti esistenti nel Piano Industriale ATO6 è
evidentemente correlata all’economicità del riutilizzo di sezioni
impiantistiche. In questo progetto tutto ciò è completamente disatteso.
f)
L’area si trova a monte di un acquedotto importante
(Pontassieve) e il fatto che l’impianto non abbia emissioni di effluenti
liquidi non esime dal valutare negativamente l’accumulo di inquinanti ricaduti
sulle aree circostanti e raccolti/trascinati dalle acque piovane nelle acque
del fiume Sieve. Si fa inoltre notare che la presa dell’acquedotto suddetto è
realizzata immediatamente a monte di uno sbarramento che nel corso degli anni
ha costretto a sedimentarsi rilevanti quantità di fanghi di cui non è dato
sapere il grado di tossicità attuale.
g)
Il progetto prevede ingenti e costosi interventi per la messa
in sicurezza dell’impianto dagli eventi alluvionali del fiume Sieve arrivando
all’assurdo che si devono rimodellare le rive ed aggiungere casse di espansione
quando invece l’area che si vuole utilizzare è di per se una naturale cassa di
espansione.
h)
L’area e’ completamente compresa nella fascia di rispetto del fiume Sieve (la fascia di 150 m . tutelata per legge –
D. Lgs. 42/2004 e Legge 431/ 85 in relazione al RD 1775/33), e nella fascia di rispetto della Strada Statale
67.
i)
E’ all’imbocco di una vallata che vede tra le sue risorse
principali e di maggior lustro prodotti agricoli di rilevanza mondiale, che
hanno centinaia di riconoscimenti e che traggono proprio dal comune in cui si
vorrebbe insediare il nuovo impianto (Chianti
Rufina).
j)
L’area, seppur formalmente classificata in modo appropriato a
livello di programmazione territoriale comunale, non presenta gli aspetti
caratteristici di un’area industriale sia per i preminenti vincoli ambientali
sia per gli strumenti programmatici del comune di Rufina che contemplano il
polo tecnologico e industriale nell’area di Scopeti. Per quanto attiene
all’ubicazione dell’impianto emerge ictu
oculi la sua incompatibilità con il contesto “territoriale” e paesaggistico.
Non si vede come una localizzazione
risalente agli anni ’60, che prevedeva un inceneritore lungo il fiume Sieve
ed in un contesto di valle e collinare di rilevante pregio, possa essere
ritenuta ancora oggi valida e
ragionevole per un impianto di tali dimensioni e, soprattutto, compatibile con
le direttive e le prescrizioni della L.R. 1/2005 (prima L.R. 5/1995), del PIT
della Regione Toscana e degli atti di pianificazione e gestione del territorio
della Provincia di Firenze, del Comune di Rufina e del Comune
di Pontassieve (il cui territorio confina con l’area
destinata all’impianto).
La proponente non ha
effettuato alcuna valutazione ed approfondimento in ordine alla relazione fra
l’impianto progettato e gli strumenti di governo del territorio, limitandosi a
riportare un elenco di norme pianificatorie relative esclusivamente al
perimetro dell’area dove è localizzato in modo lenticolare l’impianto di incenerimento.
k)
In area sottoposta a tutela
paesaggistica ed ambientale del
“territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi”.
l)
Su appezzamenti
SUL FIUME SIEVE ( a 20/30 m.
dalla sponda sinistra) che fino ad oggi hanno avuto una destinazione agricola, ma
che hanno subito un cambio di
destinazione d’uso, denominato “polo tecnologico ambientale”,
creato ad hoc per il futuro inceneritore con la recente approvazione del
Regolamento Urbanistico del Comune di Rufina
m)
In presenza di fauna
ittica di pregio.
n)
E’ in “area
di pertinenza fluviale”, stralcio n. 54 degli elaborati cartografici
per la “Riduzione del Rischio Idraulico” <carta di pertinenza fluviale
dell’Arno edei suoi affluenti> ed è soggetta a vincolo
dalla ex legge Galasso oggi T.U.Codice dei Beni
Culturali e Paesaggio.
o)
E’ in “Area Golenale”. Carta degli interventi strutturali per la
riduzione del Rischio Idraulico.
p)
E’ in “area interessata da inondazioni ricorrenti”. Carta guida
della aree allagate.
q)
E’ interamente in “Pericolosità Idraulica Molto Elevata”
(P.I.4), Elevata ( P.I.3) e media
(P.I.2). “Piano di Stralcio: Assetto Idrogeologico”, stralcio n. 238 – livello
di dettaglio.
r)
E’ interamente su un’area a “ Vulnerabilità Elevata degli acquiferi all’inquinamento.
s)
Il Fiume Sieve è in “Ambito AB”
t)
In zona di frega.
u)
La zona è in “area sensibile”, art. 3 delle Norme di Attuazione del PTCP che è,
dallo stesso, considerata Invariante
Strutturale.
v)
Dato che l’impianto prospettato (cosi come quello attuale)
non ha alcuna attinenza con quanto presente attorno, si vuole ricorrere ad una
specie di vestizione del manufatto al fine di mitigarne l’impatto dal punto di
vista paesaggistico. Pur non scendendo in dettagli architettonici che
potrebbero essere affetti da considerazioni soggettive si deve osservare che
questo comporta costi aggiuntivi non indispensabili in altre aree realmente
adatte a questa tipologia di impianti.
w)
L’area confina con il comune di Pontassieve sull’altra sponda
del fiume Sieve e nel comune di Pontassieve si è in presenza di una area a
destinazione agricola.
x)
Nel comune di Pontassieve esiste già in posizione limitrofa
all’area in oggetto una sorgente di rischio ambientale/sanitario censita
nell’anagrafe provinciale dei siti a medio termine da bonificare (codice
FI080). Anche questa sorgente va ad insistere con i percolati sul fiume Sieve.
y)
In un area in cui si registrano
frequentemente, soprattutto in inverno, “fenomeni
di inversione termica” che non fanno disperdere gli inquinanti
nell’aria in modo corretto.
z)
L’area ha un valore paesaggistico elevato come
dichiara la stessa Soprintendenza: “In
considerazione delle elevate qualità
paesaggistiche del sito prescelto, costituite in paritcolare dalla “compresenza
della Valle fluviale della Sieve e delle colline che la fiancheggiano tra
Rufina e Pontassieve, dove nei secoli l’opera dell’uomo ha modellato un
paesaggio tra i più tipici e meglio conservati del territorio toscano a est di
Firenze” (tratto dal parere della Soprintendenza Per i Beni Architettonici
e per il Paesaggistici di Firenze, Prato
e Pistoia- n. 01291 del 19 febbraio 2007).
aa)
in un territorio che per ciò che concerne il settore
dell’agricoltura di qualità e delle produzioni tipiche e a denominazione di
origine tale da far rientrare l’area tra quelle trattate dal D.Lgs. 228/2001
e in particolar modo dall’art. 21
“Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità”:
Art. 21.
1. Fermo quanto stabilito dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi
bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e'
realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.
Ad avvalorare
la tesi che siamo in area “a tutela dei territori con produzioni agricole
di particolare qualità e tipicità”
riportiamo la pronuncia Negativa di VIA della Regione Lazio in cui si
afferma che: “ l’intorno è caratterizzato da colture di vite che per effetto delle
variazioni metereologiche verrebbero soggette a trasformazione della qualità
dall’ umidità e dalle piogge, che in combinazione con le emissioni
dell’impianto comprometterebbero la qualità del raccolto ”.
>28<
Il progetto non affronta
il tema del traffico derivato e
strettamente connesso al piano di gestione dei rifiuti dovendo collegare tra di
loro l’impianto di Casa Rota, l’inceneritore di Rufina e la discarica di Figline.
L’inquinamento dovuto
alle emissioni dell’impianto andrà a sovrapporsi a quello prodotto dall’aumento
del traffico e tutto ciò non è stato preso in esame neanche nella “nuova” AIA. Tale fatto costituisce una grave carenza
nell’ottica dello studio delle emissioni indirette, di quelle diffuse e della
visione “integrata” dell’ analisi ambientale.
Dai dati estrapolati dai pareri dell’ATO
6 e della direzione Gestione rifiuti della Provincia, relativi al primo
procedimento AIA, si legge che l’ attuale impianto di incenerimento è
autorizzato per 37,5 ton/giorno per un quantitativo pari a 12.000 tonnellate
l’anno. In base a questi dati, in fase di prima AIA, abbiamo osservato che all’impianto
avrebbero gravitato giornalmente 16 autovetture e 2 semirimorchi a piano
mobile. Ad oggi questi dati devono già considerarsi vecchi perché in quasi
tutti i comuni serviti da AER spa è stato attivato, se pur in modo “zonale”, il
Porta a Porta con conseguente aumento del numero dei mezzi.
Contemporaneamente si è venuto a creare
anche un aumento dei rimorchi perché l’area dell’inceneritore - soprattutto in
questo momento in cui si registra un “fermo impianto per manutenzione
straordinaria” prorogato fino a giugno 2011- fa da stazione ecologica di
recupero e deposito preliminare di rifiuti differenziati (pericolosi e non).
Comunque sia la capacità di trattamento
del futuro impianto è prevista per 64.000 ton/annue (ATO6) o 68.500 ton/annue
(secondo la Direzione Gestione Rifiuti) o 68.640 t/anno (di progetto). Ovvero circa
211 tonnellate/giorno per 325 giorni per 7800 ore/l’anno, 24 ore su 24, che
comporta un traffico pesante a congiunzione con Casa Rota in numero di circa 9
mezzi scarrabili in andata e altrettanti in ritorno, a cui si devono aggiungere
i mezzi necessari al trasporto materiali di consumo per abbattimento dei fumi
di emissione dell’impianto, i mezzi necessari
per lo smaltimento delle scorie, ecc.
L’incremento previsto è impressionante dato che solo per i
semirimorchi si passerebbe da 2
a c/a 9 mezzi al giorno, per un incremento del 450%
in uscita dall’impianto, e del 143% in generale di traffico di
autoarticolati (immettendone 18
in più (9
in andata e 9
in ritorno).
Occorre riflettere anche sul fatto che nei nuovi
documenti di AIA 2010 sembrerebbe sparita l’eventualità di trattare
l’indifferenziato “tal quale” della Val di Sieve direttamente all’impianto. Il
che vuol dire che i mezzi in direzione da e per Terranuova sono destinati ad aumentare
rispetto alle valutazioni appena fatte.
Questi
sono dati sicuramente impressionanti nell’ottica della “valorizzazione” da perseguire nel territorio della Val di
Sieve.
Il dato è
ancor più allarmante se si considera che il traffico suddetto non transiterebbe
su di
una strada “dedicata” all’impianto, come sarebbe auspicabile che fosse,
ma lungo la Strada Statale 67.
Per entrare
all’impianto i mezzi usufruirebbero di un “piazzale di manovra” ricavato sul lato opposto all’impianto e adiacente alla linea
ferroviaria.
Dalla Statale
i mezzi entrerebbero nel piazzale e dovrebbero poi riattraversare la SS 67 per
entrare all’impianto. Stiamo parlando di
una Strada Statale che attualmente ha un limite di velocità di 90 km/h.
Ovviamente tutte queste
manovre incideranno notevolmente sulla viabilità del traffico attuale, in
quanto la statale è transitata da turisti ma soprattutto da residenti che si
spostano quotidianamente per lavoro o studio in entrambe le direzioni sia verso
Dicomano che per Firenze.
In questo
modo si subirebbero rallentamenti e inconvenienti inevitabili soprattutto nelle
ore di punta, caratteristica delle zone in cui la percentuale del
“pendolarismo” è molto alta.
Dato che
trattasi di un impianto da realizzare, giova
ricordare che l’art. 4 c. 7 del D. Lgs. 133/05 invita a realizzare
appositi collegamenti ferroviari al fine di ridurre l’impatto dei trasporti dei
rifiuti destinati agli impianti.
>29<
Relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi, nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale si adottano quattro classi di vulnerabilità (1-classe E – vulnerabilità elevata; 2-classe A –vulnerabilità alta; 3-classe M – vulnerabilità media; 4-classe B – vulnerabilità bassa).
L’area oggetto
dell’intervento ricade in classe E a
vulnerabilità elevata, e per
tale classe «dovrà essere evitato
l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti:
discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi
di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami etc.» (dal:
PTCP “Lo statuto del territorio – La protezione idrogeologica”, p. 4).
Nei terreni con vulnerabilità elevata deve essere
rispettata la seguente prescrizione:
«Nelle aree di classe E deve essere evitato l’insediamento di
infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, ad es. discariche di
R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti,
pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami etc. […]. Deroghe a queste
limitazioni possono essere fatte solo in seguito a specifiche indagini
geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore
vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine dovranno essere misurate la
permeabilità di livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando
sperimentalmente il “tempo di arrivo” di un generico inquinante idroveicolato.»
(“Lo statuto del territorio – La protezione idrogeologica”- pag. 4).
Il Piano Strutturale del
Comune di Rufina non presenta uno studio sulla vulnerabilità degli acquiferi.
Nella sintesi non tecnica
e relazione tecnica 2010 si dichiara che sul sito interessato dall’intervento «
non sono state effettuate indagini ambientali,
campionamenti ed analisi chimiche finalizzate alla valutazione dello stato di
qualità del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee ». (Relazione tecnica
A.I.A.- cap. 6- p.160//All. 15 Punto 1).
Inoltre sempre nell’ All.
15, si afferma che il presente elaborato è stato redatto attraverso 2 tipi di
analisi:
a) informazioni
di tipo geometrico: al fine di caratterizzare geometricamente le aree di
intervento sono stati acquisiti sia gli elaborati di progetto, quali ad esempio
le sezioni e le planimetrie, sia i rilievi topografici dello stato attuale;
b) informazioni geologiche, geotecniche e geognostiche: la
caratterizzazione geotecnica ed idraulica dei terreni è stata in questa fase desunta
dalle indagini geognostiche disponibili,
realizzate nel 2003 a supporto della relazione geologica e geotecnica a
firma del Dr. Geol. Marco Rustichelli. (ndr.
committente relazione: Unieco scrl- per “progettazione 2° linea inceneritore “I
Cipressi” ).
Si ricorda che detta
relazione del Dott. Rustichelli doveva effettuare un maggior numero di campioni
e a causa del cattivo stato del terreno, dovuto ad un periodo di pioggia
intensa, i campionamenti effettuati sono stati di un numero minore.
Nell’ allegato 15 si tenta di dimostrare la minor vulnerabilità dell’acquifero agli inquinanti, giungendo, sembra, a conclusioni opposte. Intanto affermando che “per quanto attiene al rischio di inquinamento delle risorse idriche
sotterranee, la loro tutela è realizzabile in sede di pianificazione del
territorio mediante attività di previsione
del rischio di inquinamento e di prevenzione
e mitigazione dei suoi effetti”.
Inoltre dicendo che “la pericolosità di
inquinamento, ovvero la probabilità che un evento di contaminazione possa
interessare un determinato settore di un acquifero entro un certo intervallo di
tempo, è di difficile parametrizzazione
a priori. Informazioni di tipo qualitativo possono essere ricavate dalle
mappe della struttura del territorio, tenendo conto della distribuzione degli
insediamenti potenzialmente inquinanti.
Più importante è la
valutazione della vulnerabilità degli acquiferi, ovvero della suscettibilità
dei corpi idrici sotterranei a subire un decadimento qualitativo in seguito al
verificarsi di un evento di contaminazione. Il documento-base per pianificare le azioni di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee è
rappresentato dalla “Carta di
vulnerabilità degli acquiferi” ovvero da una zonazione del territorio
tale da evidenziare, in funzione delle caratteristiche dei terreni in
superficie e delle condizioni idrogeologiche nel sottosuolo, la possibilità di
penetrazione e diffusione di un inquinante nell’acquifero soggiacente”.
Oltre a dichiarare che
“L’area indagata (ndr. in corrispodenza dell’impianto I Cipressi)
rientra in una zona dell’ elevata
permeabilità, la cui falda libera è posta nelle alluvioni recenti con
granulometria da grossolana a media senza o scarsa protezione.
Ricapitolando:
b- non esistono indagini
sullo stato attuale.
c- le informazioni della
relazione sono DESUNTE.
d- per tutelare queste aree
occorre prevedere, prevenire e mitigare.
e- la pericolosità è di
difficile parametrizzazione a priori.
f-
il documento base è la “ Carta di vulenarbilità degli acquiferi”
(redatta del PTCP).
Quindi
non si capisce come si possa affermare
che “ Siamo quindi in presenza di un
acquifero con Alta Vulnerabilità intrinseca; vulnerabilità significativamente
minore rispetto a quanto
individuato nell’ambito del PTCP”, usando solo calcoli
matematici per di più desunti quando il PTCP attraverso la “Carta dei
vulnerabilità degli acquiferi” individua l’area con Vulnerabilità Elevata.
Per quanto riguarda il modello utilizzato per i calcoli matematici
si può prendere come termine di paragone il metodo “SINTACS” (metodo adottato sia dalla Regione Toscana che da CNR) che
tiene conto anche della tipologia di tutti i possibili inquinanti che possono
penetrare nella falda. Un esempio per tutti sono gli additivi che
inevitabilmente devono essere aggiunti all’acqua della caldaia per preservare
le apparecchiature e che hanno tipicamente un’alta capacità di penetrazione nel
terreno così come tutti gli altri composti chimici usati per il trattamento dei
fumi e che in caso di incidente possono andare dispersi.
A tale proposito si legge nell’All. 13 (AIA 2010) – punto 1.7.: «L’impianto in esame non darà origine a scarichi di acque reflue tipo
industriali, non sono quindi previste attività di monitoraggio delle emissioni
in acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06.».
Va però considerato che il rischio ambientale è connesso
all’attività di emissione di microinquinanti che per caduta o indirettamente
per dilavamento del terreno possono raggiungere la falda acquifera e i corsi
d’acqua.
Inoltre andrebbe chiarito perché nella figura 4.2.5 (Rel. Tec.) dalla
vasca di “accumulo delle acque industriali” si possa passare
alla vasca “lavaggio suoli” ( processi industriali straordinari) e in seguito
alla vasca “preaccumulo acque di prima pioggia” dove, da qui in poi, il sistema
segue il percorso delle acque di pioggia e di conseguenza finisce per essere
scaricato in SIEVE, quando a pag. 103 si precisa che “il sistema darà origine a soli scarichi di acque meteoriche al recapito
finale, individuato nel fiume Sieve”!!!
Inoltre notiamo che nello
stesso schema del bilancio idrico sono indicate diverse perdite di cui non si
conosce la destinazione finale.
I monitoraggi sono stati previsti con frequenza semestrale e con
prelievi dai 2 pozzi esistenti all’interno del perimetro dell’impianto e da 2
piezometri ubicati a nord-est rispetto allo stesso senza prendere in
considerazione le acque sotterranee.
Se così fosse mancheranno del tutto i dati relativi al monitoraggio
a valle dell’impianto e anche se gli enti si troveranno d’accordo per realizzare
un 3° punto di campionamento, a valle, la frequenza semestrale ( 2 volte
all’anno) e 1 punto solo a valle, dove si trova anche l’acquedotto di
Pontassieve, non ci sembra che quest’unica misurazione possa essere sufficiente garanzia per la salute dei cittadini.
>30<
In sede di VIA, nella
nota in data 5
luglio 2006 , prot. n. 147161 l’autorità competente, raccogliendo le
indicazioni di ARPAT, rivolge alla proponente la richiesta di integrazioni
racchiusa nel seguente quesito:“Dovrà
essere indicata la fonte del materiale inerte previsto in ingresso all’impianto
(percentuale progettuale indicata tra il 26-30%), fornendo informazioni sulla
possibilità di un pretrattamento finalizzato all’eliminazione o riduzione di
tale inerte”.
Con
doc. n. 5226-0001 A, pag. 8, del
dicembre 2006, la proponente risponde, anzi, come vedremo nel seguito, non risponde
scrivendo:
“Considerando che il quantitativo maggiore di rifiuti
proverrà dall’impianto di selezione RSU, la percentuale di inerti non combustibili
presente nella frazione secca avviata alla combustione sarà di circa il 20%
(compreso tra 18% e 22%). Il dimensionamento dei sistemi di trattamento e
raccolta della frazione inerte a valle della combustione è stato effettuato, in
via cautelativa, con la percentuale del 26¸30. Il trattamento per la riduzione degli inerti e la
eliminazione dei metalli è previsto nell’impianto di Terranuova Bracciolini”.
L’integrazione
della proponente manifestamente NON
contiene affatto gli approfondimenti richiesti in quanto non indica:
1) né la fonte del materiale inerte, suddiviso per i due
flussi di conferimento, ovvero da Rifiuti Solidi Urbani selezionati
dell’impianto di Terranuova Bracciolini e Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati
provenienti dalla raccolta differenziata in Val di Sieve;
2) né la possibilità di realizzare un
PRE-trattamento finalizzato alla riduzione o alla eliminazione dell’inerte.
Nell’agosto 2007 la
proponente, sottraendosi ancora una volta al quesito, risponde così: “A completamento dell’informazione si sottolinea
che il materiale inerte in ingresso all’impianto è contenuto nei rifiuti
conferiti:
-
rifiuti conferiti da
selezione dell’impianto di Terranuova Bracciolini. L’impianto è progettato per
la riduzione del contenuto di inerti e la eliminazione del materiale ferroso
del rifiuto in ingresso. Tuttavia una percentuale di inerti rimarrà anche nel rifiuto
trattato;
-
rifiuti conferiti come
rifiuti urbani a valle delle raccolte differenziate. Tali rifiuti contengono
seppure (sic
nel testo, ndr) una frazione di rifiuti in combustibili.
-
Si conferma che al fine
del dimensionamento dell’impianto e dei vari sottosistemi si è ritenuto
opportuno adottare un dato progettuale conservativo fra il 26% e il 30%”.
Balza chiaramente dal
brano testé riportato che la proponente non dà una indicazione della
percentuale di eliminazione degli inerti da parte dell’impianto di Terranuova
Bracciolini, con la conseguenza che non è oggettivamente possibile valutare
l’effettivo contenuto di inerti nella frazione combustibile conferita ad
incenerimento. Così operando, la proponente elude la domanda di integrazione
ossia non ottempera ostinatamente alla richiesta formulata.
Nel progetto definitivo
in sede di nuova AIA, la proponente non risolve il problema e conferma che la
composizione chimica (stimata) destinata a combustione conterrà una percentuale
in peso di inerti del 30,10% ( pag. 29 Rel. Tec.). La Provincia non deve
concedere l’autorizzazione integrata ambientale, mancando ogni previsione di
pretrattamento finalizzato alla eliminazione sia del materiale inerte in arrivo
dall’impianto di Terranuova Bracciolini sia di quello proveniente dall’area
della Valdisieve ovvero una “metodica ed
una serie di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di tale
materiale”.
>31<
Come già accennato, nei documenti
presentati ai fini di AIA, si scrive:
“non sono state effettuate
indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche finalizzate alla
valutazione dello stato di qualità del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee “ (Relazione tecnica
A.I.A.- cap. 6- p.160//All. 15 Punto 1). In questo modo si contravviene anche
alle finalità del D. Lgs n. 351/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" tra cui all’art 1, comma d): “ mantenere la qualità dell’aria ambientale,
laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.” Senza uno studio che
dimostri lo stato attuale ed effettivo del sito di progetto, in relazione
all’inquinamento, è difficile poter stabilire se la qualità dell’aria è buona o
da migliorare. In entrambi i casi non dovrebbe essere peggiorata. A proposito
va ricordato che il D. Lgs. 152/2006 all’art. 29-ter, comma 1, elenca le
informazioni che la domanda di AIA deve contenere, fra cui, alla
lettera d), “lo stato del sito di
ubicazione dell’impianto”.
>32<
Per quanto riguarda i
rifiuti che il proponente intende conferire al nuovo impianto di Rufina si
dichiara che saranno esclusivamente
rifiuti urbani pretrattati, dato che nessun accenno viene fatto alla
possibilità di incenerire altre tipologie di rifiuti.
Tuttavia,
nella descrizione del ciclo produttivo della Relazione Tecnica AIA, a pag. 6,
si legge: “Il progetto contempla il
trattamento e lo smaltimento di frazione combustibile derivante da selezione di
RSU ed altri rifiuti assimilabili agli urbani quali cimiteriali e altre
tipologie selezionate ed autorizzate di rifiuti assimilabili agli urbani...”
Pertanto si deduce con chiarezza che il proponente intende
incenerire, oltre alla frazione combustibile secca di RSU, anche altre
tipologie di rifiuti, dei quali non viene specificato se prima di essere
bruciati all’impianto subiranno una eventuale selezione a Terranuova oppure se
già differenziati in quanto “rifiuti speciali” e quindi conferiti dal
produttore al gestore pubblico già suddivisi ( art. 221, comma 2 – D. Lgs.
152/2006 ).
A Pag. 25 della R.T. si
legge che tra gli obiettivi c’è: “ il
trattamento e lo smaltimento di frazione combustibile derivante da selezione di
RSU ed altri rifiuti assimilabili agli urbani quali speciali, cimiteriali e
altre tipologie selezionate ed autorizzate di rifiuti assimilabili agli urbani.”
Come abbiamo già
accennato i rifiuti assimilabili agli
urbani e quindi definibili “speciali”
dovrebbero essere conferiti al servizio pubblico già separati. Quindi se è
stato precedentemente differenziato perché non indirizzare questa tipologia al
riciclaggio e al recupero invece di bruciarlo?
Lo sforzo fatto dalle
aziende viene in questo modo annullato e viene annullato anche quello fatto dai
cittadini che diligentemente suddividono i loro “rifiuti” perché vengano
considerati una risorsa quando poi vedono bruciare le stesse tipologie di
rifiuto relative agli assimilati ( condividendo pure le spese generiche della
TIA che sono suddivise in base sia agli RSU che agli assimilati).
>33<
Per quanto riguarda la
fossa, ci sembra del tutto vago il riferimento che “durante il fermo impianto non programmato. Entro 24 ore si decide, in
base a tempistiche di riavvio, se procedere o meno alla svuotatura della fossa”,
rispetto a quanto dichiarato nella relazione AIA del 2007 in cui il tempo per la
permanenza dei rifiuti in fossa doveva essere inferiore alle 48 ore. In questo caso non ci è dato sapere quanto sarà
il limite massimo delle ore di permanenza dei rifiuti. Inoltre chiediamo se l’area
della fossa dei rifiuti è dotata di sistemi di rilevazione e sistemi automatici
di spegnimento ad acqua per la protezione contro gli incendi ( D.M. 29 gennaio
2007).
>34<
Di fronte al problema
dell’aumento della quantità dei rifiuti, dell’introduzione sul mercato di
materiali e sostanze chimiche sempre nuove che vanno ad incrementare il livello
di tossicità dei rifiuti stessi, e del progressivo esaurimento della
possibilità di stoccaggio nelle discariche, occorrerebbe innanzitutto
promuovere azioni efficaci per la
Riduzione , il Riciclo, il Riuso ed il Recupero (politica delle R) in linea con
le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con le
Direttive comunitarie in merito e con il “Rapporto conclusivo della Commissione per
le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti” del 20
aprile 2007.
Strumento cardine per avviare
un processo virtuoso in tale direzione è l’immediata attuazione di una Raccolta
Differenziata con il metodo Porta a Porta
e con l’applicazione di tariffa
puntuale che rispetti il principio di: “ chi più inquina più paga”, attraverso la quale si incentivano
comportamenti virtuosi.
La scelta
dell’incenerimento dei rifiuti, fra tutte le alternative possibili, risulta la
più costosa e la meno rispettosa dell’ambiente e della salute, come nel seguito
sintetizzato:
a) Studi epidemiologici su vasta scala hanno evidenziato tassi più
elevati di cancro negli adulti e nei
bambini e difetti alla nascita per
coloro che abitano intorno agli
inceneritori. Indagini più circoscritte e una copiosa mole di ricerche
attinenti supportano questi risultati, indicano una relazione causale ossia un
nesso eziologico e attestano l’implicazione di una serie molto più ampia di
malattie.
b) Ricerche recenti (in maggior parte posteriori al 2002,
anno di approvazione del Piano vigente per la gestione dei rifiuti della
Provincia di Firenze, comprendente anche l’inceneritore nel Comune di Rufina)
hanno dimostrato che l’inquinamento da polveri, specialmente quello da polveri
fini (o nanopolveri - PM2,5) - tipico delle emissioni degli inceneritori –
contribuisce in misura rilevante all’insorgenza di patologie cardiache, di cancro
del polmone e di una gamma di altre malattie, causando un aumento lineare nella mortalità.
In realtà gli
inceneritori sono produttori di polveri ed il loro uso non può essere più
giustificato oggi, quando risultano accertate l’elevata tossicità e
cancerogenicità delle polveri fini.
c) Tra gli altri inquinanti emessi dagli inceneritori sono
ricompresi i metalli pesanti e una ampia varietà di composti organici che
comprendono sostanze cancerogene conosciute, interferenti endocrini e sostanze
che possono legarsi ai geni, alterare il comportamento, danneggiare il sistema
immunitario e diminuire l’intelligenza. I pericoli che comportano sono
lampanti.
d) L’incenerimento riduce il volume dei rifiuti soltanto del
30-50% e dà origine a elevate quantità di ceneri leggere, tanto più tossiche
quanto più sono efficaci i metodi di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Non esistono sistemi adeguati e sicuri per lo smaltimento di queste ceneri.
e) La preoccupazione più grande proviene dagli effetti a lungo termine delle emissioni degli
inceneritori, in particolare sugli organismi in via di sviluppo (embrione, feto
e neonato) con la possibilità di mutazioni genetiche trasmissibili alle
generazioni successive.
f) L’incenerimento dei rifiuti è proibitivamente costoso specie se si tiene conto dei
costi per la salute. Le
cifre della Commissione UE indicano che un inceneritore da 120.000 t/a
porterebbe ad un danno per la salute e l’ambiente pari a circa 20.000.000 di
Euro all’anno.
Recenti dati americani
hanno indicato che il controllo rigoroso dell’inquinamento dell’aria ha fatto
risparmiare, viceversa, decine di miliardi di dollari l’anno in costi per la
salute.
g) La diffusione degli inquinanti prodotti dagli inceneritori - in
particolare PM 2.5 e particolato ultrafine, diossine, furani, metalli pesanti -
non conosce limiti geografici perché fortemente influenzata da fattori
meteorologici e le particelle sono bioaccumulabili e si trasmettono per via
alimentare. Non dimentichiamo che il territorio della Val di Sieve è
caratterizzato da una forte e importante vocazione agricola nei settori
vitivinicolo, olivicolo e zootecnico,
nonché turistica. La Val di Sieve, come dice il nome, è caratterizzata da una valle stretta che non
permette la dispersione corretta degli inquinanti anzi, oltre a incanalarsi
verso i centri abitati di Pontassieve, Pelago e Rufina, le abitazioni a mezza
costa che si trovano su entrambi i versanti della Valle saranno costantemente investite
dai fumi dato che il camino non supera la sommità delle colline circostanti.
h) Né i limiti di legge, né i controlli che si eseguono in
ottemperanza ad essi tengono conto degli effetti di dosi basse o bassissime e a
lungo termine. In recenti ricerche si è accertato che solo nelle condizioni
suddette, per alcuni inquinanti, si verificano gli effetti cancerogeni e
mutageni.
i) L’incenerimento dei rifiuti è particolarmente insidioso e
infido perché il suo massimo impatto tossico aggredisce i soggetti più deboli,
più vulnerabili e più indifesi: embrioni, feti, neonati, bambini, anziani,
malati e soggetti con elevata sensibilità alle sostanze chimiche.
L’osservazione
circa gli effetti esiziali sulla salute umana e sulle colture delle polveri
sottili ha trovato recentemente clamorosa autorevole conferma. L’AGENZIA
EUROPEA DELL’AMBIENTE (E.E.A.), organismo dell’UNIONE EUROPEA, ha pubblicato la
“Quarta
Valutazione dell’Ambiente” sullo stato della qualità dell’aria sia in
Europa che nel Caucaso e in Asia Centrale.
In detto Rapporto
l’Agenzia Europea ha messo in luce “(…) come una politica ambientale improntata
sull’abbassamento dei limiti dei fattori inquinanti come ad esempio le polveri
sottili (PM10 e PM2.5) possa essere un passo fondamentale per la riduzione del
numero di morti premature, dei ricoveri ospedalieri e aumentare le aspettative
di vita media” (fonte ARPAT news, 5 dicembre 2007, n. 191-2007).
L’anzidetto
organo di informazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana così aggiunge: “I risultati della ricerca sono che riducendo il
limite massimo di esposizione alle P.M. 2,5 da 25 mm/m3, valore fissato nella direttiva
sulla qualità dell’aria (CAFE) a 15 mm/m3, il numero dei
decessi diminuirebbe di tre volte, mentre, portando il limite a 10 mm/ m3, la diminuzione
sarebbe di 5 volte passando da 22.000 morti a 4.400” (ARPAT news, ibidem).
>35<
Nella descrizione del progetto del nuovo impianto ed in
particolare nella sezione “trattamento
fumi di combustione” (punto 2.2.3.4. R.T.), A.E.R. Impianti ha previsto
l’impiego di carbone attivo per “un primo
abbattimento” delle diossine e dei metalli pesanti presenti nei fumi.
L’iniezione dei carboni
attivi nei fumi è sicuramente uno dei metodi per ridurre la presenza di
diossine e metalli pesanti nelle emissioni, ma sposta il problema dai fumi ai
carboni attivi che a loro volta finiscono nelle ceneri che si arricchiscono dei
suddetti inquinanti e diventano rifiuti tossico-nocivi, ossia pericolosi.
Si viene a creare in tal
modo un ulteriore problema derivante dallo stoccaggio e smaltimento dei
suddetti rifiuti.
A ciò si deve aggiungere
che anche il carbone attivo presenta una certa quantità di polveri sottili che
arricchite di metalli pesanti e diossine vengono immesse in atmosfera e di
conseguenza vengono inspirate dalle popolazioni.
*********
****
OSSERVAZIONI
RELATIVE ALLA RELAZIONE AIA:
CAPITOLO 1
“INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DELL’IMPIANTO IPPC”
>36<
1.1 Descrizione del sito
A pag 11 viene scritto “L’area
presenta attualmente un assetto antropizzato, dovuto alla presenza di alcune
fabbriche, aziende agricole e viti - vinicole, insediamenti civili ed annesse
coltivazioni agricole in parte abbandonate ed in parte mantenute in piena
efficienza (impianti a vite e ad olivo, mais, ecc.)”.
Considerando solo l’area nelle immediate vicinanze dell’impianto appare evidente che vi siano
elementi che la possono far configurare come “antropizzata”, ma se consideriamo
un raggio più ampio, come dimostra la figura di pag. 12 e anche di pag. 14, ci
si rende conto come l’uso del suolo, per un raggio di 3 km. intorno al nuovo
impianto, sia completamente a vocazione agricola e boschiva ( per i dettagli
vedere la figura suddetta nella R.T.).
Nel caso dell’inceneritore dobbiamo anche dire che sorge
“solitario” in piena campagna-bosco tra la Sieve e la SS 67 (foto sotto), e se
quello attuale è ormai nella “visuale comune” per coloro che passano da lì, il
previsto futuro impianto, che sarà completamente diverso, più grande ecc, non
passerà certo inosservato!

A pag. 13 si legge: ” In
base alla “Carta della struttura” (parte integrante del Quadro Conoscitivo),
l’area di progetto risulta contornata da aree a diversa destinazione (vigneti,
oliveti, aree boscate, corsi d’acqua, …).
Come si vede nella figura seguente, il sito di progetto è
classificato come “Area urbanizzata (Impianto di trattamento termico
dei rifiuti”.
Quanto sopra si riferisce ad un “PTCP” che ancora non è in vigore.
Infatti è in corso un aggiornamento e una Valutazione Integrata e ad oggi
risulta solo una Delibera (68 del 30/03/2009) che approva il preliminare del Piano.
Il PTCP attualemente
vigente è quello che si trova al
link: http://www.provincia.fi.it/conosci-la-provincia/sit/cartografia-tematica/
- così come si evince dalla risposta del Garante della comunicazione in merito
ad un quesito da noi posto: “Il
procedimento di revisione del Ptcp è tuttora nella fase della valutazione
integrata. I documenti preliminari sono stati sottoposti ai soggetti invitati a
presentare osservazioni ed è in corso l'acquisizione di valutazioni da parte
dei Comuni e delle Comunità Montane. Successivamente a questa fase preliminare
di consultazione dei soggetti istituzionali l'Amministrazione provvederà a dare
ampia informazione su tali passaggi. Dopo l'adozione si aprirà la consultazione
e partecipazione pubblica”.
Da quanto si può vedere anche dalla tavola che segue, ripresa dal
PTCP - Statuto del Territorio-, non risultano ampliamenti in merito, ma solo
che siamo in un area che risponde all’art. 24 ( servizi e attrezzature a livello prov. e reg. esistenti- color azzurro-), che il perimetro in nero, circoscritto solo all’area
attuale, si riferisce all’art. 21 (aree
di recupero e/o di restauro ambientale).
Semmai che nelle immediate vicinanze vi sono dei siti e manufatti di rilevanza ambientale e
storico-culturale, puntuali, non vincolati ( art. 13), siamo in “area sensibile” già vulnerata da fenomeni di
esondazione e soggette a rischio idraulico ( art. 3), ci sono 2 siti
da bonificare (art. 29).

legenda:





>37<
1. 2. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE
Tra
i vari strumenti di pianificazione presi in riferimento non si fa alcun accenno
al PIT di recente
approvazione.
Come
si può vedere nella figura sotto tutta l’area di progetto fa parte delle “Aree tutelate per legge” (D. Lgs
42/2004, art. 142).
In
questo caso le zone blu sono relative ai fiumi, torrenti, corsi d’acqua e
relative sponde o piedi degli argini (cartografie consultabili al link della
Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sitoRT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/paesaggio/rubriche/visualizza_asset.html_1387365722.html ).

Nell’Ambito del Mugello ( allegato A, elaborato 2, sezione 3 del
PIT), per quanto riguarda la Val di Sieve, si dice: “I caratteri ambientali che contraddistinguono la val di Sieve sono
improntati da un notevole livello di
naturalità e si identificano in paesaggi aperti e panoramici, con grandi
zone verdi che richiedono una politica di gestione territoriale in grado di
salvaguardare il territorio nei suoi valori di insieme”….. “In Val di Sieve le aree collinari e basso
montane che degradano verso la Sieve e L’Arno sono caratterizzate da un
patrimonio edilizio notevole, sia per qualità che per quantità, intensamente
riutilizzato e quindi soggetto a trasformazioni, a volte anche incongrue, che tuttavia
hanno permesso nel complesso la permanenza di un’immagine paesistica ben
curata”……. “Il territorio della
Val di Sieve presenta caratteri ambientali improntati da un notevole livello di
naturalità”. Gli “obiettivi” previsti per salvaguardare il territorio sono:
“Conservazione e recupero dei caratteri
ambientali della Val di Sieve al fine di non alterare il rapporto di continuità
ecologica e paesistica con il sistema insediativo”. E ancora, le “azioni” per
la salvaguardia e la tutela sono: “La
pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e identifica gli
ambiti del territorio della Val di Sieve al fine del recupero dei caratteri
ambientali delle fasce pedemontane a corona della valle, delle aree collinari e
dei terrazzi più antichi, e delle pianure alluvionali recenti. Inoltre
definisce indirizzi di valorizzazione dei valori riconosciuti. La
pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua
gli elementi distintivi e perimetra le aree caratterizzanti la struttura
ecologica ambientale della Val di Sieve. Le politiche di settore promuovono ed
incentivano la conservazione e la
valorizzazione degli ambiti così definiti.” (ndr. neretto e
sottolineature del redattore).
Non vediamo come tutti questi bei propositi del PIT ( ripresi dal
PS del Comune di Rufina) possano essere raggiunti costruendo un impianto di
questo tipo con le caratteristiche meglio descritte in altri punti delle
suddette osservazioni.
Anche in questo caso non concordiamo col proponente che dichiara
che il progetto è conforme al PIT in quanto ha del tutto omesso di prenderlo in
considerazione, ed in particolare con le disposizioni dello statuto del
territorio riguardanti il “patrimonio
collinare” (di cui la Val di Sieve fa parte), le “infrastrutture di interesse unitario regionale” ed i “beni paesaggistici”.
Anche il TAR, individua come corretta l’affermazione per cui la
zona dell’inceneritore ricade nell’ “ambito
del patrimonio collinare” del PIT e cita il paragrafo 6.4 del documento di
piano dove si legge che la localizzazione dei grandi impianti tecnologici
finalizzati al trattamento di rifiuti deve essere la “più efficiente e paesaggisticamente compatibile”.
>38<
1. 2. 2. Piano
Strutturale del Comune di Rufina
A pag 15 della Relazione Tecnica si dice: “Fra gli obiettivi strategici posti a base del Piano figura anche la “valorizzazione produttiva come
integrazione dei settori agricoli, turistici, terziari, e come qualificazione
dell’offerta industriale”.
In effetti anche il Piano Strutturale stesso del Comune di Rufina,
nella disciplina e statuto dei luoghi, all’Art. 6- Strategie del Territorio dichiara:
“La strategia di governo del territorio
si basa sulle finalità generali della pianificazione definite dalla LR 5/95 (ndr.
ora L.R.1/2005) in quanto tese
allo sviluppo sostenibile, inteso come “lo sviluppo volto ad assicurare
uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle
generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio”
(art. 1, comma 2).”
E ancora: “Tramite i propri
atti di pianificazione, il Comune di Rufina intende assicurare la conservazione
e l’arricchimento delle risorse territoriali, in modo da affidarle integre e valorizzate alle
generazioni future. Per
questi obiettivi, il Piano Strutturale definisce e conosce le risorse del
territorio, detta indirizzi per la gestione orientando l’uso delle risorse
secondo criteri di equità distributiva, di risparmio, di trasformazione
controllata e tale da non comportarne
distruzione, danno o riduzioni significative e irreversibili”.
Inoltre: “I caratteri
fondativi del territorio comunale che sono oggetto della strategia di valorizzazione
sono la qualità ambientale-paesistica,
la presenza di accumulazioni storiche
stratificate, la produzione
agricola di alta qualità, l’appartenenza - con il mantenimento di
propria identità - a un vasto ambito urbano-rurale legato all’area
metropolitana fiorentina che permette il godimento dei valori ambientali e
l’accessibilità ai servizi di livello superiore.” (ndr. neretto e
sottolineature del redattore).
Non è possibile che un
impianto insalubre di prima classe, appartenente agli impianti IPPC, possa
rispettare gli obiettivi strategici del piano strutturale del Comune di Rufina
valorizzando la produttività agricola, turistica, ecc.
>39<
1. 2. 5. 1. Stralcio
Assetto Idrogeologico (PAI)
A pag 19 si dice: “La Tavola
“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica, livello di dettaglio”
esclude l’area occupata dall’attuale impianto di termovalorizzazione da quelle
soggette a pericolosità idraulica, ma inserisce la restante porzione
interessata dall’ampliamento dell’impianto all’interno delle classi di
pericolosita piu elevate (PI4: pericolosità molto levata; PI3: pericolosità
elevata; PI2: pericolosità media).” ( foto sotto).

Non è chiaro guardando la
figura come possa essere possibile classificare l’area dell’attuale impianto
con nessuna pericolosità, in un
contesto dove l’area circostante presenta pericolosità elevata e molto elevata.
Tra l’altro l’area del futuro impianto non si limita a quel “quadratino” bianco
(in foto), ma si spinge sia verso il fiume che verso la casa colonica “ Il
torraccino”.
Anche se così fosse
perché l’impianto è poggiato su un livello più alto rispetto al piano di campagna e protetto dal muro, non è
comunque “prudente” continuare a costruire queste tipologie di
impianti fortemente inquinanti in zone paludose ( come l’impianto di Acerra in
loc. Pantano), sulle sponde dei fiumi, in zone a rischio sismico 2 e in
generale in tutte quelle aree in cui si potrebbero verificare “incidenti e
disastri ambientali” che purtroppo non sono tutti calcolabili ed evitabili.
E in Italia ne sappiamo
qualcosa, visto che ad ogni calamità naturale un po’ più violenta o duratura (
pioggia, neve, vento che sia), le cronache dei giornali si riempiono di notizie
che purtroppo ne elencano i danni: persone che rimangono uccise o ferite,
edifici crollati, sostanze inquinanti che finiscono in mare o nei fiumi, ecc
ecc ecc.
>40<
1. 2. 5. 2. Stralcio Rischio idraulico
A pag 19 si dice: “La “Carta guida delle aree allagate redatta
sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966-1999)” inserisce l’intera area fra quelle “interessate
da esondazioni ricorrenti”, la
“Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel
bacino dell’Arno” perimetra l’area fra le “ aree golenali”, mentre la “ Carta delle aree di pertinenza
fluviale dell’Arno e degli affluenti” inserisce il sito fra le “aree di pertinenza fluviale”.
(ndr. neretto e sottolineature del redattore).
Non è chiaro nè ammissibile che si possa costruire
un impianto in un’area già interessata da eventi alluvionali così significativi.
Anche le misure di
mitigazione adottabili oltre a essere dispendiose non sono funzionali nel lungo
periodo in quanto l’area di scavo (autorizzabile solo in deroga su specifica
autorizzazione dell’autorità di bacino essendo l’area soggetta al divieto di asportazione dei
materiali inerti) realizzata in area golenale allo scopo di recuperare volumi di
esondazione, verrebbe dopo breve tempo reinterrata essendo posta in zona di
deposito vanificando l’intervento e ponendo in pericolo di esondazione le aree
limitrofe.
>41<
1. 3. 2.
Piano Interprovinciale gestione rifiuti
Per
quanto riguarda il Piano Interprovinciale ribadiamo
che il piano è solo nella sua fase preliminare, come ci scrive il Garante della
Comunicazione Dott. Gianfrancesco Apollonio: “il lavoro preliminare avviato si situa nella fase 1) dell'Iter. Il
Piano è ancora da predisporre, la fase 4) a cui lei fa riferimento non è
imminente e solo nei momenti successivi, dei quali sarà data puntualmente e
ampiamente notizia, si entrerà nella fase pubblica di partecipazione.”
In questa fase sono già
state richieste delle modifiche dagli Enti autorizzati, dopo si passerà alle
osservazioni dei cittadini e quindi alla redazione del Piano vero e proprio.
Ad oggi è in atto una VAS e una Valutazione Integrata. Attualmente
si è in attesa che il Piano venga “adottato”
dai Consigli Provinciali di Firenze, Prato e Pistoia, dopo di ché ci sarà un
periodo di 60 gg. in cui i cittadini potranno fare le Osservazioni e la Giunta
dovrà esprimere un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del Piano
ai contenuti del Piano Regionale e alla normativa vigente in materia di
rifiuti, raccomandando o prescrivendo le modifiche da apportare ( ex art. 12,
comma 7 della L.R. 25/98).
In seguito l’autorità competente svolgerà l’istruttoria
valutando le osservazioni e la documentazione pervenuta ed esprimerà il proprio
parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni. Da questa fase passeranno altri mesi per arrivare alla
conclusione e all’approvazione finale con pubblicazione sul BURT.
Oltre a questo c’è da considerare che il Piano Regionale, che dà
le indicazioni per la redazione dei Piani Interprovinciali, risale ormai al
1998 e non vi è dubbio che anch’esso dovrebbe essere aggiornato alle
indicazioni di Leggi e Direttive più recenti, dati e tecnologie più aggiornate.
In questo contesto c’è il rischio che si vada ad approvare un
progetto che si potrebbe rivelare inutile, non gestibile da un punto di vista
di costi-benefici, non sostenibile da un punto di vista
socio-economico-ambientale.
La programmazione deve infatti aggiornarsi ai nuovo obiettivi
ponendo soluzioni alle problematiche principali che caratterizzano il ciclo dei
rifiuti locali:
o
mancanza di strumenti per ridurre i rifiuti,
o
strategia,
o
abolizione CIP6 per incenerimento,
o
obiettivo minimo di legge 65% RD,
o
nuove norme che limitano al massimo l’assimilazione tra rifiuti
urbani e speciali,
o
diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale,
o
autosufficienza nuovi ATO soprattutto con impianti di compostaggio
, riciclo e recupero,
o
incremento della detossificazione dei rifiuti.
Sicuramente
sfide che non possono essere raccolte da un Piano “che si appoggia ai piani provinciali pregressi, vetusti ed agli impianti
già previsti in tali piani (in prevalenza termodistruttori e discariche) senza
mai contemplare ad esempio gli impianti di riciclo, che rappresentano un
elemento cardine del ciclo integrato dei rifiuti e di cui l’ATO è profondamente
carente.
E’ prevedibile che per raggiungere le finalità preposte, il Piano debba
aggiornarsi e rivedere anche la programmazione impiantistica alla luce della
nuova analisi merceologica dei rifiuti,
strategie generali e previsioni impiantistiche.
Pare evidente che il presente progetto potrebbe non essere necessario con
la nuova configurazione degli ATO, l’impianto non è baricentrico, è lontano
dalle zone di maggior produzione di rifiuti, prevede dei costi di trasporto
altissimi per chiudere il ciclo dei rifiuti previsto (circa 110 km tra
conferimento (cassonetti), selezione (Terranuova fuori ATO), termodistruzione
(Rufina), smaltimento ceneri (Figline Valdarno). Il fatto che si tratti non di
un’ isola ecologica, ma della ricostruzione di un impianto di termodistruzione
dal rilevante impegno economico (ma posto all’ultimo posto tra le priorità da
sviluppare dopo Riduzione, Riciclo, Riuso) si presume debba attendere
l’effettiva congruità al Piano Interprovinciale in divenire, evitando di mettere
il carro davanti ai buoi.” ( sintesi elaborata dal testo: “Errori
e prospettive nella gestione dei rifiuti in Provincia di Firenze” di Larini ).
Precisiamo
che la discarica “Le Borra” di Figline è ancora da realizzarsi.
Attualmente la
scelta del sito per la discarica Le Borra è messa in discussione perché situata
anch’essa in un area non idonea geomorfologicamente e quindi sottoposta sia ad
ulteriori indagini, che ad oggi confermano la non idoneità a ricevere le ceneri
pericolose e non dell’inceneritore “I Cipressi”, sia alle contestazioni di
cittadini e Amministratori che denunciano l’inidoneità del sito prescelto (si
veda a riguardo il documento di Simone Tommasini - Professore Associato -
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra - Allegato 2).
>42<
Per quanto riguarda gli obiettivi
che si è data la Regione Toscana con il PRS 2006/2010, in cui si
prevede la riduzione del 15% dei rifiuti ai
dati del 2004, e i dati effettivi riportati da ARRR (ente
certificatore) della produzione dei rifiuti e relativa percentuale di RD (
rispetto ai 13 comuni serviti da AER per i quali è stato progettato questo nuovo
impianto), si ha:
Partendo dal dato del 2004, “imposto” dalla Regione Toscana con
relativa riduzione del 15%, i 13 comuni dovrebbero “tendere” ad una produzione
di rifiuti di circa 62.055
t/anno, ai quali va tolto il 65%
entro il 2012 di RD.
In questo modo rimangono 21.719
t/anno di indifferenziati ( se invece di
limitarsi agli obblighi di legge, si attiva il Porta a Porta su tutto il
territorio, nei 13 comuni, arrivando ad una differenziata dell’85% - che non è
lontana dai risultati ottenuti attualmente, dove viene fatta- l’indifferenziato
scende addirittura a 9.308 t/anno!).
Dell’ indifferenziato che rimane è recuperabile ancora una buona parte (
intorno al 70% ).
Questo fa ulteriormente scendere la cifra a circa 6.516 t/anno ( oppure a 2.793 t/anno se si parte da una RD iniziale
dell’85% ).
Vuol dire che con gli obiettivi che si era imposta la Regione Toscana , attivando
il Porta a Porta e avendo a disposizione impianti a freddo (TMB/Vedelago), i
rifiuti indifferenziati da mandare eventualmente in discarica ( per rifiuti “non-pericolosi”) sono 3.000/7.000 t/anno, contro le circa 21.000 t/anno di scorie e ceneri che in parte vanno in
discarica per rifiuti speciali
pericolosi.
Tutto questo non giustifica
un nuovo impianto con capacità di 68.640 t/anno e rende inutile anche
l’attuale!
Per i meno ottimisti il nuovo progetto non è giustificabile
neanche se ci fermassimo alla sola percentuale di RD del 65%, alla quale
dobbiamo arrivare obbligatoriamente
entro il prossimo anno, perché la quantità di indifferenziato da conferire in
discarica senza termodistruzione sarebbe la stessa delle scorie e ceneri pericolose
prodotte dal nuovo inceneritore; nel
primo caso però si scongiurerebbero le emissioni
inquinanti e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, preservando ambiente e
paesaggio.
>43<
Si ricorda come nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti
si asserisca che l’ “impianto di
termoutilizzazione di Selvapiana costituirà il completamento della filiera
impiantistica prevista dall’intesa sullo smaltimento dei rifiuti dell’area
Valdarnese” e che “risulta opportuno
attuare il massimo potenziamento possibile, tenendo conto dei limiti
derivanti dalla collocazione dell’impianto in vicinanza della riva del fiume
Sieve che sconsiglia di estendere significativamente l’area dell’impianto”.
Indubbiamente la previsione da progetto, di cui alla presente
procedura di AIA, di incrementare l’estensione dell’area dell’impianto rappresenta
di fatto una espansione significativa (compressa peraltro dall’area con
vincolo alla escavazione per la presenza di area bonificata).
>44<
1. 3. 5.
Piano Energetico Regionale
A pag 23 si dice: “Il Piano Energetico Regionale favorisce e promuove l’uso delle fonti
rinnovabili e, in special modo, la produzione energetica derivante da rifiuti o
prodotti di risulta del loro trattamento.”
Questa affermazione non
risulta veritiera in quanto i rifiuti non possono essere considerati una fonte
rinnovabile.
CAPITOLO 2
“DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO”
>45<
2.1.
Introduzione
A pag 25 si dice: “La sua
realizzazione avverrà su superfici diverse da quelle attualmente occupate dalle
sezioni impiantistiche, anche se sempre nell’area dell’impianto; l’accesso
all’area verrà sostanzialmente modificato, spostandolo verso valle della Sieve
rispetto all’attuale, sulla SS 67 da Rufina a Pontassieve.”
Questa affermazione non
risulta coerente con il progetto in quanto la superficie occupata dall’impianto
non può essere la stessa, visto che sono previsti espropri di proprietà di
terzi.
Sempre a pag 25 si legge: “Il futuro impianto avrà elevato contenuto innovativo e porrà fra i suoi
obiettivi la valorizzazione, il trattamento e lo smaltimento sia di frazione
combustibile derivante da selezione di RSU, ed altri rifiuti assimilabili agli urbani quali
speciali, cimiteriali e altre tipologie selezionate ed autorizzate di rifiuti
assimilabili agli urbani”
Non ci sembra sensato incenerire tipologie selezionate, cioè potenzialmente
riciclabili, derivanti da raccolta differenziata presso utenze non domestiche.
Se così fosse sarebbe
vanificato lo sforzo dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata sia
essa Porta a Porta o a metodo stradale.
Anche da un punto di
vista ambientale e di impatto integrato, l’eventuale incenerimento di materiali
riciclabili o riutilizzabili appare non virtuoso e non conforme
alle normative vigenti. Anche dal punto di vista del bilancio energetico,
disfarsi di materiali riciclabili per poi doverne riprodurre altri, è
fallimentare.
A pag. 26 si dice: “La
progettazione architettonica è stata orientata, al contempo, verso la migliore
integrazione nel contesto paesaggistico circostante”.
Non si riesce a capire come possa il rivestimento di edera rendere
tale impianto integrato nel paesaggio circostante, ammesso che questa sia la
soluzione finale.
Se è la soluzione finale fosse il
“camuffamento” dell’impianto con l’edera e rampicanti - ma non è ancora
dato saperlo con totale certezza- è fin troppo facile ribadire che sarà di
difficile manutenzione per cui ben presto si rivelerà del tutto inadatto a
svolgere la funzione di integrazione col paesaggio circostante.
A pag. 27 della Relazione
AIA si dice:
“La progettazione del processo è stata orientata, in primo luogo, verso:
·
un sistema di conversione
termica del rifiuto basato su una tecnologia consolidata e provata e in grado
di assicurare il massimo dell’affidabilità e della continuità di esercizio;
·
la garanzia di
affidabilità e di continuità di esercizio e di una massima produzione di energia
elettrica;
·
la massima limitazione
degli impatti ambientali dovuti alle emissioni gassose al camino, alle polveri
e alle emissioni sonore.”
L’affermazione che la
progettazione è orientata alla massima limitazione degli impatti ambientali
sarebbe vera se il proponente richiedesse i limiti di emissioni in atmosfera
inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. 133/2005 e s.m.i. dato che dichiara di
utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili.
In tutto il progetto
manca però un’analisi accurata della scelta delle localizzazioni ideali per un
impianto insalubre come quello previsto.
>46<
2. 2. 1. Quantità e
caratteristiche dei rifiuti da trattare
A pag 27, nell’elenco dei rifiuti che verranno trattati, si dice:
“I rifiuti conferiti all’impianto
apparterranno alle seguenti tipologie:
·
rifiuti da fibre tessili
lavorate cod. 04 02 22
·
imballaggi in carta e
cartone cod. 15 01 01
·
ecc.”
L’incenerimento dei
materiali su esposti, come già accennato in altre osservazioni, si contrappone
alle finalità di riciclo e riuso derivanti dalla pratica della raccolta
differenziata ed appare comunque in contrasto con lo Statuto del CONAI in cui
all’art. 3, comma 1, si legge: “ Il
Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed
è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall’art. 220 del D. Lgs. 3
aprile, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento con l'attività
di raccolta differenziata.”
>47<
2. 2. 2. Capacità di trattamento dell’impianto
A pag 28 si dice: “L’impianto opererà con una sola linea”.
Tale affermazione,
nell’ipotesi di teleriscaldamento richiesta in conferenza dei servizi ma già
scartata dal proponente, rende inopportuno tale progetto in quanto non
garantirebbe una continuità di riscaldamento alle eventuali utenze servite.
In riferimento agli
schemi di pag 31 e 32 , questi sono esplicativi della quantità di materia che
viene introdotta nell’impianto per l’incenerimento e della quantità di materia residuale
all’incenerimento.
Lo schema a pag. 31 è
relativo al processo con uso di calce, mentre
quello a pag. 32 è relativa al processo con uso di bicarbonato.
Se si usa la calce e
facendo qualche somma, si ha:
Entrate
= 75.257,5 Kg/h ( di materia )
Uscite
= 75.062,4 Kg/h ( di materia)
Se si usa il bicarbonato,
si ha:
Entrate = 75.315,5 Kg/h ( di
materia )
Per il principio della
conservazione della massa di Lavoiser, che dice: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma -1772-”,
dalle figure suddette appare chiaro che la quantità di materia residuale al processo di
incenerimento è identica, o di poco inferiore, alla quantità di materia che
viene incenerita. Inoltre la materia residuale in termini di scorie, ceneri e
residui sarà pericolosa e dovrà essere conferita in discariche controllate per
rifiuti speciali.
Viene così disatteso uno
degli scopi primari della termoutilizzazione che dovrebbe ridurre il conferimento in
discarica. Un’ analisi accurata delle possibili alternative strategiche e di
processo individuerebbe una soluzione
migliore (BAT).
>48<
2.2.3.2.3 Descrizione griglia e
camera di combustione
Per
garantire la flessibilità della griglia durante la combustione dei rifiuti,
dato che sono molto vari e potrebbero raggiungere valori di PCI piuttosto
elevati, è previsto un raffreddamento ad aria o ad acqua in dipendenza della
tecnologia costruttiva che sarà applicata. Questo vuol dire, nel caso si opti
per tecnologia di raffreddamento ad acqua, che
i consumi dell’acqua saranno maggiori rispetto a quanto dichiarato. Quanto
sarà il quantitativo di acqua in più che l’impianto dovrà utilizzare?
>49<
2. 2. 3. 3.
Sezione di recupero energetico
A pag 60 si dice: “La
sezione di recupero energetico sarà dedicata alla produzione di energia
elettrica a partire dal vapore surriscaldato prodotto nella precedente sezione
di recupero termico e al trattamento del condensato (ciclo termico).”
Anche in questo caso non
viene preso in considerazione il teleriscaldamento proposto in conferenza dei servizi,
che ricordiamo, era una prescrizione
della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inderogabile.
CAPITOLO 3
>50<
“ENERGIA”
Il bilancio energetico
del progetto appare viziato da interpretazioni di comodo a seconda di quello
che si vuole dimostrare. In particolare nella sezione della sintesi non tecnica
del SIA (cap.3.3) riguardante
i fattori climatici globali non si considera nel bilancio la CO2 immessa
nell’ambiente durante la produzione dei materiali che si va ad incenerire.
Il Dott. Federico Valerio
(ricercatore presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
di Genova - http://www.istge.it/
- dove dirige il Servizio di Chimica Ambientale), e R. A. Denison, in vari
interventi presso le pubbliche amministrazioni,
(non ultimo quello presso la Provincia di Savona, che ha optato per una
scelta diversa dall’incenerimento per
risolvere lo smaltimento dei rifiuti), hanno dimostrato che tenendo conto anche
di questo aspetto il bilancio cambia completamente. Ad esempio la produzione di
un chilogrammo di PET richiede 17,5 chilogrammi di acqua e rilascia in
atmosfera 40 grammi
di idrocarburi, 25 grammi
di ossidi di zolfo, 18
grammi di monossido di carbonio e 2,3 chilogrammi di
anidride carbonica (Paul Mc Rande, The green guide, in State of the world 2004,
Edizioni Ambiente, Milano 2004, pagg. 136-137). Quindi alle emissioni di CO2
originate dalla produzione dei materiali plastici si andrebbero ad aggiungere
anche quelle derivanti dal loro incenerimento comportando un aumento drastico
delle emissioni rispetto ad un corretto riciclaggio.
>51<
3.1.1.1 Descrizione caldaia
A
pag 65 si dice: “Gli spurghi della
caldaia verranno raccolti all’interno di un apposito serbatoio avente capacità
pari a 5 mc3…”
Non viene specificato in quale maniera gli
spurghi della caldaia vengono smaltiti.
>52<
3.1.2.1 Descrizione processo
Nella nuova relazione si
fa riferimento alla predisposizione per
spillamento di vapore per l’eventuale teleriscaldamento (previsto in conferenza
dei servizi).
Nelle tabella di pag.
87/88 della Relazione Tecnica non si capisce se per il rendimento totale
dell’impianto viene considerato anche il vapore destinato al teleriscaldamento.
L’ipotesi del
teleriscaldamento, se pur inserita in questo paragrafo, non trova
corrispondenza nel resto della documentazione presentata in quanto si evince
chiaramente che questa opera “compensativa” per il mantenimento della qualità
dell’aria, essendo problematica da realizzare per diversi motivi, è stata
scartata.
In fase di VIA il
teleriscaldamento era stato indicato quale misura compensativa per il
mantenimento della qualità dell’aria. Oggi, in AIA 2010, viene deciso che il
teleriscaldamento non sarà realizzato, per cui risulta chiaro ed evidente che il
progetto in definitiva non presenta nessuna misura compensativa per il
mantenimento della qualità dell’aria, disattendendo totalmente la normativa
vigente.
L’altezza del camino è stata cambiata passando dai 50 metri ai 62 m . ( anche se alcuni
documenti non sono stati ancora aggiornati e l’altezza è rimasta di 50 m .), si dovrebbe aggiornare
lo studio precedentemente effettuato su “un
area sensibile“ di raggio 3
Km . in quanto gli
inquinanti emessi dal camino si andranno a disperdere più lontano e quindi
l’area di studio dovrebbe essere di conseguenza di raggio maggiore ai 3 km . considerati.
CAPITOLO 4
>53<
“EMISSIONI”
In
nessuna parte della spiegazione del trattamento fumi viene precisata la
tipologia di rifiuti utilizzata come dato di ingresso. Quindi lo scenario di
riferimento esposto non ha alcuna base per quantificare l'efficacia assoluta
del trattamento fumi.
L'unica
esposizione possibile in queste condizioni sarebbe quella che indica
l'efficacia del trattamento dei fumi in termini percentuali di riduzione dei
vari inquinanti.
Non
ci è ben chiaro inoltre se sono stati presi in considerazione i flussi gassosi
uscenti dal serbatoio di stoccaggio dei residui provenienti dalle tramogge del
filtro a maniche.
Nella
relazione AIA del 2007, questi producevano circa 1.279.200 … residui dal filtro a maniche derivanti dalla reazione
di bicarbonato di sodio o calce.
A
che unità di misura si riferisca il numero sopra, non lo sappiamo perché a
questa osservazione non ci è stato mai
risposto.
Nella
nuova relazione non ci sembra che questa caratteristica venga analizzata.
Ci
chiediamo se questa emissione è stata superata da modifiche tecniche o è sempre
attuale, in questo caso vorremmo sapere questi residui quanti sono e come
vengono smaltiti.
Alcune delle tante
emissioni vengono considerate in modo un po’ frettoloso perché il proponente
afferma che siano tutte all’interno del corpo di fabbrica e/o convogliate (ma
la E9 per esempio è relativa alla fossa di stoccaggio, che è fuori dal corpo di
fabbrica).
Secondo il DM 31 gennaio
2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, le emissioni diffuse soprattutto
nell’iter di AIA, devono essere identificate, monitorate, quantificate e
ridotte.
Inoltre, nel DM suddetto,
si legge: “Il gestore dell’impianto, nel
richiedere l’AIA, deve presentare idonea documentazione progettuale relativa
alla definizione di un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni del
proprio impianto e di ogni altra caratteristica d’impianto rilevante ai fini
della prevenzione e del controllo ambientale”.
Le emissioni E2-E3- E4- E5- e E7 non vengono prese in
considerazione nemmeno nell’allegato 13 “Piano di Monitoraggio e controllo”, in
cui ci si orienta più che altro sull’emissione E1.
Già in precedenti pareri
di Arpat ( 22 gennaio 2008) si richiedevano “approfondimenti in merito ad ogni emissione individuata, onde poterne
determinare con precisione l’entità, la modalità di emissione, la campionatura
e la significatività ai fini autorizzativi”.
Anche per le emissioni diffuse, che non
vengono prese in considerazione, nello stesso parere si legge: “di cui si dovrà valutare la presenza,
l’entità e gli eventuali sistemi di contenimento”.
Ricordiamo inoltre come venga ignorato del tutto il “principio di precauzione”: “qualora
esista il rischio di danni gravi e irreparabili, la mancanza di piena certezza
scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l’adozione di misure
efficaci per la prevenzione del degrado ambientale” (1992, Conferenza
Internazionale di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo e inserito nel Trattato
Costitutivo dell’U.E.(art. 174), con il Trattato di Maastricht, 1992).
Si vuol ignorare, al raggiungimento delle
elevatissime TEMPERATURE di COMBUSTIONE, che :
o
il particolato che esce dalla canna fumaria è delle
più piccole dimensioni (diametro in micron PM2,5 e inferiori);
o
non viene fermato da nessun filtro B.A.T. (Best
Available Techniques, la migliore tecnologia possibile);
o
si concentra nei nostri polmoni, supera il filtro
alveolo-endoteliale e viene immesso nel circolo ematico
dell’organismo (PM0,5, PM0,1: il particolato ultrafine).
o
Più piccole sono le dimensioni delle particelle di
qualunque combustibile (Pet-coke, Cdr o quant’altro) più grande è la
volatilità, l’invasività e il danno cellulare.
o
Le ceneri leggere e quelle pesanti sono le più pericolose scorie
dei cementifici e degli inceneritori.
Ciò che importanti ricercatori (epidemiologi molecolari) stanno
rivelando con sempre maggior evidenza scientifica è che le sostanze inalate
(PM0,1) in 60 secondi vanno in circolo e in 24 ore si trovano nel cervello.
Possono penetrare il nucleo cellulare, violare il DNA e indurre mutazioni
genetiche!!!
Si sta facendo strada la consapevolezza che le modificazioni del
DNA sono la causa di patologie transgenerazionali, trasmissibili ai nostri
figli e rivelarsi a volte soltanto nei nipoti!
>54<
4.2 SCARICHI IDRICI
Non ci sembra che la
Relazione Tecnica affronti il problema del trattamento delle acque in eccesso
utilizzate per lo spegnimento delle scorie che a lungo andare si caricano di
sostanze tossiche e nocive.
Il progetto poi non presenta studi specifici alla falda
acquifera, tenuto conto del pompaggio effettuato dai due pozzi artesiani, dell’interferenza
della fossa di stoccaggio, del fatto di essere in area golenale sulle rive del
fiume Sieve e presso aree oggetto di
bonifica.
Inoltre non si va a spiegare come mai l’uso di acqua
potabile è così aumentato dalla precedente relazione AIA/2008.
Dagli schemi di pag. 31 e 32, il consumo di acqua potabile è
passato da 80 kg ./h.
a 256 kg/ora (sia che si usi il bicarbonato di sodio o la calce).
Dallo schema riportato a pagine 92 si evince un consumo di acqua potabile, sommata a quella
industriale pompata dai pozzi artesiani è estremamente rilevante, fattore, questo, da considerare
negativamente per l’analisi integrata
ambientale.
>55<
4.3.3 Confronto con i limiti
Dalla pag. 112 della
relazione si nota che i valori di emissioni acustiche previsti per l’impianto
sono estremamente vicini ai limiti previsti
dalla legge e si evidenziano delle scelte non cautelative soprattutto nel
futuro.
>56<
4.4.
Rifiuti
Nell’elenco dei rifiuti
prodotti non ci sono le “ceneri di
caldaia contenenti sostanze pericolose” ( ex CER 190115*). Di “polveri di caldaia”, se rispondenti al
codice anzidetto, se ne parla anche a pag. 116. Con il recente aggiornamento
dei codici CER questa tipologia di rifiuto è confluita in altro codice? Quale?
La tabella di pag. 116
evidenzia che vengono prodotte 2441,7 Kg/h
di scorie , ma questo valore non
corrisponde alla figure di pag. 31 e 32 che indicano un valore di 3050 kg/h (indipendentemente
se si utilizza bicarbonato o calce).
Anche se si sommano,
alle 2441,7 le altre della figura a pag. 117, i risultati non coincidono con le
suddette tabelle.
Inoltre la tab. 53,
pag. 101, evidenzia che si producono 203 kg/h di ceneri e 164 kg/h di residui,
ma i dati corrispondono solo nel caso si
utilizzi la calce.
Se si utilizza il bicarbonato i valori infatti sono: ceneri
215 kg/h e residui 171 kg/h
CAPITOLO 5
>57<
5.1.1.3
Filtro a maniche
Da pag. 122 si dice: “...(sulle
maniche si formerà, progressivamente uno strato costituito da polvere, sali e
reagenti, sul quale potranno definitivamente completarsi le suddette reazioni
chimiche).”
“....Le maniche filtranti
saranno costituite da un involucro cilindrico di tessuto sostenuto internamente
da un cestello realizzato in rete metallica.
Le polveri accumulatesi
sulla superficie esterna delle maniche daranno origine ad una perdita di carico
nel flusso diretto verso il camino per cui le maniche dovranno essere
periodicamente “scosse” per rilasciare le polveri trattenute: il “lavaggio”
avverrà mediante lo sparo di un getto di aria compressa all’interno della
singole file di maniche.”
Non è specificato ogni
quanto deve essere sostituito il filtro ne
come viene smaltito il filtro dismesso.
>58<
5.1.1.6 Ventilatore estrattore
A pag. 126 si dice: “Il
ventilatore sarà in grado di adattarsi a tutte le condizioni di carico del
forno (mantenendo cosi la combustione più stabile possibile) e, a tal
proposito, sarà regolato mediante un apposito dispositivo di variazione della
velocità di rotazione (inverter) pilotato dal valore della depressione misurato
in camera di post combustione: se tale valore risultasse inferiore al set point
(e questo implicherebbe un eccessivo “tiraggio”), la velocità di rotazione
dovrebbe diminuire; se il valore della depressione risultasse superiore al set
point, la velocità di rotazione dovrebbe aumentare (e, di conseguenza, anche il
“tiraggio”)”
In riferimento alla velocità di rotazione non si capisce perché si
continui ad usare il condizionale “ dovrebbe diminuire”, “dovrebbe aumentare”.
>59<
5.1.3.1 Sistema di monitoraggio delle emissioni
A pag. 142 si dice: “ Gli
elementi qualificanti di questa soluzione tecnica saranno:
·
certificazione dell’Ente
di Controllo Tedesco TUV per le misure di HCl, NH3, H2O, NO, CO, CO2, SO2, Hg e
O2, secondo 17 BlmschV per impianti di incenerimento
·
semplicità di progetto
globale per minimizzare i costi di installazione e gestione con operazioni di
manutenzione di routine ridotte al minimo
etc.
Non si capisce come mai all’interno di un progetto così importante
venga ritenuto come fattore qualificante
la minimizzazione dei costi di installazione e gestione del sistema di
monitoraggio delle emissioni.
A pag. 142 si dice: “Il
monitoraggio continuo delle emissioni gassose in atmosfera sarà effettuato
mediante un sistema di analisi continuo su tecnologia FTIR”.
Non è chiaro cosa si intende per monitoraggio in continuo e qual è l’intervallo di tempo che viene
considerato per definirlo monitoraggio in continuo.
>60<
5.3.1 Sistemi di
contenimento
Nell’analisi
dell’impatto acustico sono state prese in considerazione le sole sorgenti
puntuali di rumore ma non sono stati valutati gli impatti diffusi delle
tubazioni del vapore (seppur opportunamente coibentate) e dei vari spurghi
continui che inevitabilmente devono esserci in questo tipo di impianti. Il
rivestimento esterno dell’impianto ha una funzione preminentemente estetica e
non può assolvere ad una funzione di mitigazione dell’impatto acustico.
>61<
5.3.2
Verifica del rispetto dei limiti di legge
A pag. 156 si dice: “Dalle
valutazioni effettuate tramite lo sviluppo del modello numerico per la stima
previsionale di impatto acustico prodotto dalla messa in funzione del nuovo impianto di termovalorizzazione,
i valori di pressione acustica calcolati ai ricettori sono inferiori ai livelli
misurati presso di essi in periodo antecedente all’inizio dei lavori.”
Si continua a parlare di nuovo
impianto creando confusione tra nuovo impianto ed ampliamento.
Inoltre, visto che la pressione acustica misurata sui ricettori è
dovuta alla componente dell’inceneritore attuale più altri fattori, non è
chiaro se l’inquinamento acustico per la stima previsionale è inferiore a
quello attuale nel suo complesso o tale impatto va sommato alla componente non
generata dall’attuale impianto.
CAPITOLO 6
>62<
“BONIFICHE AMBIENTALI”
A
pag. 160 viene detto: “Non sono state
effettuate indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche finalizzate
alla valutazione dello stato di qualità di suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee sul sito in esame.
Allo stato attuale sul
sito non sono state, inoltre, avviate procedure di cui al precedente D.M.
471/99 e al vigente D.Lgs. 152/06.”
Tale affermazione è estremamente vaga in quanto
non viene specificato se e quando una bonifica deve essere fatta.
Inoltre non è chiaro come
si possa descrivere lo stato del sito di ubicazione dell’impianto senza aver
effettuato indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche finalizzate
alla valutazione dello stato di qualità di suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee, soprattutto se ricadenti in area golenale e a vulnerabilità degli
acquiferi elevata.
>63<
I nuovi elaborati di AIA
per il progetto in questione continuano a non prendere in considerazione la
bonifica del sito sul quale sarà costruito il nuovo inceneritore. Si fa
presente che l’impianto esistente sarà completamente demolito (cfr. all. 14) e
che Arpat si era già espressa in questo
modo: “Relativamente all’impianto
esistente, che sarà messo fuori servizio, si ricorda che dovrà essere
presentato un apposito piano di dismissione e di ripristino ambientale del sito,
completo di cronoprogramma degli inteerventi. Tale piano dovrà essere
presentato prima dell’attivazione
dell’impianto oggetto del presente parere”(pag. 2-Parere di Arpat n. 81937
del 30 settembre 2008).
Oltretutto ci sembra del
tutto irragionevole non effettuare la bonifica del sito dell’attuale
inceneritore poiché durante i lavori di cantierizzazione è prevista
movimentazione di terra ed escavazione di diversi metri del terreno fino alla
falda per la creazione della fossa dei rifiuti. L’inquinamento del suolo e
sottosuolo, dovuto all’attività ultratrentennale dell’attuale impianto potrebbe
produrre, durante la fase degli scavi, un grave danno ambientale dato che gli
inquinanti arriverebbero alla falda e al fiume.
CAPITOLO 7
>64<
“STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE”
A pag. 165 viene detto: “All’interno dello stabilimento non risultano presenti sostanze
classificate come pericolose ai sensi della vigente normativa in quantità tali
da superare i limiti previsti dal Decreto di riferimento
Nella Relazione Tecnica del 2007 in prossimità di questo
paragrafo vi era una tabella che rappresentava i quantitativi e la
classificazione delle sostanze pericolose di cui si diceva che sarebbero state “comunque quantità considerevoli di
sostanze pericolose”.
Ci chiediamo che fine abbiano fatto queste sostanze nella
nuova Relazione.
Ricordando che
l’ubicazione dell’impianto attuale, e ci auguriamo improbabile nel futuro, è in
zona a rischio esondazione e a monte della presa dell’acquedotto.
CAPITOLO 9
>65<
“VALUTAZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO”
In
tutto il paragrafo non è chiara la metodologia di attribuzione dei livelli di
rischio.
>66<
9.3.3 Gas naturale
A pag. 171 si dice: “Il
consumo annuo è legato al numero di interventi totali, ad oggi non quantificabile”.
Non è chiaro come mai seppure
non quantificabile non possa essere almeno ipotizzato. Tale dato risulta
importante nei riguardi di un bilancio complessivo.
CONCLUSIONI
Per le ragioni suesposte
si chiede:
A) l’annullamento della
procedura di VIA 2007 ( AD. 2123/2010);
B) di dichiarare
improcedibile la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) inoltrata
da AER Impianti srl;
C) di non autorizzare la
realizzazione e la gestione dell’Impianto di Incenerimento dei rifiuti oggetto
della presente procedura di AIA;
D) l’annullamento della
procedura di A.I.A. per le illegittimità denunciate nelle eccezioni
pregiudiziali;
Si chiede inoltre
E) che la Provincia riveda, con l’urgenza che la
situazione impone, l’attuale Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia
di Firenze, di conseguenza il Piano Interprovinciale per la gestione dei
rifiuti per le province di Firenze, Prato e Pistoia, nella parte in cui si prevederebbe
l’inceneritore con produzione di energia nel Comune di Rufina località
Selvapiana. Tale modifica ai Piani suddetti con lo scopo di preservare le
comunità interessate da un intervento sicuramente esiziale per la salute delle
popolazioni e per gli ecosistemi della Val di Siev, rovinoso per l’economia
vitivinicola, olivicola, zootecnica e turistica in promettente fase di
espansione e già ora altamente qualificata a livello mondiale, nella quale
imprenditori avveduti e pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, hanno
profuso e dedicano energie, investimenti e risorse finanziarie.
Alla luce della
letteratura scientifica sui danni alla salute e agli ecosistemi, in particolare
di quella pubblicata e conosciuta dopo
il 2002 (allegato 1),
anno di approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, si confida
nella capacità di ripensamento delle Autorità deputate alle decisioni, segno
questo sempre di intelligenza, di saggezza e di lungimiranza anche politica.
Con ogni più ampia
riserva
Il Presidente
Associazione
Valdisieve
Mauro Benvenuti
………………………………………….
Il
Presidente
Associazione “Vivere in Valdisieve”
Roberta Vigna
………………………………………….
Addì, 28 febbraio 2011.
Allegati:
1. Bibliografia.
2. Link Documento Le
borra
ALLEGATO 1
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE SUI DANNI ALLA SALUTE UMANA
DELL’INCENERITORE
DEI RIFIUTI
1) Kettunen J. et al., “Associations of Fine and Ultrafine Particulate Air Pollution With
Stroke Mortality in an Area of Low Air Pollution Levels”, Stroke, 2007;38,
pagg. 918-922
2)
Harvard School of Public Healt & Mount Sinai School “A Silent Pandemic: Industrial Chemicals Are Impairing the Brain
Development of Children Worldwide”. The Lancet 8 November 2006.
3) A. Peters et al., “Translocation and potential neurological effects of fine and ultrafine
particles a critical update”, Particle and Fibre Toxicology, 09-2006.
4)
L. De Pau et al., “Olivi on the
road a rischio piombo”, Olivo e olio, Luglio-Agosto 2006, pag. 26-29
5)
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
delle Marche, “Alimenti: contaminazioni
ambientale e dai cicli produttvi”, 14.06.2006
6) Montanari S, “Inceneritori e nanopatologie”. ARPAT News n.
86/2006, 10 maggio 2006.
7) Abad
E et al, “Study on PCDDs/PCDFs and
co-PCBs content in food samples from Catalonia (Spain)”, Chemosphere, Mar
2006, 46, (9-10), pag. 1435-41
8) Biggeri A, Catelan D. “Mortalità per linfomi Non Hodgkin in
località della Toscana dove sono stati attivi inceneritori di rifiuti solidi
urbani.” Epidemiol Prev. 2006; 30 (1).
9) Balestreri F. , “Impatto sanitario dell’incenerimento di RSU”, in GEA 1/2006.
10) “WHO
air quality guidelines global update 2005, Report on a working group meeting”,
Bonn, Germany, 18-20 October 2005, World Health Organization 2005, WHOLIS
number E87950
11) “A Present for Life: Hazardous chemicals in
umbilical cord blood.” WWF/Greenpeace, September 2005. www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/umbilicalcordreport.pdf
12) Commissione delle Comunità Europee, “Strategia tematica sull’inquinamento
atmosferico”, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo, COM(2005) 446 definitivo, Bruxelles, 21.9.2005, pag. 4
13)
Peter Rossington BSc (Hon) MRSC, Chemical Consultant, “Personal Communication”, 2005.
14) Quarto Rapporto della Società
Britannica di Medicina Ecologica - “Gli
effetti sulla salute dell’incenerimento dei rifiuti”- Dicembre 2005
http://www.beppegrillo.it/immagini/RapportoMEDICIBRITANNICIMEDICINAECOOLOGICA-INCENERITORI.pdf oppure http://soccorsambiente.blog.tiscali.it/yh2564392/
.
15)
Donald T. Wigle, Bruce P. Lanphear “Human Health Risks From Low-Level
Environmental Exposures:No Apparent
Safety Thresholds”, PLoS Med 2 (12):e350. Dicembre 2005.
16) Pombo
M., Castro-Feijoo L., “Endocrine
Disruptor”, J Pediat Endocrin Metab. 2005, dic; 18,
Supp. 1: 1145-55.
17)
Mitis F, Martuzzi M et al. “Industrial
activities in sites at high environmental risk and their impact on the health
of the population”. Int J Occup Environ Health 2005 Jan-Mar; 11 (1): 88-95.
18)
Maheswaran R, Haining RP, Brindley P et al.“Outdoor
air pollution and Stroke in Sheffield, United Kingdom, Small-Area Geographical
Study”, Stroke 2005; 36 (2): 239-43.
19)
Knox EG. “Childhood cancers and
atmospheric carcinogens”. J Epidemiol Community Health 2005; 59 (2): 101-5.
20)
Gennaro V, Tomatis L. “How Epidemiologic
studies may understimate or fail to detect increased risks of cancer and other
diseases”. Int J Occup Environ Health 2005; 11: 356-59.
21) “Body Burden: The Pollution in Newborns:
Executive Summary”, July 205, Environmental Working Group, Mount Sinai
School of Medicine and Commonweal. www.ewg.org/reports/bodyburden2/execsumm.php .
22) De Roos
AJ, Haertge P et al. “Persistent
organochlorine chemicals in plasma and risk of Non Hodgkin’s lymphoma”.
Cancer Research 2005 Dec 1; 65: 11214-26.
23)
Biggeri A, Catelan D. “Mortality for Non
Hodgkin lymphoma and soft tissue sarcoma in the surroundig area of an urban
waste incinerator. Campi Bisenzio (Tuscany, Italy) 1981-2001” . Epidemiol Prev. 2005 May-Aug; 29 (3-4):
156-9
24) Associazione Medici per l’Ambiente –
ISDE Italia, “La posizione sugli
inceneritori”, http://www.isde.it
.
25) “Burden of disease attributable to selected
environmental factors and injury among children and adolescents in Europe” (no
authors listed). Child Care Health Dev 2004; 30 (6): 731-732.
26)
Barranco A. e altri, “Polycyclic aromatic
Hydrocarbon content in commercial Spanish fatty foods.”, J. Food Prot.,
dicembre 2004; 67, (12), pagg. 2786-91
27)
World Wildlife Fund Report: “Compromising
Our Children: Chemical Impacts on Children’s intelligence and Behaviour”,
June 2004. www.wwf.org.uk/chemicals
28)
Stretesky PB, Lynch MJ. “The relationship
between lead and crime”. J Health & Soc Behav 2004; 45 (2): 214-29.
29)
Steliarova-Foucher E et al. “Geographical
patterns and time trends of cancer incidence and survival amoung children and
adolescents in Europe since the 1970s (the ACCISproject): an epidemiological
study”. Lancet, 2004 Dec 11-17; 364 (9451):2097-105.
30)
Kyle Steenland, Pier Bertazzi et al. “Dioxin
revisited developments since the 1997 IARC classification of dioxin as a human
carcinogen”, Enviromental Health Perspectives vol 112, N. 13, Sept 2004.
31)
Somers CM, McCarry BE, Malek F et al. “Reduction
of particulate air pollution lowers the risk of heritable mutations in mice”.
Science 2004; 304 (5673): 1008-10.
32)
Quass U, Fermann M, Broker G. “The
European dioxin air emission inventory project - final results”,
Chemosphere 2004 Mar; 54(9):1319-27.
33)
Pope CA, Bumett RT, Thurston GD et al. “Cardiovascular
Mortality and Long-Term Exposure to Particulate Air Pollution: Epidemiological
Evidence of General Pathophysiological Pathways of Disease”. Circulation
2004; 109: 71-77.
34)
Pritchard C, Baldwin D, Mayers A. “Changing
patterns of adult neurological deaths (45-74 years) in the major western world
countries (1979-1997)”. Public Health 2004; 118 (4): 268-83.
35)
Perera FP, Tang D, Tu YH et al. “Biomarkers
in maternal and newborn blood indicate heightened fetal susceptibility to
procarcinogenic DNA damage”. Environ Health Perspect 2004; 112 (10):
1133-6.
36)
Perera FP, Rauh V, Whyatt RM et al. “Molecular
evidence of an interaction between prenatal environmental exposures and birth
outcomes in a multiethnic population”. Environ Health Perspect 2004; 112
(5): 626-30.
37)
McKelvey W, Brody JG, Aschengrau A et al. “Association
between residence on Cape Cod, Massachusetts, and breast cancer.” Ann Epidemiol 2004; 14 (2): 89-94.
38)
Jedrychowski W, Bendkowska I, Flak E et al. “Estimated risk for altered fetal growth resulting from exposure to fine
particles during pregnancy: an epidemiologic prospective cohort study in Poland.”
Environ Health Perspect 2004; 112 (14): 1398-1402.
39)
Grandjean P, Bailar JC, Gee D, et al. “Implications
of the precautionary principle in research and policy-making” Am J Ind Med
2004; 45 (4): 382-5.
40)
Friends of the Earth Briefing. “Incinerators
and Deprivation”, Jan 2004.
41)
Franchini M, Rial M et al. “Health
effects of exposure to waste incinerator emissions:a review of epidemiological
studies”, Ann. Ist. Sup. Sanità 2004
; 40 (1): 101-115
42)
Federico M, Ettore MS, “Lymphomas:
Hodgkin and Non Hodgkin lymphomas.” Epidem Prev 2004, Mar-Apr; 28 (2): 92-96.
43) Crocetti F, Capocaccia R et al. “Population-based incidence and mortality
cancer trends (1986-1997) from the network of italian cancer registers.” Eur J Cancer
Prev, 2004 Aug; 13 (4): 287-95
44) Cordier
S, Chevrier C, Robert-Gnansia E et al. “Risk of congenital anomalies in the vicinity
of municipal solid waste incinerators”.
Occup Environ Med 2004: 61 (1): 8-15.
45)
Body Burden: “Executive Summary, 2003” , Environmental Working Group, Mount Sinai School of
Medicine and Commonweal. www.ewg.org/reports/bodyburden/
46)
Steenland K, Deddens J , “Dioxin:
exposure-response analyses and risk assessment”, Ind Health, 2003 Jul;
41:175-80.
47)
Pianin E. “Study finds Net Gain from
Pollution rules.” Washington Post, Sept 27th, 2003.
48)
Moore CF. Silent Scourge: “Children,
Pollution and Why Scientists Disagree.” Oxford University Press, 2003,
Oxford.
49)
Markey CM, Coombs MA, Sonnenschein C, Soto AM. “Mammalian development in a changing environment: exposure to endocrine
disruptors reveals the developmental plasticity of steroid-hormone target
organs”. Evol Dev 2003; 5 (1): 67-75.
50) Jin
YH et al; “Cadmium is a mutagen that acts
by inhibiting mismatch repair”; Nat Genet. 2003 Jul; 34 (3): 326-9.
51)
Jacobson JL, Jacobson SW. “Prenatal
exposure to polychlorinated biphenyls and attention at school age”. J
Paediatr 2003; 143(6): 780-8. Health Perspect 2003; 111 (7): 930-4.
52)
Hardell L, van Bavel B, Lindstrom G et al. “Increased
concentrations of polychlorinated biphenyls, hexachlorobenzene and chlordanes
in mothers of men with testicular cancer.” Environ Health Perspect 2003;
111 (7): 930-4.
53)
Floret N, Mauny F et al. “Dioxin
emissions from a solid waste incinerator and risk of Non Hodgkin lymphoma.”
Epidemiology 2003; 14 (4): 392-98.
54)
European Commission 2000. “Communications
from the Commission on the Precautionary Principle” (COM (2000) 1)
Brussels. URL: http://europa.eu.int/comm./dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf (accessed 30 November 2003).
55)
Dummer TJ, Dickinson HO, Parker L. “Adverse
pregnancy outcomes around incinerators and crematoriums in Cumbria, North-west England, 1956-93” . J Epidemiol Community Health 2003: 57 (6): 456-61.
56) de
Hartog JJ, Hoek G, Peters A, et al. “Effects
of fine and ultrafine particles on cardiorespiratory symptoms in elderly
subjects with coronary heart disease: the ULTRA Study.” Am J Epidemiology
2003; 157 (7): 613-23.
57)
Comba P, Ascoli V et al. “Risk of soft
tissue sarcomas and residence in the neighbourhood of an incinerator of
industrial wastes.” Occup Environ Med 2003; 60: 680-83.
58)
Wade MG, Parent S, Finnson KW, et al. “Thyroid
Toxicity due to a subchronic exposure to a complex mixture of 16
organochlorines, lead, and cadmium.” Toxicol Sci 2002; 67 (2): 207-18.
59)
Wade MG, Foster WG, Younglai EV, et al. “Effects
of subchronic exposure to a complex mixture of persistent contaminants in male
rats: systemic, immune and reproductive effects.” Toxicol Sci 2002; 67 (1):
131-43.
60)
Zanobetti A, Schwartz J. “Cardiovascular
damage by airborne particles: are diabetics more susceptible?” Epidemiology
2002; 13 (5): 588-92.
61)
Schwartz J, Laden F, Zanobetti A.”The
concentration-response relation between PM2.5 and daily deaths.” Environ
Health Perspect 2002; 110 (10): 1025-9.
62)
Pope CA, Burnett RT, Thun MJ, et al. “Lung
cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution.” JAMA 2002;
287 (9): 1132-41.
63)
Perera FP, Mooney LA, Stamfer M et al. “Associations
between carcinogen-DNA damage, glutathione S transferase genotypes, and risk of
lung cancer in the
prospective Physician’s Health Cohort Study.” Carcinogenesis
2002; 23 (10): 1641-6.
64)
Pekkanen J, Peters A, Hoek G, et al. “Particulate
air pollution and risk of ST segment depression during submaximal exercise
tests among subjects with coronary heart disease: the Exposure and Risk
Assessment for Fine and Ultrafine Particles in Ambient Air (ULTRA) study.”
Circulation 2002; 106: 933-38.
65) Orr
M, Bove F, Kaye W et al. “Elevated birth
defects in racial or ethnic minority children of women living near hazardous waste sites.” Int J Hyg
Environ Health, 2002; 205 (1-2): 19-27.
66)
Nemmar A, Hoet PH, Vanquickenborne B et al. “Passage of inhaled particles into the blood circulation in humans.”
Circulation 2002; 105 (4): 411-4.
67)
Massolo L, Muller A, Tueros M, et al. “Assessment
of mutagenicity and toxicity of different-size fractions of air particles from La Plata , Argentina, and
Leipzig, Germany.” Environ Toxicol 2002; 17 (3): 219-31.
68)
Landrigan PJ, Garg A. “Chronic effects of
toxic environmental exposures in children’s health.” J Toxicol Clinical
Toxicol 2002; 40 (4): 449-56.
69)
Jacobson JL, Jacobson SW. “Association of
prenatal exposure to an environmental contaminant with intellectual function in childhood.” J Toxicol Clin
Toxicol 2002; 40 (4): 467-75.
70)
Hong YC, Lee JT, Kim H, Kwon HJ. “Air
pollution: a new risk factor in ischemic stroke mortality”. Stroke 2002; 33
(9): 2165-9.
71)
Gauderman WJ, Gilliland GF, Vora H, et al. “Association
between air pollution and lung function growth in Southern Californian
children: results from a second cohort.” Am J Respir Crit Care Med 2002;
166 (1): 76-84.
72) Den
Hond E, Roels HA, Hoppenbrouwers K et al. “Sexual
maturation in relationship to polychlorinated aromatic hydrocarbons: Shape and
Skakkebaek’s hypothesis revisited.” Environ Health Perspect 2002; 110 (8):
771-6.
73)
Brauer M, Hoek G Van Vliet P et al, “Air
pollution from traffic and the development of respiratory infections and
asthmatic and allergic symptoms in children.” Am J Respir Crit Care 2002;
166 (8): 1092-8.
74)
Whitman v American Trucking Assoc Inc 532 US 457 (2001).
75) Vichit-Vadakan N, Ostro BD, Chestnut LG
et al. “Air pollution and respiratory
symptoms: result from three panel studies
in Bangkok, Thailand.” Environ Health Perspect 2001; 109 Supp 3: 381-7.
76)
Sultan C, Balaguer P, Terouanne B et al. “Environmental
xenoestogens, antiandrogens and disorders of male sexual
differentiation.” Mol Cell Endocrinol 2001; 178 (1-2): 99-105.
77)
Stretesky PB, Lynch MJ. “The relationship
between lead exposure and homicide.” Arch Ped Adolesc Med 2001; 155 (5):
579-82.
78)
Schettler T. “Toxic threats to
neurological development of children. Environ Health Perspect 2001” ;109 (Suppl 6): 813-6.
79)
Peters A, Dockery DW, Muller JE et al. “Increased
particulate air pollution and the triggering of myocardial infarction.” Circulation 2001; 103 (23):
2810-5.
80)
Oliva A, Spira A, Multigner L et al. “Contribution
of environmental factors to the risk of male infertility.” Hum Reprod 2001;
16 (8): 1768-76.
81)
Morrow LA, Stein L, Scott A et al. “Neuropsychological
assessment, depression and past exposure to organic solvents.” Applied Neuropyschol 2001; 8 (2): 65-73.
82)
Mittal AK, Van Grieken R, Ravindra. “Health
risk assessment of urban suspended particulate matter with special reference to
polycyclic aromatic hydrocarbons: a review.” Rev Environ Health 2001; 16
(Pt 3): 169-89.
83)
Masters RD. “Biology and politics:
linking nature with nurture.” Ann Rev Polit Sci 2001; 4: 345-65.
84)
Hoek G, Brunekreef B, Fischer P et al. “The
association between air pollution and heart failure, arrhythmia, embolism,
thrombosis and other cardiovascular causes of death in a time series.”
Epidemiology 2001; 12 (3): 355-7.
85)
Hattis D, Russ A, Goble R, et al. “Human
interindividual variability in susceptibility to airborne particles.” Risk
Anal 2001; 21 (4): 585-99.
86)
Hallgren S, Sinjari T, Hakansson H, Darnerud PO. “Effects of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and polychlorinated
biphenyls (PCBs) on thyroid hormone and vitamin A levels in rats and mice.”
Arch Toxicol 2001; 75 (4): 200-8.
87)
Goldberg MS, Burnett RT, Bailar JC et al. “The
association between daily mortality and ambient air particle pollution in
Montreal, Quebec. 2. Cause-specific mortality.” Environ Res 2001: 86 (1):
26-36.
88)
Goldberg MS, Burnett RT, Bailar JC 3rd et al. “Identification of persons with cardiorespiratory conditions who are at
risk of dying from the acute effects of ambient air particles.” Environ
Health Perspect 2001; 109 Supp 4: 487-94.
89)
Gilliland FD, Berhane K, Rappaport EB et al. “The effects of ambient air pollution on school absenteeism due to respiratory illness.” Epidemiology
2001: 12 (1): 43-54.
90)
Espinosa AJ, Rodriquez MT, Barragan de la Rosa FJ et al., “Size distribution of metals in urbanaerosols in Seville (Spain).” Atmos
Environ 2001; 35: 2595-2601.
91)
Ericksson P, Jakobsson E, Fredriksson A. “Brominated
flame retardants: A novel class of developmental neurotoxicants in our environment?” Environ Health Perspect, 2001;
109 (1): 903-908.
92)
Elliot P, Briggs D, Morris S et al. “Risk
of adverse birth outcomes in populations living near landfill sites.” BMJ,
2001; 323 (7309): 363-8.
93) Dye
JA, Lehmann JR, McGee JK et al. “Acute
pulmonary toxicity of particulate matter filter extracts in rats: Coherence
with epidemiologic studies in Utah Valley.” Environ Health Perspect 2001;
109 Suppl 3: 395-403.
94) Centers
for Disease Control. “Blood and hair
mercury levels in young children and women of childbearing age.” United
States 1999 Morbidity and Mortality Report, 2001; 50: 140-43.
95)
Viel JF, Arveaux P et al. “Soft tissue
sarcoma and Non Hodgkin’s lymphoma clusters around a municipal solid waste
incinerator with high dioxin emission levels.” American J Epidemiol 2000;
152: 13-9.
96)
Knox EG. “Childhood cancers, birthplaces,
incinerators and landfill sites.” Int J Epidemiology 2000; 29 (3): 391-7.
97)
Rowat SC. “Incinerator toxic emissions: a
brief summary of human health effects with a note on regulatory control.”
Med Hypotheses 1999; 52 (5): 389-96.
98)
Patandin S, Dagnelie PC, Mulder PG, et al. “Dietary
exposure to polychlorinated biphenyls and dioxins from infancy until adulthood:
a comparison between breast-feeding, toddler and long-term exposure.”
Environ Health Perspect 1999; 107 (1): 45-51.
99)
Hoek G, Schwartz JD, Groot B, Eilers P. “Effects
of ambient particulate matter and ozone on daily mortality in Rotterdam, The Netherlands.” Arch
Environ Health 1997; 52 (6): 455-63.
100)
Andersen HR, Spix C, Medina S, et al. “Air
pollution and daily admissions for chronic obstructive pulmonary disease in 6
European cities: results from the APHEA project.” Eur Resp J 1997; 10 (5):
1064-71.
101)
Rodriguez-Pichardo A et al., “Chloracne
caused by ingestion of olive oil contaminated with PCDDs and PCDFs.”, Hum Exp Toxicol, 1991, sep 10, (5),
pag. 311-22
102)
Tomatis L. “Transplacental Carcinogenesis.”
Lyon, International Agency for Research on Cancer, IARC Scientific Publications
No 4 pp100-111.
103) “Air Quality Guidelines for Europe”,
Section 7.3 p19, Second Edition, World Regional Publications, Regional European
Series No 91, World Health Organisation, Regional Office for Europe,
Copenhagen.
104)
Mispelstraat: “Living under the smoke of
a waste incinerator. Report on the health impact of the MIWA waste incinerator
in Sint Niklaas, Belgium.” www.milieugezondheid.be
105) Kerkvliet
NI. “Immunotoxicology of dioxins and
related compounds”. In Schecter, Dioxins and Health p 199-225.
106) “Graphs of chemical production”: From
International Trade Commission, Washington DC.
107) “Particulate Matter: Properties and Effects
upon Health”, BIOS Scientific Publishers Ltd, Oxford p 63-84.
108) “Maternal residence near municipal waste
incinerators and the risk of urinary tract birth defects “> www.gestionecorrettarifiuti.it/pdf/maternal.pdf
ALLEGATO 2
http://files.meetup.com/1434076/DocumentoLeBorra.pdf
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