DELIBERAZIONE N° X/2370
Seduta del 19/09/2014
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
MARIO MANTOVANI Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta del Presidente Roberto Maroni
OGGETTO:PROPOSIZIONE DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DILEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 35 DEL D. L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, IN MATERIA AMBIENTALE E RELATIVO AFFIDAMENTO DI INCARICO
Il Segretario Generale Andrea Gibelli
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente Tommaso Mazzei
Il Direttore Centrale Vicario Marco Pilloni
VISTO il D.l. 12.09.2014 n.133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2014, n. 212;
VISTO, in particolare l’art. 35 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale) il quale in sintesi prevede :
- ai commi 1 e 2, che con DPCM siano individuati entro 90 giorni gli impianti inseriti in un sistema nazionale di smaltimento rifiuti anche nell’ottica del superamento delle procedure d’infrazione europea e che gli impianti di termo trattamento esistenti o da realizzare siano autorizzati a saturazione del carico termico con obbligo di adeguamento dell’AIA entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L.;
- al comma 3 che tutti gli impianti di nuova costruzione debbano essere ricompresi nella classificazione degli impianti di recupero energetico, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- al comma 4, una verifica, per gli impianti esistenti, da svolgersi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, circa la sussistenza dei requisiti per la loro classificazione come impianti di recupero energetico, conformemente a quanto previsto dal comma precedente ;
- al comma 5, che negli impianti di recupero venga data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, ferma restando l’esigenza di adeguare le relative autorizzazioni;
- al comma 6, la riduzione della metà dei termini previsti per l’espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1;
- al comma 7 l’applicazione del potere sostitutivo straordinario del governo in caso di mancato rispetto dei termini fissati dall’articolo;
RILEVATO che il citato articolo presenta gravi profili di illegittimità con riguardo alla violazione dei seguenti parametri:
- art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione alla Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), art. 11 della Costituzione, art. 117, commi 2 e 3; in quanto, l' l’individuazione di un sistema integrato nazionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di recupero energetico, costituisce un vero e proprio atto di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e come tale, avrebbe dovuto essere assoggettato ad autorizzazione ambientale strategica;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con gli articoli 118 e 120 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione - introducendo misure che coinvolgono le competenze di diversi livelli di Governo, senza prevedere alcuna forma di concertazione o accordo, ed anzi imponendo il ricorso al potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia. L’intervento normativo in esame, infatti incide anche sulle tutela della salute e sul governo del territorio, materie attribuite alla competenza legislativa concorrente;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con l’art. 3 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza - contenendo previsioni non coordinate e in potenziale conflitto tra loro con particolare, riferimento alle previsioni (commi 2, 4 e 5) che impongono alle autorità competenti di procedere all’adeguamento delle AIA esistenti entro un termine assai ravvicinato (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto), oltretutto antecedente a quello di individuazione degli impianti strategici con DPCM (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto), nonché con riferimento al comma 6 che prevede il dimezzamento per i procedimenti in corso con violazione del principio di legittimo affidamento;
- art. 77 Cost., art. 117, commi 2 e 3, Cost. - per l’estrema eterogeneità e disorganicità dei contenuti e delle misure introdotte, dell’atto normativo. Il difetto di coerenza e di omogeneità riguarda anche le singole disposizioni contenute nell’articolo 35, che impongono alle autorità competenti regionali e locali il rispetto di tempistiche non coordinate e in potenziale conflitto fra loro nonché, con specifico riferimento alle misure introdotte, per carenza dei presupposti di necessità ed urgenza;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con gli articoli 119 e 81 Cost., in quanto le misure introdotte dal Governo incidono su fondi già stanziati dalla Regione per la predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e potrebbero provocare un incremento delle spese e delle imposte in relazione allo smaltimento di rifiuti provenienti dal resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che dette previsioni hanno un significativo impatto sulle competenze pianificatorie di Regioni e Province in materia di rifiuti, sulla gestione del sistema di smaltimento dei rifiuti regionale, nonché sull’impiantistica regionale intervenendo sugli impianti contemplati dal Piano Regionale Rifiuti le cui autorizzazioni, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della LR 26/2003, sono di competenza regionale;
ACCERTATI l’interesse e la legittimazione della Regione a promuovere ricorso avanti la Corte Costituzionale per lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite;
RICONOSCIUTA pertanto la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre ricorso per questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale;
RITENUTO di doversi avvalere dell’assistenza difensiva dell’Avv. Viviana Fidani dell'Avvocatura regionale e dell’Avv. Prof. Giovanni Guzzetta del Foro di Roma, per l’esperienza altamente qualificata in particolare nel campo del diritto costituzionale, presso il cui studio in Roma via Federico Cesi, 72 viene eletto domicilio;
DATO ATTO che si provvederà, con decreti del dirigente, al pagamento del compenso del professionista esterno, utilizzando i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 ridotti del 20%, con imputazione sul capitolo di spesa n. 8456;
Su proposta del Dirigente della struttura Amministrazione Avvocatura di concerto con l’Avv. Coordinatore e con la Direzione competente per materia;
VISTO l’art. 28, lett. g), dello Statuto;
VISTO l’art. 134 della Costituzione;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di proporre ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 per le motivazioni esposte in premessa;
2. di affidare la rappresentanza legale della Regione, con poteri congiunti e disgiunti tra loro, all’Avv. Viviana Fidani dell'Avvocatura regionale e all’Avv. Prof. Giovanni Guzzetta del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma via Federico Cesi, 72 viene eletto domicilio;
3. di dare conseguentemente mandato al Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere la relativa procura alle liti, ai sensi delle vigenti norme di rito.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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Seduta n. 80 del 19 settembre 2014
La Giunta regionale della Lombardia si è riunita oggi alle
ore 10.20 a Palazzo Lombardia sotto la presidenza del Presidente
Roberto Maroni.
Di seguito i provvedimenti in evidenza
Rifiuti / Ricorso contro il decreto “Sblocca Italia”
PROPOSIZIONE DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 35 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.
133, IN MATERIA AMBIENTALE E RELATIVO AFFIDAMENTO D'INCARICO
Si autorizza Regione Lombardia ad impugnare, avanti alla Corte
Costituzionale, alcune disposizioni del Decreto Legge n. 133 del 12
settembre 2014 (c.d. “Sblocca Italia”) in tema di impianti di recupero
di energia e di smaltimento rifiuti.
Associazione Ambientalista a carattere volontario ed apartitica, che si configura quale associazione di fatto. Essa non ha alcuna finalità di lucro. L’area di svolgimento delle attività dell’Associazione è delimitata ai comuni della Valdisieve.
EVENTI 2
- LABORATORIO RIUSO E RIPARAZIONE A LONDA
Le attività e aperture del Laboratorio di Riparazione e Riuso di Londa
sono il mercoledì e il sabato pomeriggio.
Per info Vedi la pagina FB
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