ESPOSTO-DIFFIDA
A VALERE ANCHE QUALE OSSERVAZIONE SCRITTA
EX ART. 25 2°C.LRT
40/2009
Associazione Forum Ambientalista, con sede in Roma
a Via S.Ambrogio 4, cf 97295190587, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro-tempore Ciro Pesacane, cf PSCCRI56H04L259B, assistita
dall’Avv.to Roberto Fazzi presso il quale è elettivamente domiciliata in
Follonica (Gr) a Via dei Platani 25
ESPONE
In relazione al
Procedimento coordinato di VIA e AIA di cui alla PARTE SECONDA del dgls
152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, relativamente all'installazione del
Termovalorizzatore e Impianto di “Trattamento di rifiuti liquidi di Scarlino
(GR)”, Proponente/Gestore: Scarlino Energia Srl per il quale sono state
convocate la V^ Conferenza dei Servizi il 8.9.15 e la VI^ il 9.9.15, il Forum
Ambientalista della provincia di Grosseto porta innanzitutto a conoscenza del
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, nonchè dei Dirigenti dei Settori
competenti preposti ad esprimere la proposta di Delibera alla Giunta Regionale
in ordine al procedimento unificato di VIA ed AIA, i seguenti fatti, atti e
documenti (alcuni già acquisiti agli atti del procedimento, altri in possesso
degli Enti Pubblici, come in appresso meglio precisato) che impongono di
astenersi dal concludere il procedimento allo stato degli atti.
Anzitutto si segnalano le Osservazioni dell’ISDE, a firma
dell’Ing. Vincenzo Annino e quelle del Forum Ambientalista presentate dal Geol.
Lodovico Sola.
Entrambi gli
estensori sono tecnici di vasta esperienza professionale e sono stati dirigenti
apicali nelle principali aziende italiane del settore impiantistico/energetico
(Soc. Ansaldo) e di ricerche geochimiche (Soc. ENI RiMin).
Tali Osservazioni,
entrando nel merito dei progetti presentati dal Proponente Scarlino energia
Srl, affermano che l’eventuale
autorizzazione all’esercizio dell’impianto violerebbe in maniera gravissima
svariate norme di carattere ambientale, come ad esempio, ma non esaustivamente:
a) le norme sulla
progettazione, costruzione, equipaggiamento e gestione degli impianti di
incenerimento, essendo le camere di post combustione dell’impianto proposto
sottodimensionate (17,71 tonnellate/ora) rispetto alla quantità di rifiuti per
la quale è richiesta l’autorizzazione (23,9 tonnelate/ora) (art.8, comma 3 del D. Lgs 133/2005, confermato dal D.Lgs
46/2014);
b) le norme che
impongono di adottare tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni, a causa
della mancanza di componenti impiantistiche, quali gli abbattitori degli inquinanti
nei camini di avviamento-emergenza, utilizzati nelle fasi di blocchi d’impianto
(art.279 comma 6 della L.156/2006);
c) le norme sulla
capacità di carico dei corpi idrici, per la presenza di inquinamento ambientale
pregresso con valori centinaia di volte superiori ai limiti normativi e
sull’interferenza degli impianti previsti con i suddetti corpi idrici (all.D alla L.R. 79/98, confermata dalla L.R.10/2010).
Le elencate
deficienze impiantistiche, non conformità e le relative violazioni normative sono
facilmente verificabili e misurabili da parte dei Dirigenti dei vari Settori
competenti degli Uffici della Regione Toscana.
Le suddette ed
immutate (rispetto al passato) carenze dell’impianto proposto rendono certo il
ripetersi (ove venisseero rilasciate la VIA e l’AIA e l’impianto dovesse ricominciare a
funzionare) gli stessi innumerevoli fermi impianto (ben°135 !) che si sono registrati nel 2013 e nel 2014 con conseguenze
estremamente pericolose per la salute umana.
In tali arresti i fumi vengono emessi in atmosfera dai
camini ausiliari di avviamento - emergenza, senza subire abbattimenti, in
evidente violazione di legge, come documentato dall’ing. Enzo Annino.
Come riportato dal
Verbale della seduta dell’Inchiesta Pubblica del 23 luglio scorso, l’Avv.
Roberto Fazzi ha dato lettura della Memoria ex art.183 VI°comma n°2 cpc,
depositata nel procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Grosseto RG
1994/2013 (cd Class Action contro l’Inceneritore di Scarlino), laddove (sulla scorta della copiosa documentazione tecnica e
amministrativa ivi depositata - da all.62 ad all.138 e in particolare da all.62
ad all.90 - tutta proveniente ed in possesso degli Enti Pubblici Provincia di
Grosseto, ARPAT, USL 9, Comune di Follonica e di Scarlino, che non l’hanno
minimamente depositata nel presente procedimento unificato VIA/AIA in corso) è minuziosamente
documentato che l’Impianto ha operato dal 1 Gennaio 2013 al 31 maggio 2014
soltanto per 467 giorni ed è rimasto fermo per complessivi 1081 giorni su 1548
(!), subendo addirittura n°135 arresti (!),
oltre ad aver accumulato (nello stesso periodo) una impressionante sequela di
malfunzionamenti impiantistici ed episodi di mala gestione e cioè:
L’IMPIANTO
“1 marcia
assolutamente discontinua dell’Impianto, il quale ha operato dal 1.1.13 al
31.05.14 soltanto per 467 giorni ed è rimasto fermo per complessivi 1081 giorni
su 1548 (!) a causa di incrostazioni, problemi di fluidificazione dei forni,
formazioni di scorie e impaccamento di ceneri e polveri, subendo addirittura
n°135 arresti (!) per altrettante manutenzioni, sia prima che dopo il riavvio
dell’Impianto in data 2.8.13 (cfr. da all.62 ad all.90), con relativi:
1a pericolosissimi
abbassamenti delle temperatura e/o malfunzionamenti dei sistemi di rilevazione
delle temperature;
1b manomissioni
della soglia di blocco alimentazione rifiuti da parte del Gestore il quale, per
evitare il fermo dell’Impianto, ha determinato arbitrariamente le temperature
medie in camera di combustione, applicando una “Procedura Gestione dati
impianto” mai approvata e neppure mai conosciuta nè esaminata dalla Provincia e
dall’ARPAT !!;
1c plurime
invalidazioni e/o non confrontabilità dei dati emissivi e delle relative medie
semiorarie, orarie etc.; mancato rispetto delle date di conclusione delle Fasi
di Riavvio; campionamenti non effettuati e/o posticipati e/o effettuati con
modalità illegittime e/o con risultati non verificabili[1] e, in particolare, la preoccupante
coincidenza di una anomalia il giorno 18 Agosto 2014 all’Impianto (fermata dell’Impianto
dalle ore 10,00 alle 10,30 - all.90 quater -) e al Campionatore Automatico
Amesa delle Diossine (fuori uso fin dal 13 Agosto 2014 - all.90 bis e all.90
ter -) e cioè proprio il giorno in cui è stata denunciata la fuoriuscita di una
nube di gas da molti allarmati cittadini (all.90 sexies) e pochi giorni “dopo
la denuncia di una cittadina di aver trovato completamente bruciate le colture
nel proprio orto sito nelle vicinanze dell’Inceneritore (all.90 quinquies);
1d elevata
formazione di diossine e furani anche nelle sezioni forno-caldaia e nei tratti
intermedi dell’Impianto (all’uscita dei cicloni, degli economizzatori, degli
elettrofiltri e delle torri alcaline), tanto che sia Provincia che ARPAT hanno
imposto di continuare il monitoraggio anche in detti tratti intermedi, al fine
della diagnosi dei malfunzionamenti dell’Impianto, di una corretta
effettuazione dei bilanci di massa e della definizione della ripartizione di
tali inquinanti ai camini E1 ed E2 e nello scarico S1B (all.118 punto 7), monitoraggi
e bilanci progressivamente omessi dal Gestore (all.119) e, addirittura, anche
espressamente contestati (all.126 punto 2) ;
ciò (1a,1b,1c e 1d) che ha spesso impedito di
monitorare i dati ed effettuare i controlli delle emissioni nei momenti più critici
(e quindi più significativi) di marcia dell’Impianto e di rinviarli ai (pochi)
momenti in cui l’impianto ha marciato regolarmente per stessa ammissione del
Gestore (cfr. ad esempio all.67, all.72 e all.74);
ciò che non ha preoccupato più di tanto la Provincia,
la quale risponde sovente (anche a distanza di due mesi dalle segnalazioni
scritte di guasti-anomalie del Gestore) che non può effettuare controlli per
mancanza di personale (sic!) (cfr. ex multis all.64, e all.68);
1e gravi
e ripetuti superamenti dei limiti emissivi per il NOX Ossido di Azoto prima del
riavvio (all.96,97,98,99,100,101 e 102);
1f gravi
e ripetuti superamenti dei limiti emissivi per il COT Carbonio Organico totale
prima e dopo il riavvio(all.103.104.105.106.107.108.109.110);
1g gravissimo
superamento, dopo il riavvio, dei limiti emissivi per il CO Ossido di Carbonio
il 9.2.14 ( +189,9 % !!) a causa della manomissione del blocco di alimentazione
dei rifiuti (all.111, all.130 e all.131);
1h grave
superamento dei limiti emissivi per il SO2
Anidride Solforosa dopo il riavvio dell’Impianto (all.112);”
“1i grave
superamento dei limiti emissivi per i SST prima del riavvio (all.113).
A dimostrazione che nulla è cambiato dal riavvio
dell’Impianto (anzi LA PERICOLOSITA’
dell’Impianto è AUMENTATA) e che l’Impianto non doveva essere riavviato. come
espressamente confermato dalla stessa ARPAT, la quale in occasione del
Controllo Non Programmato del 22 Agosto
2013 (all.118) così conclude: “
Di fatto, quindi risultano ancora non risolti i problemi di fluidificazione dei
letti dei forni evidenziati anche nella prima ispezione ARPAT 2013, fattore che
ha influenzato e potrà ancora influenzare la continuità di marcio
dell’Impianto, aspetto molto importante, sia dal punto di vista di performance
ambientali che del corretto svolgimento delle fasi di riavvio”.
IL GESTORE
2 Il
Gestore, con sua gravissima colpa e responsabilità, accertate da ARPAT
(all.117, all.118 e all.130), alcune con trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica, altre sanzionate in via amministrativa e in maniera minimale
dalla Provincia (la quale ha continuato
imperterrita e come al solito a concedere ingiustificate e illegittime
“proroghe” al Gestore e a consentire il riavvio anche della Linea 01, prendendo
per oro colato le assicurazioni di migliorie fornite dal Gestore, come al
solito, puntualmente smentite dai fatti),
altre ancora neppure minimamente sanzionate si è reso protagonista dei
seguenti, ulteriori e gravi inadempimenti e condotte pericolose:
MACRO FASE 1 E 2 (FASI DI RIAVVIO DA 1 A 4 E DA 5
A 8)
(cfr. Tabelle 1,2,3,4,5 e 6 Note-Osservazioni
ARPAT all.118 )
2a il
Gestore non ha comunicato i risultati dei campionamenti al punto emissivo E2
per i parametri metalli e acido bromidrico;
2b il
Gestore non ha effettuato l’analisi delle Diossine e dei Furani sulle Ceneri di
Caldaia;
2c il
Gestore non ha effettuato l’analisi delle Diossine e dei Furani sulle Ceneri
dei Cicloni;
2d il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo su NH3 , SST e
Metalli;”
“2e il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle
Acque di Scarico Elettrofiltri;
2f il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle
Acque di Spurgo Torre Alcalina;
2g il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per SST e Metalli delle
Acque di Depurazione Fumi Ingresso TRL;
2h il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo e neppure le Analisi
per NH3 e SST e Metalli delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2i il
Gestore non ha prodotto il Rapporto di Prova Definitivo per NH3 e SST e Metalli
delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2k il
Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sul
particolato delle Acque di Depurazione Fumi Uscita TRL;
2l il
Gestore non ha inviato nei tempi prescritti i risultati dei controlli allo
scarico S1b per la Fase 4 (prelievo 6 agosto, trasmissione risultati 23 agosto)
e non ha effettuato il controllo delle acque di scarico di raffreddamento S2
(all.117 punto 2) e non ha comunicato i dati della portata e temperatura ai
punti S1a e S1b e S2 (all.121 e all.122)
in considerazione anche del gravissimo episodio di inquinamento
ambientale del Canale Solmine avvenuto il 4 agosto 2013, con conseguente moria
di pesci e cioè appena due giorni dopo il riavvio dell’Inceneriotrore (!);
2m il
Gestore non ha inviato nei tempi prescritti i risultati dei controlli allo
scarico S1b per la Fase 8 (prelievo 13 agosto, trasmissione risultati 27
agosto) effettuati, perdipiù, all’uscita della vasca di calma, anzichè
all’uscita del TRL;
2n il
Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sul tal quale,
particolato e neppure dei SST e dei Metalli nelle Acque di Depurazioni fumi
Uscita Vasche di Calma (Punto di scarico ufficiale non attivo);
2o il
Gestore non ha effettuato le Analisi delle Diossine e dei Furani sui Fanghi del
TRL;”
“2p il
Gestore non ha riportato il riferimento al verbale di campionamento e relativi
numeri di accettazione nel Registro Carboni Attivi;
2q il Gestore
non ha implementato i controlli con il Cono Imhoff rispetto a quelli con
carboni attivi al fine di allineare i dati e validare le due metodicahe
soprattutto in relazione ai dati emersi al controllo dei SST;
2r il
Gestore non ha confrontato con il fornitore di Iodio i dati di tale indice che
hanno mostrato risultati superiori al target atteso;
2s il
Gestore non ha aggiornato i Rapporti di Prova delle Emissioni in Atmosfera con
riferimento ai limiti autorizzati cogenti ma molte volte, con i limiti 2008 e
2009 !
ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA
CONCLUSIONE
DEL PROGRAMMA DI RIAVVIO
2t il
Gestore, come aveva già fatto in passato ha addirittura disattivato il blocco
di Impianto per il parametro CO alle 15,05 del 9.2.14, senza che ricorresse
nessuna delle cause di giustificazione previste dall’A.I.A. !!! (superamento
limite emissivo e/o guasto di un sistema di abbattimento) ed anzi causando lui,
con la disattivazione del blocco, il superamento di quasi il doppio (180,9
mg/Nm3) del limite previsto (100 mg/Nm3) per l’Ossido di Carbonio !!!
(comportamento così letteralmente e causalmente valutato da ARPAT: “la non conformità più critica risulta quella relativa
alla disattivazione del blocco di impianto che ha poi generato il superamento
dei limiti autorizzati per il parametro CO registrato dal SMCE nel caso in
oggetto (evento di fatto conseguente)”;
2u il
Gestore non ha completato la realizzazione del sistema di addensamento,
installando solo due dei tre addensatori previsti dal paragrafo 2-3-1-7-3
dell’Allegato Tecnico all’A.I.A., nonostante la “proroga” fino al 23.02.14 come
sopra concessa dalla Provincia;
2v Il
Gestore ha installato due nastri di trasporto per l’invio al trituratore anche
del CSS Fluff prelevato dal sito di stoccaggio operativo, contravvenendo alle
disposizioni dell’A.I.A. e cioè senza aver preventivamente comunicato la
modifica in questione all’Autorità Competente;”
2w Il
Gestore, nonostante la proroga concessa dalla Provincia entro e non oltre il
15.08.2013 (all.114), ha installato la strumentazione per le analisi in
continuo dei SST allo scarico delle vasche di calma soltanto il 27.06.2014
(all.134) !!!, continuando nel frattempo, per ben quasi un anno, ad omettere
(all.115 e all.117 punto 2) i controlli
con detta strumentazione e a sostituirli
con altri meno affidabili (all.116);
2x Il
Gestore, dopo aver installato la strumentazione per le analisi in continuo dei
SST allo scarico delle vasche di calma
soltanto il 27.06.2014 (all.134), ha omesso di adottare una Procedura
idonea a determinare i bilanci di massa utili per stabilire i livelli di
emissione degli effluenti gassosi nello scarico finale delle acque reflue
(all.135);
2y Il
Gestore, mantiene le balle dei rifiuti in pessime condizioni, con fuoriuscita
di materiale inquinante causa di esalazioni e miasmi, omettendo la “Valutazione
su Emissioni ad Origine” prevista a pag.97/244 dell’allegato tecnico della DD
AIA (Punto H,4,3, LG Impianti di Incenerimento) (all.136 p.2 e p.4);
2z Il
Gestore ha accettato rifiuti radioattivi CHE HANNO STAZIONATO (per quanto
tempo? ) NEL 2013 E NEL 2013 ed è stato sottoposto a procedimenti di sequestro
delle balle dei rifiuti da parte della Magistratura Penale (cfr. Sottofascicolo
GR.01.11.26/9.98, 9.113, 9.123 E 9.126 nella documentazione consegnata da ARPAT
All.95 Sub.5, Sub.9,Sub.1o e Sub.11).”
* * *
E’ da segnalare
anche il gravissimo comportamento omissivo di ARPAT
la quale, il 13.10.2014, in evasione
della richiesta di accesso agli atti 9/15.9.14 dell’avv.fazzi, ometteva di
rilasciare MOLTI DEI RICHIESTI SUOI DOCUMENTI IN USCITA E SOPRATTUTTO QUELLI (richiesti sia in
entrata che in uscita) RELATIVI AL rinvenimento di rifiuti radioattivi
presso l’Inceneritore nel 2013 e nel 2014, con la seguente INCREDIBILE
motivazione:
“si può trovare un
modo per evitare di dare questi doc ? si tratta di comunicazioni di allarmi di
radioattività in carichi in ingresso”
(cfr. all.95 Sub10 voce 9.113);“Si
tratta di comunicazioni allarme radioattività in carichi in ingresso. Potrebbe
essere travisato il senso della comunicazione per creare il “caso”
(cfr. all.95 Sub10 voce 9.113).
* * *
Le suddette
Osservazioni e Memoria sono state rispettivamente depositate e letta
nell’ambito delle sedute delle Conferenze dei Servizi e della Inchiesta
Pubblica collegata, ma su tali contenuti e sui fatti come sopra documentati non
si sono mai espressi i Responsabili dei Settori competenti.
Considerato che
l’eventuale rilascio di autorizzazione alla riapertura dell’impianto, così come
è stato presentato dal proponente (e
cioè con caratteristiche tecniche sostanzialmente immutate rispetto a quelle
che hanno prodotto le gravissime criticità sopra elencate), presenta
problematiche strutturali e di funzionamento che, con assoluta certezza,
produrrebbero gravi danni alla qualità dell’aria e dei corpi idrici,
peggiorandoli, con probabili danni ambientali e soprattutto pericoli e rischi
gravissimi per la salute delle popolazioni limitrofe all’Inceneritore, come si
è verificato (e come sopra è documentato) nel periodo
2013-2014, e cioè nel periodo immediatamente precedente all’ultima chiusura
dell’impianto per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato con Sentenza
n°163/2015, con la presente la scrivente Associazione Forum Ambientalista della
Provincia di Grosseto,
diffida
La Regione
Toscana, nella persona del Presidente Enrico Rossi, nonchè i Dirigenti dei
Settori competenti preposti ad esprimere la proposta di Delibera alla Giunta
Regionale in ordine al procedimento unificato di VIA ed AIA, i membri stessi
della Giunta Regionale e i Responsabili di tutti gli Enti chiamati a fornire
pareri, contributi istruttori e determinazioni,
dal rilasciare pareri e determinazioni positive e/o pronunciare giudizio di
compatibilità ambientale e/o rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al progetto
denominato “Termovalorizzatore e Impianto di “Trattamento di rifiuti liquidi di
Scarlino (GR)” presentato dal Proponente Scarlino Energia Srl:
1) senza avere
preventivamente acquisito e valutato, come “documento
ritenuto utile ai fini dell’istruttoria”, ex art.55 comma 2
lett.c) LRT 2010/10 e Art.3 comma 2 DGRT 23.2.15 n°160 ed “al fine di
valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive”, ex art.29-quater
comma 8 DLGS 152/2006, i seguenti
documenti:
a) le Osservazioni a firma Ing. Vincenzo Annino (alle Relazioni
N.SE.224 Progetto Definitivo, Relazione
Tecnica - N. SE. 225 Progetto Definitivo - Relazione Generale Documentazione di AIA (Vol.1, Vol.2, Vol.3) e
Schede Tecniche emesse da Scarlino Energia nel 2015 a supporto della richiesta
di nuova autorizzazione all’esercizio (AIA) dell’inceneritore di rifiuti sito
nel Comune di Follonica) e del Dr. Lodovico
Sola (Osservazioni
del Forum Ambientalista) già depositate nel
corso della Inchiesta Pubblica espletata, Osservazioni che saranno ridepositate
anche alla prossima 5^ Riunione Istruttoria della Conferenza dei Servizi
indetta per il 8.9.2015;
b) tutta la
documentazione descritta in calce al presente atto (da all.62 ad all.136) già in possesso della Pubblica
Amministrazione (ARPAT, Provincia di Grosseto, USL 9, Comune di Follonica e
Comune di Scarlino) relativa (ai) e comprovante (i) malfunzionamenti
impiantistici e gestionali come supra descritti e verificatisi a partire dal
1.1.2013 fino al 31.5.2014 ed anche tutta la ulteriore documentazione in possesso
dei predetti Enti Pubblici comprovamte eventuali ed ulteriori malfunzionamenti
ed episodi di mala gestione fino all’arresto definitivo dell’Impianto per
effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n°163/2015;
2) senza avere
conseguentemente richiesto al Proponente, ex artt.25 e 26 comma 3, art.29-quater
comma 8 DLGS 152/2006 e art.55 comma 3 LRT 2010/10, di depositare nei termini ivi previsti tutte quelle modificazioni
ed
integrazioni impiantistiche e
gestionali dei progetti presentati dal Proponente (da ritenersi fin da ora quali modifiche ed integrazioni
rilevanti e sostanziali per il pubblico a ’sensi degli articoli di legge
citati), secondo
le indicazioni contenute nelle predette Osservazioni a firma Ing. Annino e Dr.
Sola e/o qualsiasi ulteriore modifica necessaria o anche semplicemente
opportuna, atta ad assicurare la perfetta efficienza impiantistica e gestionale
del Termovalorizzatore oggetto del procedimento, nonchè ad assicurare e a
scongiurare il ripetersi delle criticità e pericolosità descritte nella ridette
Osservazioni e/o i suddescritti episodi di malfunizonamento e malagestione
dell’Impianto verificatisi dal 1.1.13 al 31.5.14;
3) senza avere, all’esito della eventuale e mancata
produzione da parte del Proponente delle modifiche ed integrazioni come sopra
richiesta, soprasseduto dal procedere
all’ulteriore corso della valutazione (ex artt. 26 comma 3-ter DLGS 152/2006
e 55 comma 4 LRT 2010/10), oppure senza
avere atteso lo spirare del termine che dovrà essere
concesso alle Amministrazioni, ex art.25 comma 3 DLGS 152/2006, per l'eventuale
revisione dei pareri resi e/o senza avere
atteso lo spirare del termine che dovrà essere concesso ex 26 comma 3-bis DLGS 152/2006 e
art. 55 comma 5 LRT 2010/10 per la presentazione di osservazioni e, comunque, senza avere interrotto il termine di
centocinquantagiorni, per la pronuncia di compatibilità ambientale e
dell’A.I.A., fino alla presentazione della predetta documentazione integrativa
ex art.29-quater commi 8 e 10 DLGS 152/2006 e art.57 commi 2 e 3 LRT 2010/10;
4) senza avere,
all’esito della predetta interruzione del termine, proseguito l’istruttoria nei
sensi sopra precisati, nonchè espressamente ed adeguatamente motivato e
valutato, nelle decisioni finali del presente procedimento unificato di VIA ed
AIA, in ordine alle predette Osservazioni, Memoria (e documenti elencati in
calce al presente atto), a’ sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 55 della L.R 10/2010, dell’art. 6, comma 7 e 8 e dell’art. 4, comma 1
e 2 della Legge 108/2001.
* * *
Con avvertimento che in caso di mancato e spontaneo
adempimento a tutto quanto come sopra esposto e diffidato, la scrivente
Associazione agirà immediatamente in tutte le sedi giudiziarie, nessuna
esclusa e/o eccettuata, per assicurare la corretta osservanza delle norme
del procedimento, sia in senso formale che sostanziale, in modo che venga
realizzata la piena effettività ed applicazione del principio di prevenzione e
precauzione ed assicurata alle popolazioni limitrofe all’Inceneritore di Scarlino
(Gr) la massima protezione e tutela dei loro fondamentali diritti alla salute e
all’ambiente salubre.
Follonica/Grosseto 31.8.2015
Sottoscrive il Presidente del Forum ambientalista anche
per espressa elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Roberto Fazzi in
Follonica a Via dei Platani n°25
Il Presidente
Ciro Pesacane
PER ELENCO DEI
DOCUMENTI
VAI AL PDF CLICCANDO QUI SOPRA.
[1]
Si legga a proposito di quanto allegato ai punti 1a, 1b e 1c la penosa e
grottesca corrispondenza intercorsa tra SE, Provincia e ARPAT, la quale (all.91 e all.92) è arrivata al punto di
scrivere:
“ Non è possibile, inoltre,
rintracciare nell’apparato prescrittivo alla determina AIA DD 2988 del 24.10.12
alcuna indicazione in merito alla modalità di gestione autorizzata in caso di
guasto ai sistemi in oggetto (monitoraggio
stato di alimentazione rifiuto e temperature camere di combustione).
Si fa presente che in mancanza di tali indicazioni il gestore provvede di propria iniziativa a mantenere la marcia dei
forni (e.g. l’anomalia del 12.12.2012 è durata per circa 7 gg):
- utilizzando dati forniti da
strumenti guasti;
- non fornendo indicazioni di
merito sulla natura dei guasti;
- modificando i riferimenti dei
blocchi di impianto.
Visto quanto sopra si sottolinea la rilevanza della questione ma anche l’impossibilità, per questo Dipartimento,
in assenza di chiare prescrizioni autorizzative, di valutare le comunicazioni
del gestore”;
cui hanno fatto seguito la risposta di S.E. (all.93) e soprattutto quella della
Provincia (all.94), la quale ammette
esplicitamente che la “Procedura Gestione Dati Impianto”,
pur essendo espressamente indicata al punto 6.2.1. pag.68 quale parte
integrante, non è mai stata inserita nel del Manuale SMCE per......mero disguido
(sic !) e pertanto non è mai stata approvata dalla Provincia !! “
In poche
parole il Gestore, in caso di assenza di misure per guasti-amomalie, applica
una Procedura illegittima, mai autorizzata e neppure mai conosciuta nè
esaminata dalla Provincia e dall’ARPAT !!!
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