Una legge che ci è cara e che fu promossa da Giuseppe Galasso (per questo ne prende il nome, legge Galasso), scomparso ieri 12 Febbraio 2018, preceduta da una serie di decreti ministeriali che imponevano vincoli su diversi beni paesaggistici (cosiddetti "galassini").
Vogliamo ricordare uno dei punti salienti della legge per la tutela e la gestione del Paesaggio che tante volte abbiamo usato e citato in questi anni come associazioni ambientaliste della Valdisieve per fare Osservazioni ai vari progetti di cui ci siamo occupati (uno per tutti la costruzione del nuovo inceneritore di Selvapiana che lo avrebbe visto sorgere proprio in prossimità di quei famosi 150 metri dall'argine del fiume Sieve):
Art. 1
Da Wikipedia |
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Tutta la legge qui.
Associazione "Vivere in Valdisieve"
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