Punto fermo posto dalla Suprema Corte in materia di gestione dei rifiuti.
Anche un solo trasporto non autorizzato di rifiuti concretizza l’ipotesi di reato di cui all’art. 256, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. a carico del soggetto produttore. Così la sentenza Corte cass., Sez. III, 12 febbraio 2016, n. 5823 ha chiarito che l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti dev’essere preventiva e formalizzata, non essendo possibile alcuna autorizzazione postuma in sanatoria, istituto assolutamente non presente in tema di gestione dei rifiuti.
Un pronunciamento rilevante per la corretta gestione di un settore così rilevante come quello dei rifiuti.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 febbraio 2016
Cass. Sez. III n. 5823 del 12 febbraio 2016 (Cc 7 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Demaria
Rifiuti. Gestione illecita e irrilevanza autorizzazioni postume in sanatoria.
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Demaria
Rifiuti. Gestione illecita e irrilevanza autorizzazioni postume in sanatoria.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce. Non è, peraltro, ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal conseguimento di un atto abilitativo, posto che in materia di gestione di rifiuti è sempre richiesta l’autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in “sanatoria” (istituto del tutto estraneo alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.
Nessun commento:
Posta un commento